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Il Ministero del Lavoro, al fine di dettare indicazioni operative al proprio personale ispettivo, è intervenuto con una circolare per fornire i primi chiarimenti interpretativi sulla disciplina in materia di collaborazioni coordinate e continuative, introdotta dal decreto legislativo n. 81/2015, recante il c.d. codice dei contratti, entrato in vigore il 25 giugno 2015.

In particolare, i chiarimenti riguardano i seguenti articoli:

– art. 2 “Collaborazioni organizzate dal committente”;

– art. 54 “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA”.

Si espongono di seguito gli aspetti affrontati dal Ministero relativamente alle suddette disposizioni.

Collaborazioni organizzate dal committente

L’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015, rubricato “Collaborazioni organizzate dal committente”, contiene, al comma 1, gli elementi delle collaborazioni che fanno scattare una presunzione di subordinazione. A far data dal 1° gennaio 2016, infatti, la disciplina del lavoro subordinato si applica “…ai  rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Il Ministero precisa che la disposizione si applica alle collaborazioni stipulate a partire dal 1° gennaio 2016 così come alle collaborazioni stipulate dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto; ciò in quanto l’art. 52 dispone il “superamento del contratto di lavoro a progetto” mediante l’abrogazione, a partire dal 25 giugno 2015, della relativa disciplina contenuta nel d. lgs. 276/2003, la c.d. Legge Biagi, che continua a trovare applicazione esclusivamente per la regolazione dei contratti stipulati prima di tale data e fino alla loro scadenza.

Lo stesso art. 52 fa salvo l’art. 409 del codice di procedura civile che prevede le collaborazioni coordinate e continuative, svolte a carattere prevalentemente personale, di cui i contratti a progetto erano una categoria particolare.

L’art 409 del c.p.c. resta, quindi, in vigore ma viene contemperato dalle condizioni previste dall’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 che fanno scattare un automatismo, cioè quello della presunzione di subordinazione.

Elementi della presunzione di subordinazione e la c.d. etero-organizzazione

Le condizioni previste dall’art. 2, co. 1, determinano la presunzione di subordinazione quando ricorrano congiuntamente, e al riguardo viene chiarito che:

  • per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” devono intendersi le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
  • le stesse devono esser “continuative”, ossia devono ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità;
  • infine, devono essere organizzate dal committente quantomeno con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”, che sono i principali indicatori della etero-organizzazione

A supporto di tali precisazioni viene riportato un esempio di etero-organizzazione, ipotizzando il caso di un collaboratore che opera all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente. Pertanto, in una tale situazione si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.

In considerazione di ciò, nell’ambito del coordinamento, se il committente impartisce al collaboratore direttive ed istruzioni sulle modalità di esecuzione della prestazione, ma non organizza anche soltanto i tempi della esecuzione della prestazione, ovvero anche soltanto il luogo, oppure se il collaboratore si avvale, di mezzi propri o addirittura di suo personale, non si applicherà la disciplina prevista per il lavoro dipendente.

Il concetto di etero-organizzazione costituisce, dunque, un nuovo principio di subordinazione che si affianca a quello di etero-direzione, proprio dell’art. 2094 del codice civile[1], i cui indicatori classici, e che la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno realizzato nel tempo, sono il potere direttivo, il potere di controllo, il potere di vigilanza e il potere disciplinare.

Come precisa il Ministero, rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell’ art. 2094 c.c.

Conseguenze legate alla applicazione dell’art. 2, comma 1.

Qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle condizioni di etero-organizzazione sopra indicate, sara applicabile la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.

Il Ministero al riguardo afferma che la formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadrarnento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

In altri termini il Legislatore, rispetto aIle fattispecie indicate dall’art. 2, comma 1, ha inteso far derivare Ie medesime conseguenze legate ad una riqualificazione del rapporto, semplificando di fatto l’attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di una etero-organizzazione.

Pertanto, I’applicazione della disposizione cornporterà altresi l’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch’essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Fattispecie escluse dalla presunzione di subordinazione

L’art. 2, al comma 2, prevede dei casi ai quali non si applica la presunzione di subordinazione, e precisamente:

  1. Ie collaborazioni per Ie quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu rappresentative sui piano nazionale[2] prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e norrnativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  2. Ie collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per Ie quali è necessaria I’iscrizione in appositi albi professionali;
  3. Ie attività prestate nell’ esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controlIo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  4. Ie collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate aIle federazioni sportive nazionali, aile discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’art. 90 della L. n. 289/2001.

Al riguardo il Ministero evidenzia che anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 2 comma 1.

Si ricorda, inoltre, che la presunzione di subordinazione potrà essere evitata  attraverso il sistema di certificazione dei contratti nelle commissioni di certificazione che evitarà l’ispezione ministeriale

ma non impedirà un eventuale contenzioso giudiziale azionabile dal collaboratore qualora nella sostanza la prestazione, per fatti concludenti, sia svolta con i caratteri della subordinazione.

Stabilizzazione delle collaborazioni

L’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 ha introdotto, sempre a partire dal 1° gennaio 2016, una procedura finalizzata a “promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo”.

In particolare si prevede che i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con  contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti  l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del  rapporto di lavoro.

La procedura prevede due condizioni:

  1. i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte Ie possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
  2. nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Si evidenzia che la procedura può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti in quanto la disposizione fa riferimento a “soggetti già parti”.

L’adesione alla procedura “comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alia assunzione”. In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione.

L’estinzione degli illeciti è, inoltre, preclusa con riferimento a quei rapporti di collaborazione “trasformati” in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei dodici mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve Ie ipotesi di giusta causa ovvero di giustificato motivo soggettivo.

Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare I’estinzione degli eventuali iIleciti accertati all’esito dell’ispezione.

Ferma restando I’opportunità di svolgere accertamenti nei confronti del personale interessato dalla stabilizzazione solo al termine della stessa procedura, nel caso siano comunque svolti tali accertamenti e comprovate eventuale violazioni, gli ispettori procederanno a notificare il verbale evidenziando tuttavia al suo interno che gli illeciti potranno considerarsi estinti (e pertanto Ie sanzioni non saranno dovute) se risulteranno rispettate Ie condizioni indicate dal citato art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 e, in particolare, il mantenimento del rapporto di lavoro per il periodo previsto dalla disposizione.

Il Ministero, infine, chiarisce che tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche Ie altre condizioni che I’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi .

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

[1] Art. 2094 c.c.: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

[2] A tal proposito, con interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, il Ministero ha precisato che l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo, ossia che non rispetti il requisito della maggiore rappresentatività determinata all’esito della valutazione comparativa di indici ben precisi, non impedirà l’applicazione dell’art. 2 in esame e, quindi, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni che soddisfino tutte le condizioni previste.