RAPPORTO TRA IRREGOLARITA’ E FRUIZIONE DI RIDUZIONI CONTRIBUTIVE

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Tra le condizioni stabilite dalla legge per poter fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale vi è, come noto, il possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ed il rispetto gli altri obblighi previsti dalla normativa lavoristica e dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Il Ministero del lavoro al riguardo è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti in merito alla duplice condizione, attesa la diversa natura della violazione.

Le irregolarità contributive, ostative al rilascio del DURC on line, precludono la fruizione dei benefici goduti dal datore di lavoro in relazione all’insieme dei lavoratori portatori degli stessi, per tutto il periodo di scopertura. Una volta sanata la condizione di irregolarità entro il termine di 15 giorni, l’impresa potrà tornare a godere dei benefici normativi e contributivi, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali. Qualora, invece, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dall’Istituto interessato nei confronti del datore di lavoro, il DURC sia assente, si determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica, ed il conseguente recupero degli stessi.

Il Ministero del lavoro specifica che il meccanismo dell’invito a regolarizzare prescinde dalle modalità di accertamento delle omissioni contributive e, pertanto, opera anche nell’ipotesi in cui le stesse omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori. L’omissione contributiva rilevata dagli ispettori, al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate[1], è pertanto di ostacolo al rilascio del DURC on line ove, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare da parte dell’Istituto creditore, non risulti intervenuto nei termini il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate.

Sul fronte dall’accertamento ispettivo di violazioni afferenti gli altri obblighi di legge e/o di contratto a carico delle imprese, che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva, si determina, invece, la revoca e, conseguentemente, il recupero dei soli benefici inerenti ai lavoratori nei confronti dei quali la violazione si è verificata, ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui sia protratta la violazione. Ciò in quanto le agevolazioni sono principalmente legate al singolo rapporto di lavoro di cui si tratta e, frequentemente, alla assunzione di determinate categorie di soggetti[2].

 

Dette violazioni se regolarizzabili, peraltro, non impediscono il godimento di benefici qualora la regolarizzazione avvenga prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo.

Tuttavia, il Ministero precisa che le violazioni rilevate in sede di accertamento ispettivo, anche quando abbiano effetti sull’imponibile previdenziale, rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge”; ne consegue, dunque, che tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC.

Il Ministero ribadisce, inoltre, che il procedimento di regolarizzazione, previo invito alla regolarizzazione, non risulta applicabile qualora l’accertamento riguardi una delle specifiche violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate dal Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2015, accertate in via definitiva con provvedimenti amministrativi (ordinanza d’ingiunzione) o giurisdizionali (sentenza esecutiva). Tali violazioni rappresentano cause ostative al rilascio del DURC, che viene sospeso per i seguenti periodi:

  1. rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (24 mesi);
  2. omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (24 mesi);
  3. lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (18 mesi);
  4. gravi violazioni al TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro exLgs n. 81/2008 (12 mesi);
  5. contravvenzioni alla sicurezza nei lavori in sotterraneo ex DPR n. 320/1956 (12 mesi);
  6. impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero scaduto, revocato o annullato (8 mesi);
  7. mancata osservanza disposizioni relative all’emersione del lavoro irregolare (6 mesi);
  8. mancata concessione riposo giornaliero e riposi settimanali (3 mesi).

In tali casi, per espressa previsione di legge, il godimento dei benefici è definitivamente precluso per i periodi suddetti. Il periodo di preclusione dal godimento dei benefici non può essere in alcun modo sanato, atteso che trattasi non di omissioni contributive, rispetto alle quali può trovare applicazione la procedura di regolarizzazione, bensì di violazioni definitivamente accertate che incidono sulla tutela dei lavoratori.

 

Cordiali saluti.

 

 

 

Luigi Birtolo

 

 

[1] Ad esempio l’omessa presentazione della denuncia UniEmens o delle denunce retributive per l’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi dovuti all’INAIL.

[2]Percettori di ammortizzatori sociali, uomini over 50, giovani genitori under 35, giovani under 30, ecc. Un elenco non esaustivo e semplificativo è riportato nella nota del Ministero del lavoro n. 1677/2016.