Trasferta e Trasfertismo
15/12/2016
AGEVOLAZIONI E CONTRIBUZIONI NON IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017
13/01/2017

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In data 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio) che in materia di lavoro introduce alcune novità, le cui principali sono di seguito esposte suddivise per tematiche. Nella presente informativa verranno trattate le misure che saranno attive a partire dal 2017, rinviando alla successiva le misure che invece non saranno più vigenti.

Addizionali 2017

Per il 2017 non potranno essere aumentate le aliquote delle addizionali comunali, in quanto è stata estesa la sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti di tali tributi rispetto ai livelli 2015.

Detassazione e welfare aziendale

La detassazione dei premi di risultato, ossia l’applicazione del 10% quale aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, viene confermata per l’anno 2017 con le seguenti novità:

  • il limite massimo del premio aumenta a 3.000 euro (erano 2.000 euro nel 2016), che sale a 4.000 euro nel caso in cui i lavoratori vengano coinvolti in modo paritetico nella organizzazione del lavoro;
  • il suddetto premio può essere concesso a dipendenti che abbiano prodotto nell’anno precedente un reddito fino a 80.000 euro in luogo dei 50.000 euro previsti per il 2016.

Relativamente al welfare aziendale, viene estesa la possibilità di fruire per scelta del lavoratore in alternativa ai premi di risultato in denaro, in tutto o in parte, dei fringe benefit (ad es. auto ad uso promiscuo, prestiti, immobili concessi ai dipendenti) a condizione che ciò sia previsto dalla contrattazione di secondo livello depositata presso la DTL.

Al riguardo viene anche ampliata la fattispecie dei fringe benefit previsti, con la previsione che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile “i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana[1] o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.

Inoltre, è previsto che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, nè che siano assoggettati ad imposta sostitutiva, nel caso in cui il lavoratore decida di fruirne in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassabili:

– i contributi alle forme pensionistiche complementari;

– i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;

– il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti anche se eccedente il limite previsto dall’art. 51, comma 2 lett. g) del TUIR.

Incentivi per lavoratori rimpatriati

Per i lavoratori rimpatriati il D. Lgs. n. 147/2015 (c.d. Decreto “Internazionalizzazione”) ha introdotto un regime fiscale agevolato a partire dall’anno 2016, che prevede un abbattimento della base imponibile del 30% in presenza di talune condizioni, precisamente:

– residenza all’estero da almeno 5 anni;

– trasferimento della residenza in Italia per prestazioni lavorative di elevata specializzazione o per lo svolgimento di ruoli direttivi;

– impegno a permanere in Italia per almeno 2 anni;

– l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa, o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;

– l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta.

L’agevolazione fiscale viene riconosciuta:

–  per il periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimeto della residenza in Italia,

–  e per i quattro periodi successivi.

La Legge di Bilancio 2017, modificando il suddetto decreto, prevede che ai fini fiscali l’abbattimento della base imponibile aumenti dal 30% al 50%.

Questa agevolazione è fruibile dal 2017 e, per il periodo 2017-2020, è applicabile anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia e ai soggettti che nel 2016 hanno esercitato l’opzione prevista dal decreto citato.

Lavoratori autonomi

Ulteriore novità consiste nell’estensione del regime fiscale in esame ai lavoratori autonomi che:

– non sono stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento e si impegnino a permanere in Italia per almeno 2 anni;

– abbiano prestato l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Cittadini UE ed extra UE

Il D.M. 26 maggio 2016 aveva previsto l’abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30% per i cittadini dell’UE:

– in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più,

– oppure, che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

La Legge di Bilancio 2017 prevede che la suddetta agevolazione, a decorrere dal 2017, sia applicabile anche ai cittadini extra UE con i cui Stati di appartenenza siano state stipulate delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, oppure, siano stati conclusi degli accordi sullo scambio di informazioni.

Per tali cittadini le condizioni per la fruizione dell’agevolazione fiscale sono:

– possesso di un titolo di laurea e aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi, ovvero

– aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Contributo di licenziamento

La Legge di Bilancio stabilizza l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento che era stato inizialmente previsto per il periodo 2013 – 2015 e successivamente prorogato anche per il 2016, nei seguenti casi:

– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;

– interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Si ricorda che il contributo di licenziamento deve essere obbligatoriamente versato all’Inps da parte dei datori di lavoro nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che generano in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità ASpI/NASpI. Tale contributo è pari al 41% del tetto mensile dell’indennità NASpI per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore licenziato, nel limite di tre anni di anzianità (36 mesi).

Gestione separata INPS

E’ stabilito che, a decorrere dall’anno 2017, è ridotta al 25% l’aliquota contributiva applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

Anticipo Finanziario A Garanzia Pensionistica (APE)

La Legge di Bilancio disciplina il nuovo istituto dell’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), il quale rappresenta un prestito volto a permettere l’uscita dal mondo del lavoro a tutti i soggetti, che pur non avendo ancora raggiunto il requisito pensionistico di cui alla Legge Fornero, residuino un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento.

Destinatari

I soggetti che possono richiedere l’APE sono gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alla forme sostitutive ed esclusive della stessa, oltre che gli iscritti alla Gestione separata che al momento della richiesta possiedono i seguenti requisiti:

– un’età anagrafica di 63 anni

– requisito contributivo minimo di 20 anni

– maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi

– importo della pensione, al netto della rata di APE, pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo (euro 702,64).

Caratteristiche del prestito

Il prestito in esame decorrerà dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018 e:

– sarà suddiviso in quote mensili per dodici mensilità;

– durerà fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;

– sarà coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

Ai fini della restituzione del prestito, la stessa dovrà avvenire con decorrenza dalla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate mensili e con una durata di 20 anni. La durata minima dell’APE è fissata in sei mesi.

Domanda

La domanda viene presentata all’Inps direttamente o indirettamente tramite un intermediario autorizzato. L’INPS si occuperà di effettuare la verifica in merito al possesso dei requisiti soggettivi sopra descritti e certificherà il diritto, comunicando al soggetto richiedente l’importo minimo e l’importo massimo dell’APE ottenibile. A seguito della certificazione rilasciata dall’Istituto, sarà possibile presentare la domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. Nella domanda devono essere indicati:

– il finanziatore cui richiedere l’APE,

– l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

Il finanziatore dovrà poi trasmettere all’Inps e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto. In tale ipotesi, o nel caso di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti.

Particolari categorie di lavoratori

La Legge disciplina l’istituto dell’APE anche per particolari categorie di lavoratori, ossia coloro che:

  • si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa/risoluzione consensuale o che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tremesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • al momento della decorrenza dell’indennità svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni e svolgono le mansioni di cui all’Allegato C del disegno di legge.

Incompatibilità

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria.

Rimane fermo che la concessione dell’indennità è comunque subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

La stessa è:

– erogata mensilmente su 12 mensilità;

– pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, fermo restando che l’importo dell’indennità non può superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

È invece compatibile con  la percezione:

–  di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui,

– e di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite dei 4.800 euro annui.

Decadenza

Il soggetto decade in caso di raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato.

Regime fiscale

Si prevede che gli importi che verranno erogati, in quote mensili, non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

In relazione alle somme a titolo di interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza, corrisposti al soggetto erogatore:

– è riconosciuto un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti;

– tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto d’imposta. 

Contratti di solidarietà difensivi finalizzati all’aumento della produttività

Vengono rifinanziati gli sgravi connessi ai contratti di solidarietà difensivi, stipulati da aziende rientranti nella normativa CIGS e finalizzati all’incremento della produttività o alla riduzione delle inefficienze organizzative e/o produttive, ossia, per un periodo non superiore a 24 mesi, una riduzione del 35% dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dai lavoratori soggetti ad una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Esonero contributivo per l’alternanza scuola lavoro

È stato introdotto un nuovo esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato, anche in

apprendistato[2], effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Tale esonero:

– può essere fruito per un massimo di 36 mesi,

– nel limite massimo di 3.250 euro annui,

– non riguarda i premi e i contributi dovuti all’Inail.

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero spetta per le assunzioni effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

  • attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% del monte ore previsto dal percorso di studi da cui proviene il giovane;
  • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Premio nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è previsto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro che non concorre alla formazione del reddito complessivo e che verrà erogato direttamente dall’Inps in unica soluzione su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

Inoltre, in favore del padre lavoratore è prorogato per il 2017 e per il 2018 il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, consistente in:

– 2 giorni per l’anno 2017 e

– 4 giorni per l’anno 2018,

la cui fruizione può anche essere in via non continuativa.

Rispetto al 2018 al padre lavoratore è concessa la possibilità di astensione per un periodo ulteriore di 1 giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione relativamente al periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa.

Buono Nido e Voucher Baby Sitting

Sempre nell’ottica di tutelare la genitorialità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sono previsti:

– l’introduzione, a partire dall’anno 2017, di un buono nido;

– il rifinanziamento, per gli anni 2017 e 2018, dei voucher per i servizi di baby sitting.

Per quanto riguarda i buoni nido viene riconosciuto, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, un importo di 1.000 euro annui, parametrato a 11 mensilità, per far fronte al costo delle rette riguardanti la frequenza di asili nido pubblici e privati.

Una previsione importante è la estensione del bonus anche nel caso di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Tale voucher viene corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all’iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Relativamente ai voucher baby sitting, anche per gli anni 2017 e 2018,  viene confermata la possibilità per le madri lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, di richiedere al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, la corresponsione da parte dell’INPS di un contributo mensile, per un massimo di 6 mesi, utilizzabile per:

  • l’acquisto di servizi di baby sitting;
  • far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

[1] Le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009

[2] Esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo