PERMESSI E CONGEDI PER ASSISTENZA DI PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA’

  SCHEMA DI GESTIONE DEI CONTRATTI A TERMINE
11/09/2018
LE TUTELE PREVISTE PER I CREDITI DI LAVORO
01/10/2018

La legge riconosce ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai loro familiari il diritto di fruire di permessi retribuiti o di congedi per esigenze di cura e di assistenza. La gravità della disabilità, quale condizione legittimante la fruizione di tali benefici, è una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che riduce l’autonomia personale del soggetto in modo da rendere necessaria una assistenza permanente, continuativa e globale.

1. Permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1990
Tali permessi spettano ai lavoratori dipendenti:
– disabili in situazione di gravità;
– genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
– coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il 2° grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello) di familiari disabili in situazione di gravità;
– parenti e affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ad esempio per abbandono o divorzio)
Le tipologie di permessi spettano differentemente in base al beneficiario come di seguito indicato.
a) Lavoratori disabili in situazione di gravità.
Ad essi spettano in alternativa:
• riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
• tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
b) Genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni.
Ad essi spettano in alternativa:
• i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
• prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione.
• permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

c) Genitori di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore.
Spettano in alternativa:
• i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
• il prolungamento del congedo parentale descritto in precedenza
d) Ai genitori di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore.
Ad essi spettano i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.
e) Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità.
Ad essi sono riconosciuti tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
La fruizione di tali permessi è possibile soltanto in presenza di precisi requisiti previsti dalla legge. Innanzitutto, i soggetti beneficiari devono essere lavoratori dipendenti, anche part time.
In secondo luogo, la persona richiedente o per la quale si richiedono i permessi, deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi della legge e certificata dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS. Altre certificazioni non sono ammesse, ad eccezione dei soggetti affetti da sindrome di Down. Per la certificazione è necessario attivare la procedura di accertamento presentando domanda all’INPS e successivamente sottoporsi a visita presso la suddetta Commissione della Azienda Usl di residenza. La certificazione viene rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, ma se la commissioni non si pronuncia entro i primi 45 giorni, l’interessato potrà presentare una certificazione provvisoria rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità. Tale certificato provvisorio può essere presentato anche prima del termine dei 45 giorni ed avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo. Se quest’ultimo non dovesse accertare la disabilità grave, verranno recuperate le somme indebitamente percepite per aver fruito dei permessi retribuiti.
Ulteriore condizione per la fruizione dei permessi è la mancanza di ricovero a tempo pieno della persona disabile che versa in situazione di gravità, intendendosi per tale il ricovero per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Costituiscono eccezione a tale condizione le seguenti situazioni:
– interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
– ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
– ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

2.       Congedo straordinario ex art. 42 D. Lgs. 151/2001
Il congedo straordinario consiste nel diritto di assentarsi dal lavoro per due anni, nell’arco della vita lavorativa, che viene indennizzato nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro precedente il congedo straordinario. Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.
Il periodo di congedo straordinario indennizzato non è utile ai fini della maturazione delle ferie, del calcolo della tredicesima mensilità e del TFR, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva.
In generale il congedo è riconosciuto a favore dei lavoratori dipendenti con gravi e documentati motivi familiari. Quando si tratti di assistere persone gravemente disabili, esso spetta ai seguenti soggetti, elencati in ordine di priorità, in presenza di determinate condizioni:

a)    coniuge convivente o parte dell’unione civile convivente della persona disabile;
b)    il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
c)    uno dei figli conviventi della persona disabile, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
d) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
e) un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Il congedo straordinario è fruibile è frazionabile anche a giorni (interi).
Riguardo al requisito della convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza (stesso stabile e indirizzo civico anche se interni diversi), ossia il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave, il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei limiti previsti e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari. In tal caso, tuttavia, è necessario che con accertamento sanitario venga riconosciuta la impossibilità di assistere i figli disabili usufruendo di un unico congedo straordinario.
Non è mai possibile, dunque, per lo stesso lavoratore fruire di un raddoppio del periodo, infatti, un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge o la parte dell’unione civile), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati problemi familiari. Si riporta il seguente esempio:
– un lavoratore, o una lavoratrice, nel tempo ha fruito di 1 anno e 4 mesi di permessi, anche non retribuiti, per gravi e documentati motivi familiari. Il congedo straordinario può essere riconosciuto solo nel limite di 8 mesi. La differenza fino ai 2 anni, ossia 1 anno e 4 mesi, può invece essere riconosciuta all’altro genitore del disabile, purché questi non abbia mai fruito di congedo per motivi familiari o ne abbia beneficiato per non oltre 8 mesi.
Restano ferme tutte le altre condizioni in precedenza descritte per i permessi retribuiti.

3. Referente unico
I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 e il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

4. Cumulabilità
Per quanto riguarda i permessi, è possibile assistere più persone disabili e quindi cumulare i relativi permessi, a condizione che si tratti del coniuge (o della parte della unione civile) o di un parente o affine entro il 1° grado (o entro il 2° grado qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile del disabile abbiano compiuto i 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).
Anche il lavoratore con disabilità grave che fruisce per sè stesso di permessi orari o giornalieri può cumulare il godimento dei 3 giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare disabile grave.
Lo stesso genitore può fruire sia dei permessi orari per un figlio disabile di età inferiore ai tre anni che dei permessi per allattamento per un altro figlio.
In generale i riposi giornalieri ed i permessi mensili sono cumulabili con il congedo parentale ma non fruibili nella stessa giornata, mentre è possibile che in genitore fruisca della astensione facoltativa e contemporaneamente l’altro genitore utilizzi i permessi.
Per quanto riguarda, invece, il congedo straordinario non è possibile cumularlo con il congedo parentale ma è cumulabile con i tre giorni di permesso mensili, il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale. Può essere, inoltre, concesso a un genitore nello stesso periodo in cui l’altro genitore fruisce del congedo di maternità o dell’astensione facoltativa per il medesimo figlio.

5. Modalità di fruizione
L’Inps è intervenuta per fornire dei chiarimenti in ordine alla modalità di fruizione dei permessi e del congedo straordinario in alcuni casi particolari.
a) Fruizione dei permessi giornalieri e mensili in caso di lavoro a turni
Il lavoro a turni è una tipologia di organizzazione dell’orario di lavoro che può andare a ricoprire l’intero arco delle 24 ore e tutti i giorni della settimana, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive, compresa la domenica.
Poiché la legge prevede la fruizione di tre giorni di permesso mensile, indipendentemente, dall’articolazione dell’orario di lavoro nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il
dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse, ne deriva che tale tipologia di permesso può essere fruito in corrispondenza di un turno di lavoro notturno o ricadente nella giornata della domenica.
L’Ente previdenziale specifica che la prestazione in orario di lavoro notturno, pur svolgendosi a cavallo di due giorni solari, deve essere riferita ad un unico turno di lavoro, di conseguenza, il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso.
In caso di fruizione ad ore del beneficio, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili dovrà essere rapportato l’orario di lavoro medio settimanale al numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali, e moltiplicare il risultato per 3 (i giorni di permesso fruibili).

b) Riproporzionamento dei permessi giornalieri e mensili in caso di rapporto di lavoro part time
Nei soli casi di part time verticale e misto, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, occorre rapportare l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time all’orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno, e moltiplicare per i 3 giorni di permesso teorici, arrotondando il risultato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Non si effettua alcun riproporzionamento in caso di part time orizzontale in quanto i giorni di permesso vengono commisurati alla durata ridotta giornaliera della prestazione lavorativa.

c) Frazionabilità in ore dei permessi mensili in caso di rapporto di lavoro part time
In caso di part time orizzontale, verticale o misto, per quantificare il massimale orario mensile nel caso si voglia fruire dei giorni di permesso mensili in ore, anche solo parzialmente, si dovrà rapportare l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time al numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno, e moltiplicare per 3 (i giorni di permesso teorici).