SERVIZI ALL’INFANZIA E DI BABY SITTING IN ALTERNATIVA AL CONGEDO PARENTALE

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Il contributo per i servizi di baby sitting e per i servizi pubblici e privati all’infanzia è un beneficio introdotto dalla Legge Fornero, in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e prorogato ad opera dell’ultima Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2018.

È in favore delle lavoratrici madri che lo utilizzano in alternativa al congedo parentale e nello specifico riguarda:

  • le lavoratrici dipendenti;
  • le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate) che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del congedo di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale;
  • lavoratrici autonome o imprenditrici che abbiano concluso il congedo di maternità, per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Il contributo è previsto per finalità alternative fra loro: servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, nonché per l’acquisto di servizi di baby sitting, da gennaio 2018 erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”, quindi attraverso l’acquisto dei voucher in modalità telematica.

Il contributo è pari a 600,00 Euro mensili e viene erogato per un periodo massimo di 6 mesi per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata e 3 mesi per le lavoratrici autonome.

La fruizione del beneficio può essere soltanto per frazione mensile intera, ossia un mese continuativo di congedo, quindi, per presentare domanda del contributo occorre che la madre lavoratrice abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale. Si riportano i seguenti esempi:

  1. una lavoratrice autonoma che ha fruito per un mese e un giorno del congedo parentale potrà accedere al beneficio solo per il mese restante, mentre i 29 giorni residui, non essendo frazione mensile intera, potranno essere utilizzati come congedo parentale;
  2. una lavoratrice dipendente che ha fruito per 5 mesi e un giorno del congedo parentale: non potrà accedere al beneficio per i restanti 29 giorni, non essendo frazione mensile intera, ma potrà fruire del congedo parentale per tale residuo.

 

Per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti, occorre considerare i limiti individuali e complessivi dei genitori, pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre.

La modalità di erogazione è diversa per le due tipologie di contributo; il contributo per la fruizione dei servizi -pubblici e privati- accreditati all’infanzia viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre tra quelle presenti nell’elenco formato sulla base delle iscrizioni effettuate dalle strutture stesse e pubblicato sul sito dell’Inps. A tal fine dovrà essere esibita, da parte della struttura stessa, la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio e della delegazione liberatoria di pagamento.

La madre può cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia prescelta al momento della domanda accedendo nuovamente alla medesima procedura telematica mediante cui ha presentato la domanda, oppure tramite patronato.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato, invece, mediante il

“Libretto Famiglia”, ossia un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo minimo per compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.

Il “Libretto Famiglia” richiede una preventiva registrazione della lavoratrice madre e della persona che svolgerà l’attività di baby sitting nella sezione “Prestazioni occasionali” del sito Inps, direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN Inps dispositivo, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi) o attraverso Enti di patronato. Una volta effettuata la registrazione, le lavoratrici madri dovranno procedere all’acquisizione telematica del contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda che va presentata all’Inps esclusivamente, anche in questo caso, attraverso il sito Inps, utilizzando il PIN dispositivo, o mediante Enti di patronato, avvalendosi dei servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite Contact Center (numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile).

Le madri beneficiarie del bonus, verificata la capienza del portafoglio elettronico, al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge da parte dell’Inps alla persona che ha svolto le attività di baby sitting, dovranno inserire le prestazioni lavorative entro il giorno 3 del mese successivo rispetto a quello di svolgimento delle prestazioni stesse.

Viene precisato che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018, pertanto, sarà possibile inserire prestazioni lavorative esclusivamente con data fine, al massimo, 31 dicembre 2018. Entro lo stesso termine è prevista la possibilità di ottenere il rimborso dei voucher non utilizzati con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale, in caso contrario perderanno di validità.

L’Istituto previdenziale avviserà il datore di lavoro della lavoratrice (ad eccezione dei casi di lavoro autonomo o libero professionale) della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

 

 

 

La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a esaurimento delle risorse. Dovranno essere, inoltre, rispettati i termini individuali, precisamente:

  • le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata possono presentare la domanda negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;
  • le lavoratrici autonome e imprenditrici possono presentare la domanda dopo aver concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità ed entro l’anno di vita del minore.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.