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In attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016, è stato firmato il 13 aprile 2016 tra il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia il decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che disciplina una misura sperimentale volta a promuovere un principio di “invecchiamento attivo” e, indirettamente, a favorire anche una staffetta generazionale.

In forza di tale decreto i datori di lavoro privati potrebbero ricevere da parte di un proprio dipendente, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, di una richiesta riguardante il proprio rapporto di lavoro, ossia, una richiesta di riduzione oraria della prestazione lavorativa attraverso la stipula di quello che il decreto ha individuato con il nome di “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”.

Si espone di seguito l’analisi delle disposizioni previste dal decreto interministeriale.

Requisiti dei lavoratori

Il lavoratore destinatario di tale misura sperimentale, per poter richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro, deve essere in possesso dei seguenti requisti:

  1. Essere assunto da un datore di lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time,
  2. essere iscritto alla assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
  3. maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia,
  4. aver maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia.

In base alla normativa vigente, il requisito minimo richiesto per l’ottenimento della pensione di vecchiaia è costituito da 20 anni di contributi, mentre il requisito anagrafico è per gli uomini di 66 anni e 7 mesi, per le donne, invece, di 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e di 66 anni e 7 mesi per il 2018.

I rapporti di lavoro interessati sono di tipo subordinato a tempo indeterminato e full time, sono pertanto esclusi i part-time, instaurati con un datore di lavoro, intendendosi per “datore di lavoro” non solo l’impresa ma anche, ad esempio, un libero professionista o una cooperativa. Non è altrettanto certo che siano inclusi i datori di lavoro domestico, data la particolarità del rapporto di lavoro, ma in merito a questo aspetto come per altri si attende, comunque, la circolare esplicativa dell’Istituto previdenziale.

Caratteristiche del contratto a tempo parziale agevolato

Il lavoratore in possesso dei predetti requisiti può, in accordo con il proprio datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, con una riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% e il 60%.

Presupposto per la stipula del contratto di lavoro a tempo parziale risulta, dunque, prescindendo dai requisiti del lavoratore, il consenso del datore di lavoro che dovrà, come di seguito specificato, da un lato, sostenere l’onere di pagare mensilmente, oltre alla retribuzione per le ore ridotte lavorate, anche i contributi che avrebbe versato per le ore che non vengono lavorate, dall’altro, probabilmente, preoccuparsi della sostituzione del lavoratore pensionando considerato che la riduzione oggetto del contratto deve oscillare tra una percentuale minima (40%) e una percentuale massima (60%) abbastanza rilevante.

In questo frangente si può intravedere la seconda finalità del Ministero del Lavoro di promuovere l’occupazione di giovani attraverso la sostituzione dei lavoratori anziani utilizzando, ove possibile, gli incentivi all’assunzione previsti dalle normative vigenti (Garanzia Giovani, esonero contributivo biennale, Giovani Genitori, ecc).

Posto che vi sia il consenso datoriale, per il quale, peraltro, la norma non indica un termine entro il quale debba essere manifestato, a fronte della riduzione di orario il datore di lavoro deve corrispondere una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici, a carico dello stesso, relativa alle ore di lavoro non svolte, e con riconoscimento della contribuzione figurativa da parte dell’INPS commisurata alla retribuzione corrispondente alle stesse.

Il beneficio per il lavoratore, rappresentato da tale somma, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, cioè non è assoggettata a tassazione IRPEF e, inoltre, non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, compresa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Il decreto stabilisce che la durata del contratto deve essere pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione da parte del lavoratore del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, data in cui, in ogni caso, cessa il beneficio in esame.

Procedura di ammissione al beneficio

Per poter procedere alla stipula del contratto a tempo parziale agevolato, il lavoratore deve ottenere dall’INPS la certificazione in merito al possesso dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e della maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto stesso.

Il contratto deve contenere l’indicazione della misura della riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60%.

Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’INPS, dell’istanza del datore di lavoro. È, infatti, il datore di lavoro che ha l’onere di trasmettere alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio il contratto a tempo parziale agevolato; la DTL, previo esame delle condizioni richieste dal decreto, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del contratto, rilascia il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il suddetto termine per effetto del principio del silenzio-assenso il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato.

Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione della DTL o trascorsi i 5 giorni lavorativi invano, può trasmette istanza telematica all’INPS contenente gli estremi della certificazione già rilasciata (possesso dei requisiti contributivi per il pensionamento e maturazione del requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018) e le informazioni necessarie per la stima dell’onere del beneficio.

A sua volta l’INPS, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica, comunica l’accoglimento o il rigetto. L’accoglimento presuppone, oltre la sussistenza dei requisiti, la disponibilità delle risorse per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato. Laddove dal monitoraggio delle domande risulti la non copertura finanziaria anche per una sola annualità, l’INPS respinge le domande di accesso al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno.

La cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato prima della scadenza prevista deve essere comunicata dal datore di lavoro all’INPS e alla DTL.

Ulteriori informazioni sulla misura esaminata verranno prontamente fornite dallo Studio, così come la consulenza e il servizio per l’espletamento delle pratiche, a seguito della pubblicazione del decreto e delle istruzioni operative da parte del Ministero del lavoro e dell’INPS.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo