IL JOBS ACT E LE NUOVE TUTELE PER IL LAVORO AUTONOMO

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Dopo più di un anno dalla sua presentazione, il disegno di Legge sul lavoro autonomo e sul lavoro agile (smartworking) ha ottenuto l’approvazione definitiva del Senato ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il lavoro autonomo, dunque, avrà una legge propria a differenza di quanto fatto con la Legge Fornero n. 92/2012 la quale aveva previsto una disciplina a tutela di questa tipologia di lavoro introducendo un solo comma, il 69-bis rubricato “Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”, nel Titolo VII dedicato alle tipologie contrattuali a progetto e occasionali del decreto legislativo n. 276/2003

Come noto, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2015 sul riordino dei contratti di lavoro, la disciplina introdotta dal Ministro Fornero è stata abrogata in vista di un decreto attuativo del Jobs Act anche in materia di lavoro autonomo, decreto quasi giunto al traguardo del suo iter di approvazione.

Come si evince dal titolo del Capo I del disegno di Legge dedicato al lavoro autonomo, la nuova disciplina si pone l’obiettivo di tutelare il lavoratore autonomo, sia in ambito fiscale, sia sociale ma anche in ambito di welfare.

Si espongono di seguito i dettagli delle disposizioni del disegno di legge in esame.

Ambito di applicazione

La legge trova applicazione ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del Codice Civile inclusi i rapporti che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile (es. collaboratori coordinati e continuativi, agenti di commercio).

Per espressa previsione sono, invece, esclusi gli imprenditori anche se piccoli.

Tutela nelle transazioni commerciali

Una novità importante prevista dal disegno di legge riguarda l’estensione delle regole sui pagamenti tra imprese e Pubblica amministrazione[1] a quelli tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e Pubbliche Amministrazioni o tra autonomi stessi. Pertanto, non si potrà superare il limite di 30 giorni[2] per saldare una fattura ad un autonomo, decorsi i quali il lavoratore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto e, nei casi previsti dalla Legge, ad un risarcimento del danno.

Clausole e condotte abusive

Un intervento a tutela del lavoratore è la disposizione volta a reprimere condotte e clausole abusive per le quali il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.  Sono considerati abusivi:

  • le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso;
  • le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;
  • il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Inoltre, ai rapporti di lavoro autonomo si applica, in quanto compatibile, l’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, volto a reprimere l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.

Tutela dell’attività inventiva

Spettano al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso ad eccezione del caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata.

Disposizioni fiscali

In ambito fiscale non si applicano i limiti percentuali di deducibilità previsti dall’art. 54, co. 5, del Testo Unico sulle Imposte e sui Redditi, pertanto, per i lavoratori autonomi saranno interamente deducibili le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente[3].

La norma stabilisce anche che tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Interessante è anche la misura che prevede la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente. Nello specifico:

  • sono integralmente deducibili, quindi non più nella misura del 50% del loro ammontare ma entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi;
  • sono anche integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;
  • sono, inoltre, integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Maternità

A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino, a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile; tale condizione non si applica per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino.

I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.

Alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata spetterà l’indennità di maternità prevista per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a prescindere dalla effettiva

astensione dall’attività lavorativa.

La disciplina prevede anche la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome in maternità, fruendo delle agevolazioni previste dal Testo Unico i materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

Malattia, gravidanza e infortunio

La normativa stabilisce che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.

In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Inoltre, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Cordiali saluti.

 

Luigi Birtolo

[1] D. Lgs. 231/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”

[2] Il termine può essere di 60 giorni quando il debitore è una Pubblica Amministrazione o nelle transazioni commerciali tra imprese ma deve essere provato per iscritto.

[3] Il comma prevede la deducibilità integrale solo nel caso in cui le citate spese siano sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.