LE NUOVE REGOLE PER I TIROCINI EXTRACURRICULARI

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Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva i cui standard minimi sono definiti a livello nazionale allo scopo di delineare, come richiesto dalla Commissione Europea e, conseguentemente, come previsto dalla “Legge Fornero” del 2012, un quadro di qualità per l’utilizzo di questo strumento, i cui obiettivi sono quelli di favorire la transizione scuola-lavoro, l’orientamento, l’occupabilità e l’inserimento, soprattutto dei giovani, o il reinserimento nel mercato del lavoro.

A tal fine, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si riunisce per accordarsi nella definizione di linee guida condivise in materia di standard minimi dei tirocini; le linee guida forniscono così un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province Autonome le quali, nell’ambito delle loro competenze esclusive, disciplinano la materia con la facoltà di fissare disposizioni di maggior tutela.

Nella seduta del 25 maggio 2017 la conferenza, sulla spinta della Raccomandazione europea del 2014, ha raggiunto un accordo con il quale sono definite le nuove linee guida che aggiornano ed integrano quelle adottate, per la prima volta, nel 2013, e che le Regioni e Province Autonome dovranno attuare entro 6 mesi. L’accordo, al fine di qualificare l’istituto e di limitarne gli abusi, in premessa concorda sui seguenti principi:

  1. il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo[1];
  2. i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, nè ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.

Si espongono di seguito gli aspetti più rilevanti delle nuove linee guide che, come sopra accennato, dovranno essere attuate da parte delle Regioni entro 6 mesi dalla data dell’accordo del 25 maggio 2017.

Oggetto delle Linee guida

Oggetto delle linee guida sono i tirocini extracurriculari, ossia i tirocini formativi e di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo che si svolgono al di fuori di un percorso formale di istruzione o formazione, anche universitaria (chiamati invece tirocini curriculari).

I tirocini extracurriculari sono rivolti a:

  1. soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, co. 1, del d. lgs. 150/2015[2], compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  2. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  3. lavoratori a rischio di disoccupazione;
  4. soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
  5. soggetti disabili e svantaggiati individuati da normative specifiche (disabili, persone svantaggiate come ex tossicodipendenti, richiedenti protezione internazionale, vittime di violenza, ecc.).

Non rientrano, pertanto, tra le materie oggetto delle linee guida:

  1. i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ecc.;
  2. i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
  3. i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
  4. i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso.

Durata del tirocinio

Una novità rispetto alle precedenti linee guida è costituita dalla previsione di una durata minima che non può essere inferiore a due mesi. Costituiscono una eccezione i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che svolgono una attività a carattere stagionale nel qual caso la durata minima è ridotta ad un mese.

Per quanto riguarda la durata massima, questa non potrà essere superiore:

  • 12 mesi per i tirocini di cui ai punti a), b), c), d);
  • 12 mesi per i tirocini di cui al punto e), ad eccezione per i disabili per i quali la durata massima può arrivare a 24 mesi.

La novità della durata massima riguarda i tirocini con coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria, ossia neodiplomati e neolaureati, che non è più prevista di 6 mesi ma di 12 mesi come per le altre tipologie di target. Secondo le linee guida, la durata massima è comprensiva di proroghe e rinnovi, anche se non è ben chiaro cosa si intenda per “rinnovi” in materia di tirocini, essendo quello del rinnovo un istituto tipico del contratto a tempo determinato che presuppone un periodo di stacco tra un contratto e l’altro, al riguardo, quindi, si attendono le disposizione attuative regionali.

Viene specificato che per “infortunio o malattia di lunga durata” si intendono quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. In tali casi, oltre a quello della maternità, è possibile sospendere il tirocinio; può essere sospeso anche per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva nel rispetto dei limiti massimi suddetti.

Soggetti ospitanti e condizioni per l’attivazione

Le linee guida 2017 ribadiscono alcune caratteristiche oggettive e soggettive previste in precedenza dei soggetti ospitanti, ferma la facoltà delle Regioni e Province Autonome di specificare ulteriormente delle altre.

Nello specifico, il soggetto ospitante:

  • deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
  • non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo accordi con le oo.ss., mentre, possono essere attivati tirocini se ha in corso contratti di solidarietà “espansiva”.

Più dettagliata rispetto alle precedenti linee guida nazionali e regionali, invece, la condizione relativa ai licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio effettuati dal soggetto ospitante nei 12 mesi precedenti l’attivazione dello stesso, in quanto vengono specificati le ipotesi di licenziamento che non consentono, nell’unità operativa interessata, di svolgere il tirocinio medesimo. Precisamente,  fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante ha effettuato una o più delle seguenti tipologie di licenziamento:

– licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

– licenziamenti collettivi;

– licenziamento per superamento del periodo di comporto;

– licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

– licenziamento per fine appalto;

– risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro al termine del periodo formativo.

Si prevede, inoltre, che non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche ovvero riservate alla professione e con tirocinanti con cui il soggetto ospitante ha già avuto un rapporto di lavoro o altre forme di collaborazione, tra cui anche il lavoro accessorio se svolto per più di 30 giorni, anche se non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.

In maniera espressa si richiede, infine, che la proroga sia adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del Piano Formati Individuali.

Limiti numerici e sistema di premialità

Le linee guida fanno riferimento ai limiti numerici già previsti, che dipendono dalla dimensione delle singole unità operative, lasciandoli invariati ma rinviandone la definizione alle discipline regionali e delle Province autonome. Ai fini del calcolo dalla base di computo, rispetto al passato, si prevede l’esclusione degli apprendisti.

La novità riguarda l’introduzione di un sistema di premialità crescente per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, che consente di attivare tirocini oltre la quota di contingentamento del 10% prevista per essi. Nello specifico, a condizione che stipulino un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (anche part time almeno pari al 50% dell’orario normale di lavoro previsto dal CCNL) potranno attivare in deroga ai limite numerico del 10%:

  • un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati ni 24 mesi precedenti;
  • due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati ni 24 mesi precedenti;
  • tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati ni 24 mesi precedenti;
  • quattro tirocini se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati ni 24 mesi precedenti.

I suddetti tirocini ulteriori non saranno computati ai fini della quota di contingentamento.

Indennità di partecipazione

Nulla varia in tema di indennità minima di 300 euro mensili anche se si rinvia in materia alla competenza delle Regioni e delle Province Autonome chepossono prevedere una diverso importo (infatti, in Regione Lombardia l’indennità di 300 euro è prevista per i part time al 50% o in caso si prevede la corresponsione di buoni pasto o servizio mensa, minimo 400 euro per gli altri casi).

Viene precisato, però, che l’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima dei tirocini al 70% su base mensile.

Nel caso di tirocini con lavoratori sospesi o percettori di sostegno al reddito non è dovuta alcuna indennità tranne il caso in cui il riconoscimento della stessa è dovuto fino a concorrenza con l’importo minimio previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Disciplina sanzionatoria

Da parte dell’organo individuato dalla Regione o dalla Provincia Autonoma sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi dalla attivazione di nuovi tirocini rivolta a soggetto promotore e/o a quello ospitante, a seconda della gravità delle violazioni messi in atto nella attuazione del tirocinio.

Sono ferme, invece, le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le sanzioni  già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

[1]Si auspicano al riguardo indicazioni di maggiore dettaglio.

[2]Art. 19, co. 1: “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.