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	<title>Bando Inail - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Bando Inail - Birtolo &amp; Partners</title>
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		<title>Esenzione Dal rispetto delle Fasce</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 16:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bando Inail]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute, ha adottato l’11 gennaio 2016 un decreto, entrato in vigore il 22 gennaio 2016, che introduce integrazioni e modificazioni alla disciplina riguardante le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 del d. lgs. n. 151/2015[1] Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute, ha adottato l’11 gennaio 2016 un decreto, entrato in vigore il 22 gennaio 2016, che introduce integrazioni e modificazioni alla disciplina riguardante le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 del d. lgs. n. 151/2015<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> sulle semplificazioni, attuativo del <em>Jobs</em> <em>Act</em>.</p>
<p>Nello specifico con il decreto sono stati individuati i casi di esenzione dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità durante la malattia per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. Si espone brevemente la disciplina delle visite mediche di controllo e le novità introdotte dal decreto in esame.</p>
<p><strong>Disciplina delle visite mediche di controllo</strong></p>
<p>Come è noto, la titolarità delle visite mediche di controllo, c.d. visite fiscali<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>, è dell’INPS al quale si deve inoltrare la richiesta che, dal 2011, deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite le funzionalità messe a disposizione sul sito dell’ente previdenziale.</p>
<p>Quando non richieste dal datore di lavoro, l’INPS procede a controlli a campione, sulla base dei certificati medici che le vengono trasmessi, tramite i medici iscritti nelle liste speciali previste dai decreti ministeriali.</p>
<p><em>Trasmissione del certificato di malattia</em></p>
<p>Il lavoratore, entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato l’evento morboso, si fa rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante il quale ha l’obbligo di inviarlo telematicamente all’INPS. A seguito della trasmissione telematica, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro ma dovrà comunicare il numero di protocollo del certificato medico. Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’Inps e l’attestato al proprio datore di lavoro.</p>
<p><em>Fasce di reperibilità per la visita fiscale e sanzioni</em></p>
<p>Oltre alla trasmissione del certificato, il lavoratore ha l’onere di rendersi reperibile al proprio domicilio per essere sottoposto, nelle fasce orarie previste dalla legge, ai controlli aventi come scopo quello di verificarne l’effettiva temporanea incapacità lavorativa. A tale scopo, il lavoratore deve porre la massima attenzione affinché i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, risultino corretti.</p>
<p>Tali fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia, quindi, anche durante i giorni festivi e del week-end:</p>
<ul>
<li>dalle ore 10,00 alle ore 12,00,</li>
<li>dalle ore 17,00 alle ore 19,00.</li>
</ul>
<p>Qualora il lavoratore  abbia la necessità di dover cambiare il proprio indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi indicata nel certificato, egli dovrà darne comunicazione, con congruo anticipo, oltre che al datore di lavoro, anche alla Struttura territoriale Inps di appartenenza.</p>
<p>L’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà l’applicazione di sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:</p>
<ul>
<li>per un massimo di 10 giorni di calendario, dall&#8217;inizio dell&#8217;evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;</li>
<li>per il 50% dell&#8217;indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;</li>
<li>per il 100% dell&#8217;indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata.</li>
</ul>
<p>Il medico di controllo dell’INPS deve valutare l’esistenza o meno della patologia per la quale è stata emessa certificazione ed ha facoltà di protrarre la diagnosi di 48 ore, nonché di variarla e di consigliare al lavoratore una visita specialistica. Al termine della visita, utilizza una specifica procedura telematizzata per l’invio all’INPS dell’esito del controllo e procedono alla stampa della documentazione dell’avvenuto controllo da consegnare al lavoratore. Qualora il medico non sia in condizione di stampare dalla procedura telematizzata il verbale o la notifica, può compilare e rilasciare al lavoratore la documentazione cartacea.</p>
<p>Nell’ipotesi in cui il lavoratore sia assente al momento della visita, il medico deve consegnare in busta sigillata, nella cassetta delle lettere oppure acquisendo la firma per ricevuta della persona alla quale consegna la busta, la notifica contenente l’invito a presentarsi presso il Centro Medico Legale Inps territoriale, ovvero presso la ASL, per effettuare una visita di controllo ambulatoriale.</p>
<p><em>La richiesta di visita fiscale da parte del datore di lavoro</em></p>
<p>Il datore di lavoro può richiedere il servizio di visita medica di controllo dei dipendenti che hanno dichiarato uno stato di malattia. Tale richiesta può essere inoltrata sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.</p>
<p>Queste ultime sono da individuarsi non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.</p>
<p>Il sistema on line, a fine procedura, rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla sua richiesta, mediante il quale si può conoscere in qualsiasi momento lo stato di avanzamento e l’esito finale della visita medica.</p>
<p>Per richiedere il servizio di visite fiscali inviare una mail all’indirizzo studio@studiobirtolo.it indicando i dati del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale), il numero di protocollo del certificato medico e la data in cui deve essere effettuata la visita medica di controllo.</p>
<p><strong>Casi di</strong> <strong>senzione dal rispetto delle fasce di reperibilità</strong></p>
<p>Il decreto in esame, in attuazione di quanto previsto dal decreto sulle semplificazioni n. 151/2015, ha previsto, con decorrenza 22 gennaio 2016, l’esenzione dall’obbligo di reperibilità  per i lavoratori subordinati per i quali l&#8217;assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:</p>
<ol>
<li>patologie gravi che richiedono terapie salvavita;</li>
<li>stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.</li>
</ol>
<p>Stabilisce inoltre che:</p>
<ul>
<li>le patologie gravi devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;</li>
<li>per beneficiare dell&#8217;esclusione dell&#8217;obbligo di reperibilità, l&#8217;invalidità di cui alla lettera b) deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.</li>
</ul>
<p>Poichè il decreto si limita ad individuare le fattispecie e le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità, in attesa di eventuali precisazioni da parte dell’INPS, si ritiene necessario che il lavoratore presenti al datore di lavoro la documentazione sanitaria ASL comprovante l’esistenza delle cause di esenzione.</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Art. 25 – Esenzioni dalla reperibilità: All&#8217;articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati».</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La visita fiscale, come previsto dall’art. 5 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), è un accertamento sullo stato di malattia del dipendente assente dal lavoro.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/esenzione-dal-rispetto-delle-fasce/">Esenzione Dal rispetto delle Fasce</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Esonero Contributivo per le Assunzioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 16:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bando Inail]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Esoneri]]></category>
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					<description><![CDATA[La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ossia la Legge di Stabilità per il 2016 in vigore dal 1° gennaio, ha previsto, anche per il nuovo anno, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate nel corso 2016, confermandone l’impianto normativo. Le novità che introduce riguardano sostanzialmente, come anticipato nell’informativa del Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ossia la Legge di Stabilità per il 2016 in vigore dal 1° gennaio, ha previsto, anche per il nuovo anno, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate nel corso 2016, confermandone l’impianto normativo. Le novità che introduce riguardano sostanzialmente, come anticipato nell’informativa del 25 novembre 2015, la misura e la durata dell’incentivo, la cui finalità rimane quella di promuovere forme di occupazione stabile.</p>
<p>Si riepiloga, brevemente, di seguito la disciplina per la sua applicazione evidenziando le novità introdotte<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p><strong><em>Ambito di applicazione</em></strong></p>
<p><strong>Beneficiari dell’esonero</strong></p>
<p>i beneficiari sono i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, comprese le società cooperative, indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia di attività esercitata; possono, pertanto, usufruirne, ad esempio, anche gli studi professionali, le associazioni e le fondazioni.</p>
<p>La novità in questo ambito riguarda la possibilità di fruire dell’esonero per il datore di lavoro che:</p>
<ul>
<li>subentra nella fornitura di servizi in appalto</li>
<li>e assume “ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva” un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo biennale.</li>
</ul>
<p>In tale ipotesi, la norma consente al datore di lavoro subentrante di godere dell’esonero medesimo nei limiti della durata e della misura che residua, computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.</p>
<p>Una ulteriore novità riguarda l’estensione dell’esonero previsto per il 2016 alle assunzioni effettuate nel 2017 dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per tali assunzioni si prevede la possibilità di rimodulare la durata temporale e l’intensità dell’esonero in ragione delle risorse disponibili assegnate dal DPCM per lo scopo al Fondo di Rotazione. Tale estensione, infatti, è subordinata alla emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2016 con il quale viene stabilita la suddetta estensione e determinato l’ammontare delle risorse disponibili del Fondo di rotazione. Si prevede, inoltre, che venga comunque assicurata una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.</p>
<p><strong>Misura e durata dell’esonero</strong></p>
<p>L’esonero contributivo, che spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, viene riconosciuto:</p>
<ul>
<li>per una durata di 24 mesi (e non più di 36 mesi);</li>
<li>nella misura del 40% (e non più del 100%) dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datore di lavoro;</li>
<li>nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (e non più di 8.060 euro). Nel caso di rapporti di lavoro part-time, la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge, ovvero, dai contratti collettivi di lavoro.</li>
</ul>
<p>Si ricorda che sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, del contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria Inps e ai Fondi di solidarietà, nonché, in assenza di specifiche previsioni di legge, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e le contribuzioni che hanno lo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, sebbene di natura obbligatoria.</p>
<p><strong><em>Condizioni per il riconoscimento dell’esonero</em></strong></p>
<p>Preme ricordare che per il riconoscimento dell’esonero il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni previste dalla legge. Tra queste, in particolare, si evidenzia che:</p>
<ul>
<li>l’esonero spetta per quei lavoratori che, negli ultimi 6 (sei) mesi, non sono stati occupati, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si ritiene utile che il datore di lavoro ottenga dal lavoratore una autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiara che non vi sono condizioni ostative all’assunzione. Tale dichiarazione consentirebbe, in caso di una rivendicazione successiva da parte dell’Inps, di richiedere al lavoratore un risarcimento.</li>
</ul>
<p>Le tipologie contrattuali che sono ostative al riconoscimento dell’esonero sono:</p>
<ul>
<li>il contratto di apprendistato in quanto considerato a tempo indeterminato e per il quale, comunque, sono riconosciuti particolari incentivi;</li>
<li>il contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;</li>
<li>il contratto di lavoro domestico.</li>
</ul>
<p><strong><em>Rapporti di lavoro incentivati</em></strong></p>
<p>I contratti di lavoro per i quali spetta l’esonero sono così individuati<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>:</p>
<ul>
<li>contratto a tempo indeterminato;</li>
<li>contratto a tempo indeterminato part‑time;</li>
<li>contratto di lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato;</li>
<li>contratto a tempo indeterminato per i dirigenti;</li>
<li>contratto a tempo indeterminato instaurato con vincolo associativo stretto con una</li>
<li>cooperativa di lavoro;</li>
<li>contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di lavoro;</li>
<li>contratto a termine in caso di sua trasformazione a tempo indeterminato.</li>
</ul>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si rinvia alle informative del 4 febbraio “Nuovo esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2015” e del 25 novembre 2015 “Esonero contributivo triennale, previsioni per il 2016 e ulteriori chiarimenti”, per l’esposizione approfondita della disciplina.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Gli approfondimenti sulle varie tipologie contrattuali sono riportate nelle informative del 4 febbraio e del 25 novembre 2015.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/esonero-contributivo-per-le-assunzioni/">Esonero Contributivo per le Assunzioni</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Contributo a Fondo Perduto per le Aziende</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bando Inail]]></category>
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					<description><![CDATA[Al fine di incentivare il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l’Inail ha stanziato la somma di € 205 milioni, ripartiti in budget regionali, in favore delle imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA. Il contributo in conto capitale erogabile, pari al 50% dei costi del progetto, può avere un importo Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Al fine di incentivare il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l’Inail ha stanziato la somma di € 205 milioni, ripartiti in budget regionali, in favore delle imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA.<br />
Il contributo in conto capitale erogabile, pari al 50% dei costi del progetto, può avere un importo minimo pari ad € 5.000,00 ed un massimo di € 100.000,00.</p>
<p>Qualora i progetti comportino un contributo di importo superiore ad € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione del 50%.</p>
<p>Ai fini dell’ammissione al contributo è necessario che i progetti rientrino in una delle due sotto indicate tipologie:</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>&#8211;</p>
</div>
<div class="column">
<p>Progetti di investimento: sono relativi alla ristrutturazione, modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro, nonché l’installazione e/o la sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature ovvero modifiche del layout produttivo. Rientrano in tale categoria di progetto, inoltre, gli interventi relativi alla riduzione e/o eliminazione di rischio, quali, a titolo esemplificativo, quelli connessi ad esposizione a sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni, agenti fisici (rumori, vibrazioni, radiazioni), la movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetuti ecc.</p>
<p>Nel caso in cui il progetto sia articolato in più interventi e/o acquisti, è necessario, ai fini della sua ammissibilità, che essi siano tutti funzionali alla riduzione e/o eliminazione e/o prevenzione della medesima causa di infortunio o fattore di rischio che viene indicata dall’impresa in sede di presentazione della domanda.</p>
<p>Anche nel caso in cui il progetto sia finalizzato alla riduzione, eliminazione o prevenzione di più fattori di rischio o cause di infortunio, la valutazione del progetto sarà effettuata con il solo riferimento alla causa o al fattore indicato nel modulo di domanda; conseguentemente saranno detratti dall’importo richiesto i costi relativi ad altre cause o fattore di rischio.</p>
<p>Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale dell’azienda: sono compresi in tale ambito le adozioni di sistemi di gestione e sicurezza sul lavoro (SGSL) previsti da accordi tra Inail e Parti sociali, nonché l’adozione e/o certificazione di un SGSL ovvero l’adozione di un modello organizzativo e gestionale previsto dal D. Lgs. 231/2011.</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>&#8211;</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>E’ prevista la possibilità per le imprese di presentare un solo progetto, di un solo tipo e per una sola unità produttiva.<br />
La causa di infortunio ovvero il fattore di rischio con riferimento al quale viene presentato il progetto devono avere un riscontro nel Documento di Valutazione dei Rischi ovvero nell’autocertificazione di Valutazione dei Rischi effettuato dal datore di lavoro. Alla valutazione dei rischi in menzione deve essere allegata una dichiarazione aziendale da cui si possano desumere i rischi aziendali, il layout ed il ciclo produttivo.</p>
<p>Ai fini della valutazione delle domande (che devono raggiungere un punteggio minimo di ammissibilità pari a 105 punti) l’Istituto terrà in considerazione i seguenti elementi:</p>
<ul>
<li>&#8211;  La dimensione aziendale,</li>
<li>&#8211;  La rischiosità dell’attività d’impresa,</li>
<li>&#8211;  Il numero dei destinatari,</li>
<li>&#8211;  Le finalità, tipologia ed efficacia dell’intervento.</li>
</ul>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>E’ previsto, inoltre, un ulteriore bonus nel caso di collaborazione con le Parti Sociali nella realizzazione dell’intervento.<br />
Le domande dovranno essere compilate e salvate on line, attraverso l’area Punto Cliente, tra il 28 dicembre ed il 7 marzo 2012; la procedura telematica consentirà di effettuare tutte le simulazioni e le modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto consentano il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità sopra citato. Al termine dell’inserimento, alle domande che raggiungono il punteggio soglia viene associato un codice identificativo e non saranno più modificabili.</p>
<p>Per l’invio telematico delle domande, invece, occorrerà attendere la relativa comunicazione dell’Inail a partire dal 14 marzo 2012. L’assegnazione del contributo avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.<br />
Nei 30 giorni successivi all’invio telematico, inoltre, le aziende dovranno provvedere all’invio, mediante PEC, della documentazione alla sede Inail competente territorialmente.</p>
<p>In caso di esito positivo dell’ammissione al beneficio l’azienda dovrà, entro i successivi 12 mesi, realizzare e rendicontare il progetto.<br />
Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della rendicontazione l’Inail procederà all’erogazione del contributo.</p>
<p>Per qualsiasi quesito relativo all’approfondimento normativo esposto, preghiamo di contattare lo Studio ai consueti recapiti telefonici ed email.<br />
Cordiali Saluti.</p>
<p>Luigi Birtolo</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/contributo-a-fondo-perduto-per-le-aziende/">Contributo a Fondo Perduto per le Aziende</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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