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	<title>Infortuni - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Infortuni - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<item>
		<title>RIDUZIONE DEI PREMI E DEI CONTRIBUTI PER L&#8217;ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 17:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Con la circolare n°13 del 2 marzo 2018, l’INAIL ha definito le modalità operative per poter fruire della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell’anno 2018, fissata nella misura del 15,81%. La riduzione, quindi, si applica ai premi ed ai contributi di competenza del 2018, Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1></h1>
<p>Con la circolare n°13 del 2 marzo 2018, l’INAIL ha definito le modalità operative per poter fruire della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell’anno 2018, fissata nella misura del 15,81%.</p>
<p>La riduzione, quindi, si applica ai premi ed ai contributi di competenza del 2018, pertanto sia alla rata anticipata dovuta per il 2018 che alla regolazione o al conguaglio in caso di cessazione della posizione assicurativa</p>
<p><strong>L’ammissione al beneficio è subordinato ai seguenti requisiti:</strong></p>
<ul>
<li>Aver applicato le disposizioni minime in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabilite dal</li>
</ul>
<ol>
<li>Lgs. 81/2008;</li>
</ol>
<ul>
<li><strong>Aver adottato entro il 31 dicembre 2017 interventi per il miglioramento della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;</strong></li>
<li>Aver svolto lavorazioni assicurate ai fini INAIL da almeno un biennio, quindi per le Posizioni Assicurative Territoriali aperte prima del 02 gennaio 2016;</li>
<li>Essere in possesso della regolarità contributiva, ovvero di un DURC regolare alla data del 31 dicembre 2017;</li>
</ul>
<p>Si ricorda che i datori di lavoro interessati hanno presentato telematicamente il modello <strong>OT24 ai sensi dell’art. 24 del D.M. 12.12.2000 e s.m.i., entro il 28 febbraio 2018 attraverso la funzione dedicata presente nei Servizi on line del portale </strong><a href="http://www.inail.it">www.inail.it</a></p>
<p>Il calcolo dell’agevolazione è applicato in virtù del numero dei lavoratori annuo per ogni singola lavorazione; quest’ultima è individuata dalla voce di tariffa, mentre il numero dei lavoratori è reperibile nel “Modello 20sm”. Ciascuna delle voci inserite all’interno dell’OT24, ha uno specifico punteggio e l’azienda, per poter usufruire della riduzione del tasso INAIL, dovrà avere effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.</p>
<p>L’agevolazione agisce sul tasso medio secondo le percentuali oggi in vigore:<br />
Fino a 10 Lavoratori = 28%<br />
da 11 a 50 Lavoratori = 18%<br />
da 51 a 200 Lavoratori = 10%<br />
oltre 200 Lavoratori = 5%</p>
<p><strong>La domanda di riduzione del tasso INAIL, è accompagnata da una </strong>relazione tecnica dell’intervento attuato, attraverso l’indicazione delle fatture di acquisto ed installazione, verbali di assemblee/riunioni, dichiarazione del datore di Lavoro relativo alla non obbligatorietà degli interventi migliorativi attuati.</p>
<p>La riduzione non tiene conto della presenza o meno di infortuni o malattie professionali e viene applicata al momento del calcolo della regolazione 2018 che verrà effettuato a febbraio 2019.<br />
Nell’ipotesi in cui vengano rilevate irregolarità nella presentazione della domanda, l’INAIL può determinare la revoca del beneficio, richiedendo il rimborso dei premi pari alla riduzione applicata oltre alle sanzioni civili per omissione/evasione in funzione della gravità della violazione.</p>
<p>I Princìpi sopra esposti vengono analogamente applicati alle aziende operanti nel primo biennio di attività; per quest’ultime l’INAIL prevede la riduzione del tasso medio di tariffa mediante la compilazione ed invio all’INAIL del Modulo OT 20 e relativi allegati ai sensi dell’art. 20 del D.M. 12.12.2000 e s.m.i.  La compilazione della richiesta è molto più semplice in quanto relativa ad un’autocertificazione e determina una riduzione in misura fissa pari al 15%, a prescindere dalle valutazioni relative al numero di addetti o alla specificità della lavorazione. La domanda, inoltre, deve essere presentata prima della scadenza del secondo anno di attività e comunque in presenza della regolarità contributiva da parte dell’impresa.</p>
<p>Si rileva come le misure connesse alla riduzione dei premi assicurativi, confermino l’approccio incentivante dell’Istituto verso tutte le iniziative datoriali volte a migliorare la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e al miglioramento delle condizioni ambientali dei lavoratori. Lo Studio invita le aziende assistite a comunicare eventuali iniziative di miglioramento delle condizioni della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, al fine di valutarne la pertinenza con la riduzione dei premi assicurativi dovuti.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/riduzione-dei-premi-e-dei-contributi-per-lassicurazione-contro-gli-infortuni-sul-lavoro-e-le-malattie-professionali/">RIDUZIONE DEI PREMI E DEI CONTRIBUTI PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>LA SORVEGLIANZA SANITARIA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 00:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Malattia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
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					<description><![CDATA[LA SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO La sorveglianza sanitaria è disciplinata dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 41, D. Lgs. 81/2008) ed è l’insieme delle misure finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>LA SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO</p>
<p>La sorveglianza sanitaria è disciplinata dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 41, D. Lgs. 81/2008) ed è l’insieme delle misure finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai rischi professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.</p>
<p>Nelle attività in cui sono presenti rischi in grado di causare danni alla salute o di generare malattie professionali, il datore di lavoro nomina il medico competente; insieme collaborano alla stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR) mediante il quale vengono individuate ed elencate le criticità per la salute presenti nelle varie fasi di lavoro ed indicate le misure di prevenzione e protezione.</p>
<p>L’obbligo della sorveglianza sanitaria sorge:</p>
<ul>
<li>nei casi previsti dalla normativa vigente,</li>
<li>qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute del lavoratore stesso, in quanto suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta; in tal caso, la richiesta può pervenire da tutti i lavoratori e non solo da quelli già sottoposti a sorveglianza sanitaria.</li>
</ul>
<p>Se previsto dal DVR o dal Dlgs 81/2008, il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari in quanto soggetto attivo del processo di sicurezza. Sono soggetti alla sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori e i soggetti equiparati ai lavoratori (es. soci lavoratori di cooperativa e i soci di società per prestavo attività per conto della società), esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Relativamente agli apprendisti le visite obbligatorie specifiche sono state abrogate, restano in vigore le seguenti casistiche:</p>
<ol>
<li>visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;</li>
<li>visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; la periodicità, se non prevista dalla relativa normativa, di norma viene stabilita una volta l’anno, oppure stabilita con cadenza diversa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;</li>
<li>visita medica su richiesta del lavoratore, come suddetto;</li>
<li>visita medica in occasione del cambio della mansione, se quest’ultima attiene funzioni c;</li>
<li>visita medica precedente alla ripresa del lavoro, ossia a seguito di assenza, sia per motivi di salute, sia per infortunio, di durata superiore a 60 giorni consecutivi;</li>
<li>visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, ad esempio, nei casi di esposizione ad agenti chimici, amianto, radiazioni ionizzanti; per agenti cancerogeni e biologici è necessario che il medico competente informi il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.</li>
</ol>
<p>La visita medica preventiva è obbligatoria:</p>
<ul>
<li>se le mansioni a cui deve essere adibito il lavoratore presentano dei rischi particolari e comportano l’obbligo di sorveglianza sanitaria<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>;</li>
<li>per i lavoratori al di sotto dei 18 anni; i minori, rispetto agli altri lavoratori, sono soggetti alla sorveglianza specifica per il rischio rumore.</li>
</ul>
<p>Il datore di lavoro può richiedere la visita medica preventiva prima dell’assunzione al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica del lavoratore e l’assenza di controindicazioni al lavoro, in tal caso però gli accertamenti potranno essere eseguiti soltanto da un medico del lavoro del servizio pubblico (ASL) o di istituti specializzati di diritto pubblico (come i servizi di medicina del lavoro presso le università pubbliche).</p>
<p>È vietata la visita medica da parte del medico competente per accertare lo stato di gravidanza e in altri casi previsti dalla legge.</p>
<p>Le lavoratrici gestanti hanno però l’obbligo di informare il datore di lavoro del loro stato non appena accertato; per esse, infatti, il Testo Unico sulla maternità/paternità, stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi e insalubri previsti dalla legge stessa, pertanto, la lavoratrice dovrà essere spostata ad altre mansioni. Qualora lo spostamento non sia possibile, è possibile l’interdizione anticipata da lavoro, inoltre, è previsto il prolungamento dell’astensione fino al settimo mese di età del bambino nei casi più pericolosi.</p>
<p>Le visite mediche sono a spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuto necessario dal medico competente.</p>
<p>Come ha avuto modo di precisare il Ministero del Lavoro, anche se l’art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l’attività lavorativa, si ritiene evidente che l’effettuazione della visita sia funzionale all’attività lavorativa stessa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le ragioni produttive che ne richiedono lo svolgimento al di fuori dell’orario di lavoro; in quest’ultimo caso il lavoratore sarà considerato in servizio ai fini retributivi.</p>
<p>Il medico competente certifica l’esito della visita medica per iscritto, consegnandone copia al datore di lavoro ed al lavoratore. La certificazione potrà prevedere i seguenti responsi:</p>
<ul>
<li>idoneità;</li>
<li>idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;</li>
<li>inidoneità temporanea, con la precisazione della durata;</li>
<li>inidoneità permanente.</li>
</ul>
<p>Avverso i suddetti esiti, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio; il lavoratore, potrà dunque rivolgersi all&#8217;organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.</p>
<p>In caso di inidoneità, il datore di lavoro non può esporre il lavoratore ai rischi per i quali è stato sottoposto a visita medica occupandolo in altre mansioni, seppure inferiori nel rispetto dell’art. 2103 del c.c. In mancanza di mansioni alternative, l’inidoneità può essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro.</p>
<p>Le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla sorveglianza sanitaria, sono stati oggetto di recente pronuncia da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; quest’ultimo ha chiarito che la sorveglianza sanitaria diviene un obbligo ogniqualvolta la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore alla predetta sorveglianza.</p>
<p>La sanzione per omessa sorveglianza sanitaria è da applicare in caso di violazione dei seguenti obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, art. 18 (obblighi del datore di lavoro e dirigente), comma 1:</p>
<ul>
<li>valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);</li>
<li>obbligo della sorveglianza sanitaria previsto espressamente dalla norma;</li>
<li>riscontro in sede ispettiva di adibizione del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche) alla specifica mansione in assenza di giudizio di idoneità espresso in sede ispettiva. In tal caso risulta evidente, a parere dell’Ispettorato, il difetto di  vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.</li>
</ul>
<p>In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs n. 81/2008 per quanto concerne la competenza alla vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Ispettorato ha chiarito che qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> A titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi (MMC), videoterminali (VDT), rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto, agenti biologici, ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario, radiazioni ionizzanti.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/la-sorveglianza-sanitaria/">LA SORVEGLIANZA SANITARIA</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE ON LINE E IL CRUSCOTTO INFORTUNI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 17:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Posto di Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
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					<description><![CDATA[Nell’ottica di un processo di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese introdotto con il D. Lgs. n. 151/2015, oltre all’Inps, anche l’Inail ha attivato il nuovo servizio “Ricerca certificati medici online”. Questo servizio consente di ricercare e stampare, in modalità PDF, i certificati medici di infortunio o Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ottica di un processo di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese introdotto con il D. Lgs. n. 151/2015, oltre all’Inps, anche l’Inail ha attivato il nuovo servizio “Ricerca certificati medici online”.</p>
<p>Questo servizio consente di ricercare e stampare, in modalità PDF, i certificati medici di infortunio o di malattia professionale inviati all’Istituto da medici e da strutture ospedaliere e i cui dati sono necessari ai soggetti obbligati ad inoltrare le denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi.</p>
<p>Come noto, non è più il datore di lavoro che ha l’onere di allegare alla denuncia il certificato di infortunio o malattia professionale, ma è il medico certificatore che provvede alla sua trasmissione in modalità telematica.</p>
<p>La denuncia del datore di lavoro, infatti, deve essere corredata soltanto dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, riferimenti, come sopra specificato, resi disponibili telematicamente ai soggetti tenuti ad effettuare la denuncia stessa.</p>
<p>La nuova funzionalità, accessibile con delle credenziali, è messa a disposizione:</p>
<ul>
<li>dei datori di lavoro e loro delegati già abilitati alla denuncia/comunicazione di infortunio ed alle denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, per le gestioni IASPA (Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo),</li>
<li>gli intermediari, e loro delegati, abilitati ad operare per conto dei datori di lavoro,</li>
<li>i Patronati nazionali e i relativi uffici zonali operanti su delega dell&#8217;infortunato;</li>
<li>i cittadini utenti che accedono al portale Inail con le credenziali dispositive.</li>
</ul>
<p>L’applicazione consente di ricercare solo le certificazioni mediche pervenute all’Inail telematicamente (servizio online o in cooperazione applicativa), pertanto non è ancora possibile ricercare i certificati medici pervenuti in modalità cartacea o tramite email PEC.</p>
<p>Scelto il certificato (medico di infortunio o di malattia professionale) che si intende consultare è necessario inserire i seguenti dati identificativi:</p>
<ul>
<li>codice fiscale del lavoratore,</li>
<li>identificativo certificato,</li>
<li>data rilascio del certificato,</li>
<li>Richiedente (es. lavoratore)</li>
</ul>
<p>A questo punto è possibile scaricare la copia PDF del certificato così come generata in fase di trasmissione telematica.</p>
<p><strong>Cruscotto infortuni</strong></p>
<p>A far data dal 23 dicembre 2015, e in ragione della abolizione del Registro Infortuni, l’Inail ha rilasciato il servizio on line “Cruscotto Infortuni” al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza, nonché ai datori di lavoro e loro intermediari, uno strumento mediante il quale è possibile consultare gli stessi dati che erano riportati nel suddetto registro, ossia gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso.</p>
<p>In ordine ai soggetti che possono fruire di questo servizio l’Istituto assicuratore ha fornito un chiarimento riguardante gli RLS, precisando che, alla luce del D. Lgs. n. 81/2008,  i richiamati Rappresentanti non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico, creato, come prima indicato, per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza. L’Inail sottolinea che, comunque, sussiste il diritto degli Rls di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.</p>
<p>Pertanto, i datori di lavoro hanno l’obbligo di favorire la fruibilità delle informazioni presenti sul Cruscotto da parte degli RLS mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con il Registro Infortuni cartaceo abrogato.</p>
<p>Tale Registro, per gli infortuni avvenuti prima del 23 dicembre 2015, dovrà comunque essere conservato obbligatoriamente da parte dei datori di lavoro per i successivi quattro anni.</p>
<p><strong>Obbligo comunicazione infortuni sul lavoro di almeno un giorno</strong></p>
<p>L’entrata in vigore del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione in Luoghi di Lavoro (SINP) comporterà per i datori di lavoro l’obbligo, <strong>dal 12 aprile 2017</strong>, di comunicare, a fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.</p>
<p>La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 548,00 euro e 1972,80 euro.</p>
<p>Al riguardo si daranno informazioni più approfondite al fine di agevolare il corretto adempimento della comunicazione.</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/certificati-medici-di-infortunio-e-malattia-professionale-on-line-e-il-cruscotto-infortuni/">CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE ON LINE E IL CRUSCOTTO INFORTUNI</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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