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	<title>Non categorizzato - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Non categorizzato - Birtolo &amp; Partners</title>
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		<title>Bonus Mamme – Operativa l’utility INPS per la dichiarazione delle lavoratrici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Roberto Micheletti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 08:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[Leggi di più...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<hr />
<p><a href="https://www.peoplespa.it/bonus-mamme-operativa-lutility-inps-per-la-dichiarazione-delle-lavoratrici/">Leggi di più&#8230;</a></p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/bonus-mamme-operativa-lutility-inps-per-la-dichiarazione-delle-lavoratrici/">Bonus Mamme – Operativa l’utility INPS per la dichiarazione delle lavoratrici</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>IL DECRETO RISTORI BIS E LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 09:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[Di seguito le principali novità introdotte dal c.d. “Decreto Ristori bis”, pubblicato il 9 novembre 2020 in Gazzetta Ufficiale (Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché dalla Circolare Inps n.128/2020. Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito le principali novità introdotte dal c.d. “Decreto Ristori bis”, pubblicato il 9 novembre 2020 in <em>Gazzetta Ufficiale</em> (Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 recante <em>“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19”, </em>nonché dalla Circolare Inps n.128/2020.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>SOSTEGNO ALLE IMPRESE. </strong></p>
<p><u>Contributo a fondo perduto (art.1)</u></p>
<p>Il provvedimento si sostanzia nello stanziamento di ulteriori somme di contributi a fondo perduto, già introdotte dal precedente Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), per tutte le categorie di imprese e lavoratori le cui attività sono state colpite dalle misure di contenimento, introducendo una nuova Tabella dei codici ATECO in sostituzione della precedente (Allegato 1 al Decreto). E’ previsto, inoltre, un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei centri commerciali, i cui destinatari sono individuati nell’Allegato 2 del Decreto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>Sospensione dei versamenti tributari, contributivi ed assistenziali</u> (Artt. 7 e 11)</p>
<p>L’articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p>
<ol>
<li>a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d&#8217;imposta;</li>
<li>b) ai versamenti relativi all’IVA.</li>
</ol>
<p>L’articolo 11 dispone, ai commi 1 e 2, la sospensione dei versamenti contributivi in scadenza il prossimo 16 novembre 2020 in riferimento ai contributi di competenza del mese di ottobre 2020 per tutti i datori di lavoro che a livello nazionale abbiano subito limitazioni nella vendita e/o produzione ed esercenti attività individuate con codice Ateco presente nell’Allegato 1 del DL 149/2020(e della presente informativa).</p>
<p>L&#8217;INPS, con Circolare n. 128 del 12 novembre 2020, fornisce importanti indicazioni sulla suddetta sospensione evidenziando che:</p>
<ol>
<li>È esclusa la terza rata relativa ai contributi sospesi causa COVID-19, la quale, pertanto, dovrà essere regolarmente versata;</li>
<li>Rientrano tra le somme sospese, le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria;</li>
</ol>
<ul>
<li>Vengono interessate dalla sospensione anche le zone geografiche caratterizzate da uno scenario di elevata gravità, dunque, le Regioni arancioni (con riferimento ai datori di lavoro con codice ATECO di cui all&#8217;Allegato 2);</li>
</ul>
<ol>
<li>la valutazione circa l&#8217;appartenenza dei datori di lavoro alle diverse aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (dunque, rispettivamente, Regioni arancioni e Regioni rosse) va effettuata sulla base delle ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;</li>
<li>E’ esclusa dalla sospensione la rata in scadenza il 16 novembre 2020, dei premi INAIL relativi all’Autoliquidazione 2019/2020 mentre sono incluse le rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall&#8217;INPS.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché le ritenute operate relative al periodo ottobre 2020, sospesi ai sensi del presente paragrafo, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un&#8217;unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento anche solo di due rate ( sebbene non necessariamente consecutive), determinerà la revoca dal beneficio della rateazione.</p>
<p><u> </u></p>
<p><u>Novita’ in tema di  ammortizzatori sociali Covid-19 (art. 12 co 2)</u></p>
<p>Il “Decreto Ristori bis” prevede che i trattamenti di integrazione salariale relativi alle ulteriori sei settimane fruibili tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, introdotte dall’articolo 12 del “Decreto “Ristori” vengano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 149/2020). Tale riferimento supera la limitazione posta dalla Circolare INPS n.115/2020 che individuava tra i beneficiari del “Decreto Agosto”, i soli dipendenti in forza al 13 luglio 2020. Da questo scenario, tuttavia, escono penalizzati i lavoratori assunti tra il 13 luglio e l’8 novembre 2020, per i quali sia intervenuta la sospensione o la riduzione delle attività a causa dei provvedimenti governativi. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha posto la questione al Ministro competente Nunzia Catalfo, mediante un quesito scritto con l’intento di risolvere il vuoto legislativo.</p>
<p><u> </u></p>
<p><u>Esonero contributivo</u></p>
<p>L’INPS con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 ha comunicato le modalità operative per fruire dell’esonero contributivo alternativo alla fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19. I beneficiari di tale misura sono i datori di lavoro, che operano in tutti i settori, esclusi quelli finanziario e agricolo, che avevano fruito della cassa integrazione ordinaria e in deroga concessa a maggio e giugno 2020, ai sensi degli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma che, contestualmente, non hanno presentato domanda per le ulteriori settimane di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.104/2020.</p>
<p>Ogni datore di lavoro interessato dovrà presentare un’istanza all’INPS indicando quattro elementi:</p>
<ul>
<li>Numero delle ore di ammortizzatore Covid-19 fruite in maggio e giugno;</li>
<li>Retribuzione non corrisposta ai lavoratori, relativa alle suddette;</li>
<li>Contribuzione sulla retribuzione “persa” dai lavoratori</li>
<li>Importo dell’esonero richiesto</li>
</ul>
<p>All’istanza, in caso di accoglimento, farà seguito l’attribuzione da parte dell’Istituto del codice 2Q, che consentirà al datore di lavoro di recuperare nella denuncia mensile Uniemens, gli importi richiesti a scomputo con il codice  L903.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>MISURE PER LE FAMIGLIE.</strong></p>
<p><strong><u> </u></strong></p>
<p>Gli interventi a favore delle famiglie, contenuti nel Decreto Ristori Bis coinvolgono i lavoratori residenti nelle Zone Rosse, attraverso le seguenti misure :</p>
<p><u> </u></p>
<p><u>Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (art. 13)</u></p>
<p>Viene gestita la casistica relativa ai lavoratori con figli per i quali sia stata sospesa la didattica in presenza. Il lavoratore genitore che non possa assistere i propri figli mediante l’utilizzo dello <em>Smart Working</em>, potrà fruire di un congedo straordinario, ovvero di un’assenza giustificata che prevede un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione, calcolata sulla base delle medesime regole previste per il congedo parentale.</p>
<p><u> </u></p>
<p><u>Bonus <em>Baby Sitting</em> (art. 14).</u></p>
<p>Dove sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, viene introdotto all’art. 14 un bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente al congedo straordinario di cui all’art.13 ed alla prestazione lavorativa in modalità agile. L’erogazione del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell&#8217;attività lavorativa ovvero altro genitore disoccupato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I benefici contenuti nel presente paragrafo spettano anche ai genitori di figli con grave disabilità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/il-decreto-ristori-bis-e-le-novita-in-materia-di-lavoro/">IL DECRETO RISTORI BIS E LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>“DECRETO AGOSTO”.  Tutte le novità in materia di rapporto di lavoro.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 09:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[In data 14/08/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”, volto ad introdurre misure urgenti a favore del rilancio dell’economia in un contesto ancora incerto dovuto alla diffusione della pandemia Covid-19. Si riportano di seguito le principali novità introdotte:   i) Proroga integrazioni salariali con causale Covid-19 Vengono messe a Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In data 14/08/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 104/2020 <em>c.d</em>. “Decreto Agosto”, volto ad introdurre misure urgenti a favore del rilancio dell’economia in un contesto ancora incerto dovuto alla diffusione della pandemia Covid-19.</p>
<p>Si riportano di seguito le principali novità introdotte:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em><u>i)</u></em></strong><strong><u> Proroga integrazioni salariali con causale Covid-19 </u></strong></li>
</ol>
<p>Vengono messe a disposizione dei datori di lavoro ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali aventi come causale Covid-19; il suddetto periodo è diviso in due orizzonti temporali, di 9 settimane ciascuno:</p>
<ul>
<li>le prime nove settimane sono disponibili per tutti i datori di lavoro incondizionatamente,</li>
<li>le seconde nove, richiedibili solo se le precedenti 9 siano state interamente autorizzate, saranno concesse a titolo oneroso, versando un contributo addizionale calcolato sulla base del differenziale tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello relativo al medesimo periodo del 2019. Il contributo è cosi determinato:</li>
</ul>
<p><u>opzione 1: nessun contributo dovuto </u>se il differenziale risultasse negativo in misura superiore al 20%, ovvero in presenza di aziende la cui attività abbia avuto inizio dopo il 1<sup>mo </sup>gennaio 2019;</p>
<p><u>opzione 2: al 9%</u> della retribuzione globale “persa” dal lavoratore a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa se il differenziale è negativo ed inferiore al 20%;</p>
<p><u>opzione 3: al 18%</u> della retribuzione globale “persa” dal lavoratore a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa se il differenziale è pari a zero o addirittura positivo;</p>
<p>Le nuove regole per fruire dei suddetti ammortizzatori sociali sono le seguenti:</p>
<p><u>Le prime nove settimane</u> potranno essere concesse retroattivamente dal 13 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020. Laddove dal 13 luglio in poi sia stata già applicata integrazione salariale facente riferimento alle autorizzazioni rilasciate per i decreti “CuraItalia” e “Rilancio”, il periodo interessato assorbirà le 9 settimane.</p>
<p><u>Le ulteriori nove settimane</u> condizionate dal differenziale del fatturato, dovranno essere accompagnate da un’autocertificazione che attesti la posizione aziendale in una delle 3 opzioni riportate nel presente paragrafo. Le domande di accesso agli ammortizzatori dovranno essere trasmesse all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il primo termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del “Decreto Agosto”, quindi se avviata integrazione a luglio il termine è fissato entro il 30 settembre.</p>
<p>Per le “ex Zone Rosse” (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) è introdotta l’ulteriore  possibilità  per i datori di lavoro che hanno sospeso nel periodo 23 febbraio 2020-30 aprile 2020 la produzione o i servizi a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare dei loro dipendenti, senza tuttavia fruire di ammortizzatori, di presentare domanda di ammortizzatore sociale con causale “COVID- 19 – Obbligo permanenza domiciliare”, sino ad un massimo complessivo di 4 settimane.</p>
<ol>
<li><strong><em>ii) </em></strong><strong><u>Esonero contributivo</u></strong></li>
</ol>
<p>Il “Decreto Agosto” introduce ben cinque tipologie di esonero dal pagamento dei contributi riassunte di seguito:</p>
<ol>
<li><u>Destinato a tutti i datori di lavoro(non agricoli) che rinuncino alla richiesta di proroga degli ammortizzatori sociali</u> e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19. La misura del beneficio ha una durata massima di quattro mesi ed il limite temporale di applicazione sino al 31 dicembre 2020; il valore dell’esonero è calcolato nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, nonché cumulabile con ulteriori agevolazioni contributive in corso.</li>
<li><u>Destinato a tutti i datori di lavoro(non agricoli) che assumino sino al 31 dicembre 2020 lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato</u>. L’incentivo non si applica né ai rapporti di apprendistato, né al lavoro domestico ed è configurato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di 8.060 euro su base annua.</li>
<li><u>Destinato a tutti i datori di lavoro(non agricoli) che trasformino sino al 31 dicembre 2020 lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato a tempo indeterminato</u>. L’incentivo è configurato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di 8.060 euro su base annua; il beneficio è precluso se tra datore di lavoro e dipendente vi sia stato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti la stabilizzazione.</li>
<li><u>Destinato a tutti i datori di lavoro(non agricoli) che assumino sino al 31 dicembre 2020 lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato</u>. L’incentivo è applicabile anche ai contratti stagionali e dura per l’intero rapporto a termine, sino ad un massimo di 3 mesi.</li>
<li><u>Destinato a tutti i datori di lavoro(non agricoli) che operino in Aree con maggiore disagio socio-economico, un’agevolazione contributiva del 30%</u> da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.All’interno delle suddette Aree rientrano le regioni che nel 2018 hanno registrato un Pil procapite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonché quelle con un Pil compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, quindi Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em><u>iii)</u></em></strong><strong><u> Sospensione delle causali previste dal Decreto Dignità</u></strong></p>
<p>Il DecretoLegge “Agosto”, sostituendo l’articolo 93 del DL “Rilancio”, introduce la possibilità sino al 31 dicembre 2020, di prorogare o rinnovare contratti a termine senza l’indicazione della causale, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, ferma restando la durata massima complessiva del contratto pari a 24 mesi.</p>
<p>La suddetta norma opererà, quindi, non solo per i contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020, ma anche per quelli instaurati successivamente. Benché l’assunzione a tempo determinato da parte di un’agenzia di lavoro non sia considerata espressamente dall’articolo 93,  la deroga vale  anche per il contratto a termine in somministrazione, riferendoci all’art. 34 del Dlgs 81/2015.</p>
<p>All’interno del nuovo decreto, tra l’altro, abbiamo constatato la definitiva abrogazione del comma 1-<em>bis </em>del citato articolo 93, avente ad oggetto la “proroga” automatica dei contratti a termine (anche a scopo di somministrazione) e dei contratti di apprendistato non professionalizzante per una durata pari al periodo di sospensione dall’attività lavorativa del dipendente interessato, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.</p>
<ol>
<li><strong><em><u>iv)</u></em></strong><strong><u> Divieto licenziamenti </u></strong></li>
</ol>
<p>Il Legislatore interviene ulteriormente sul blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, previsto sino al 17 agosto 2020. Di fatto non viene fissata una particolare data di scadenza del blocco, bensì istituito un criterio mobile, in virtù del periodo in cui il datore di lavoro benefici delle ulteriori settimane di trattamenti di integrazione salariale ovvero dell’esonero contributivo previsto per le imprese che non richiedono integrazioni salariali.</p>
<p>La configurazione del blocco dei licenziamenti per motivi di natura economica è resa volutamente articolata, quale risultato del compromesso con le Parti Sociali, rendendo (nei fatti) la proroga effettiva sino alla fine del 2020. Dal blocco dei licenziamenti risulterebbero salvi i datori di lavoro che non facciano ulteriori richieste di settimane di ammortizzatori sociali e che non abbiano fruito degli stessi nei mesi di maggio e giugno.</p>
<p>Le ipotesi nelle quali il suddetto divieto non trova applicazione sono le seguenti:</p>
<ol>
<li>Personale licenziato per cessazione dell’appalto e riassunzione da parte dell’appaltatore subentrante ;</li>
<li>Personale licenziato per fallimento o cessazione dell’attività economica;</li>
<li>Personale che abbia aderito ad un accordo collettivo aziendale, stipulato con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, di incentivazione alla risoluzione del rapporto di lavoro.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le aziende a cui si applica il divieto possono comunque esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto secondo le seguenti prassi:</p>
<p>&#8211;  licenziare per motivi soggettivi (disciplinari);</p>
<p>&#8211;  licenziare per superamento del periodo di comporto;</p>
<p>&#8211;  licenziare i lavoratori di area dirigenziale per soppressione della funzione o riorganizzazione;</p>
<p>&#8211;  cessare a scadenza i lavoratori a termine o somministrati a termine;</p>
<p>&#8211;  risolvere il rapporto con i lavoratori in prova;</p>
<p>&#8211;  cessare i contratti di apprendistato al termine del periodo di formazione;</p>
<p>&#8211;  concordare la risoluzione del rapporto in via consensuale (anche concordando con le OO.SS incentivi alla risoluzione del rapporto in forza del comma 1 art.14).</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em><u>V) Liberalità</u></em></strong></li>
</ol>
<p>Al fine di consentire ai datori di lavoro di riconoscere, anche individualmente, beni o servizi in ragione dell’articolo 51, comma 3, del Tuir a favore dei dipendenti, largamente più convenienti in quanto non soggetti a contribuzione e imposte, il Decreto Agosto prevede un innalzamento del limite di esenzione fiscale.</p>
<p>Per il periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi erogati dall’azienda ai dipendenti che non concorre alla formazione del reddito viene elevato dagli attuali 258,23 a 516,46 Euro.</p>
<p>Stante la formulazione della norma, l’innalzamento del valore per i beni e servizi esclusi da imposizione fiscale e contributiva riguarda solo le erogazioni che avverranno nel corso nel 2020 seguendo il princìpio di cassa (allargato al 12 gennaio) per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/decreto-agosto-tutte-le-novita-in-materia-di-rapporto-di-lavoro/">“DECRETO AGOSTO”.  Tutte le novità in materia di rapporto di lavoro.</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>IL DECRETO RILANCIO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 07:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
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					<description><![CDATA[Di seguito le principali novità in materia di lavoro, famiglia, imprese introdotte dal DL Rilancio pubblicato il 19 maggio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale. (Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”)   MISURE SUL Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito le principali novità in materia di lavoro, famiglia, imprese introdotte dal DL Rilancio pubblicato il 19 maggio 2020 sulla <em>Gazzetta Ufficiale</em>. (Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020 recante “<em>Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonché di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em>”)</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><u>MISURE SUL LAVORO</u></strong></li>
</ol>
<p><em><u> </u></em></p>
<p>REDDITO DI EMERGENZA/REM (art.82 )</p>
<p>Tale norma introduce il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 (“Rem”), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate all’Inps entro il termine del mese di giugno 2020.</p>
<p>Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari  in possesso cumulativamente al momento delle domanda di determinati requisiti fra i quali: un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né con le indennità di cui agli articoli 84 e 85del  decreto-legge Rilancio in esame. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>AIUTI PUBBLICI PER I SALARI  (art.60 )</p>
<p>L’articolo prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni alle imprese per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.</p>
<p>Vengono precisate le condizioni di concessione degli aiuti pubblici  e viene stabilito che la sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. Inoltre la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario. Tali aiuti, inoltre, non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale (ammortizzatori sociali)  come quindi previsti dal DL 148/2015 e/o dagli art. da 19 a 22 del DL 18/2020 cd. Salva Italia convertito con L. 27/2020</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PROROGA DELLO STOP AI LICENZIAMENTI  (art.80 )</p>
<p>La norma in esame reca modifiche all’articolo 46 del detto DL 18/2020  in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, portando a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il licenziamento  purché contestualmente faccia richiesta dei trattamenti di cassa integrazione salariale/ammortizzatori  di cui agli artt. Da 19 a 22 del DL Cura Italia decorrenti dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PROROGA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO (art.68 )</p>
<p>I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19 possono fruire di tali ammortizzatori sociali per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22 ter introdotto ora nel DL 18/2020 (cd. Cura Italia) Stesse previsioni valgono, ai sensi dell’art. 69, per le aziende che già si trovavano in Cassa integrazione straordinaria non in deroga. Per i lavoratori dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo è possibile fruire di tali quattro settimane aggiuntive anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020. E’ previsto un rifinanziamento di tali ammortizzatori sociali</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PROROGA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IN DEROGA (art.70 )</p>
<p>Anche in questo caso è stabilito che i datori di lavoro che rientrano nelle categorie a cui spetta tale ammortizzatore (come previsto dall’art. 22 del DL Cura Italia) possono  fruirne per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso.</p>
<p>È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. E’ previsto un rifinanziamento di tale ammortizzatore sociale</p>
<p>Si prevede inoltre (nel nuovo art. 22 quater ora introdotto nel DL 18/2020)  che l’ammortizzatore, per  i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciute dalle Regioni, è concesso dall’Inps a cui va direttamente inviata da parte del datore di lavoro la relativa domanda. (Resta la competenza  del Ministero per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni.)  La domanda va trasmessa ad Inps decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del DL in esame. L’inps che autorizza le domande dispone l’anticipazione del pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito poi della trasmissione completa dei dati da parte dell’azienda Inps provvederà  al pagamento del trattamento residuo (o al recupero dei trattamenti indebitamente anticipati) .</p>
<p>Inoltre è previsto che i datori di lavoro che abbiano già richiesto il pagamento diretto dell’ammortizzatore per sospensioni/riduzioni di attività -già autorizzate- che abbiano avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, comunichino all’Inps i dati per il pagamento (ove non già comunicate) entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Peraltro questa stessa procedura di anticipazione/pagamento, si applica anche alla cig e assegni ex artt. da 19 a 21 del DL Cura Italia presentate a partire dal trentesimo giorno dopo l’entrata in vigore del presente DL Rilancio</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI E DIS- COLL (art.92 )</p>
<p>L’ intervento reca disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel presente decreto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE (art.93)</p>
<p>L’intervento introduce la possibilità, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato -in essere alla data del 23 febbraio 2020- anche in assenza delle condizioni disciplinate dall’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015 e quindi anche in assenza delle previste causali di legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MISURE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (art.83 )</p>
<p>La norma, in materia di attuazione delle previsioni per la sorveglianza sanitaria  datoriale eccezionale connessa all’emergenza Covid 19, stabilisce  anche che i datori di lavoro non tenuti alla nomina del Medico Competente, ferma la possibilità di nominarne uno, possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale in esame ai Servizi Territoriali dell’Inail che vi provvederà con i propri medici del lavoro.</p>
<p>L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi della previsione in esame, in relazione alla situazione emergenziale, non può comunque in nessun caso giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BONUS AUTONOMI (art.84 )</p>
<p>L’articolo prevede  nuove indennità per i lavoratori autonomi danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
<p>In particolare, per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.</p>
<p>Per i liberi professionisti titolari di P. Iva iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (vale a dire: riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.</p>
<p>Per i lavoratori autonomi  iscritti alle Gestione  speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro è riconosciuta un a pari indennità per il mese di maggio 2020.</p>
<p>Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un&#8217;indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.</p>
<p>Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.  Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un&#8217;indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li><strong><u>MISURE PER LE FAMIGLIE</u></strong></li>
</ol>
<p>BONUS, DETRAZIONE, PERMESSI (art.85 e 83 )</p>
<p>E’ prevista un’indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro, non destinatari di altre indennità, non titolari di pensioni. Tale indennità non è cumulabile con le varie altre indennità riconosciute ai sensi delle previsioni delle norme dettate per l’emergenza  Covid 19. L’indennità è erogata da Inps in un’unica soluzione</p>
<p>In materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato è esteso a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.</p>
<p>L’art.73 reca modifiche all’articolo 24 del DL 18/2020, in materia di permessi retribuiti ex legge n. 104/92, portandoli a dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.</p>
<p>E’ inoltre portato da 600 a 1200 euro il limite massimo per il pagamento di servizi di baby sitter o servizi assimilati</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LAVORO AGILE (art.90 )</p>
<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo  familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di  sostegno  al reddito in caso di sospensione o cessazione dell&#8217;attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di  svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.  La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.</p>
<p>I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del lavoro, in via telematica, i lavoratori occupati in modalità agile e la data di cessazione di tale prestazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li><strong><u>MISURE PER LE IMPRESE</u></strong></li>
</ol>
<p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art.25 )</p>
<p>Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</p>
<p>L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AFFITTI DELLE PMI (art.28 )</p>
<p>Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell&#8217;ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all&#8217;esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.</p>
<p>Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL&#8217;IRAP(art.24 )</p>
<p>Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CREDITO D&#8217;IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art.120 )</p>
<p>In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Il credito d&#8217;imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE (art.30)</p>
<p>L’intervento normativo, prevede che l’Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di: a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione b)Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI</p>
<p>(art.126 )</p>
<p>L’intervento normativo proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d&#8217;impresa, arte o professione e degli enti non commerciali,  aventi i requisiti previsti dall’articolo 18 del decreto legge 8</p>
<p>aprile 2020, n. 23. La norma prevede, altresì, che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO (art.181)</p>
<p>Con la norma si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.</p>
<p>Il comma 2 prevede che a decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160 del 2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642 del 1972.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/il-decreto-rilancio/">IL DECRETO RILANCIO</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>INTERVENTI  NELLA GESTIONE DEL PERSONALE CON IL DL “CURA ITALIA&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 16:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[La recente emanazione del Decreto Legge “CuraItalia” del 16 marzo 2020, ha l’ambizioso obiettivo di attenuare l’impatto delle misure restrittive connesse alla pandemia Covid-19 su imprese e lavoratori. Avendo natura di Decreto Legge , necessita dell’approvazione di Camera e Senato entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; si riepilogano di seguito gli interventi: Intervento Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La recente emanazione del Decreto Legge “CuraItalia” del 16 marzo 2020, ha l’ambizioso obiettivo di attenuare l’impatto delle misure restrittive connesse alla pandemia Covid-19 su imprese e lavoratori.</p>
<p>Avendo natura di <strong>Decreto Legge , necessita dell’approvazione di Camera e Senato entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; si riepilogano di seguito gli interventi:</strong></p>
<h2><u>Intervento 1 :Sospensione dei licenziamenti individuali per GMO e collettivi</u></h2>
<p>I  licenziamenti “economici” di natura individuale (motivati da giustificato motivo oggettivo) quanto di natura collettiva L. 223/1991(relativi a procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020) sono sospesi per un orizzonte temporale di 60 giorni. In ogni caso  quindi sino alla scadenza di tale termine,  non potranno essere intimati licenziamenti individuali per gmo, né avviate procedure di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/91.</p>
<h2><u>Intervento 2 :Ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria </u></h2>
<p>Per tutte le aziende, a prescindere dal numero di dipendenti, ed in ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, viene data la possibilità di fruire di un periodo di nove settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria.</p>
<p>Viene inoltre <strong>rafforzato il fondo di integrazione salariale (FIS)</strong>, a favore dei casi di cessazione o sospensione dell&#8217;attività lavorativa per le aziende che occupano più di 5 dipendenti dei settori non coperti dagli ammortizzatori ordinari. Rispetto allo stanziamento originario, vengono destinate ulteriori risorse.</p>
<h2><u>Intervento 3 :Una Tantum per Lavoratori autonomi e titolari di partita IVA </u></h2>
<p>Per i liberi professionisti titolari di  <strong>partita Iva e per alcune categorie di   lavoratori autonomi</strong> scatta un <strong>indennizzo di 600 euro una tantum, per il mese di marzo 2020</strong>. E&#8217; prevista per <strong>professionisti e collaboratori</strong>, per gli <strong>stagionali</strong>, i lavoratori del turismo e delle terme, dell&#8217;agricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo.</p>
<p>La prima categoria di lavoratori autonomi a cui il bonus 600 euro è dedicato è individuata dall’art.26, e si tratta dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li><strong>partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020</strong>;</li>
<li><strong>titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio, iscritti alla Gestione separata</strong>, non titolari di pensione e <strong>non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</strong>.</li>
</ul>
<p>L’indennità una tantum di 600 euro non concorre alla formazione del reddito. Per questa categoria di lavoratori il limite di spesa complessiva è fissata a 203, 4 milioni di euro per il 2020.</p>
<h2><u>Intervento 4 :Congedo straordinario</u></h2>
<p><strong>Quindici giorni di congedo straordinario al 50% di retribuzione</strong>, da beneficiare per tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, e anche autonomi iscritti ad Inps/ Gestione Separata e ad alcune condizioni anche agli autonomi iscritti ad altre Casse Previdenziali, con figli fino a 12 anni di età. La misura è stata pensata per aiutare i genitori che lavorano, alle prese con la chiusura delle scuole decisa dal governo Conte, al momento, fino al prossimo 3 aprile 2020.</p>
<p>L&#8217;opzione alternativa al congedo straordinario è una sorta di <strong>“voucher baby sitter” del valore di 600 euro</strong>, che verranno accreditati sul libretto famiglia. <strong>Per gli operatori sanitari il voucher sarà più consistente: mille euro</strong>.</p>
<p>Infine, sarà riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni.</p>
<h2><u>Intervento 5 : Bonus Presenza</u></h2>
<p>Si tratta di un <strong>bonus di 100 euro, valido per i dipendenti pubblici e privati con un reddito lordo entro i 40 mila euro</strong>, che viene attribuito in automatico dal datore di lavoro ai dipendenti che abbiano svolto abitualmente la loro prestazione in azienda nel mese di marzo 2020. Tale cifra va erogata in aprile o entro il mese di dicembre, <strong>non concorre alla formazione della base imponibile</strong> ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.</p>
<h2><u>Intervento 6 : Revisione dei Permessi L.104</u></h2>
<p>Per i <strong>mesi di marzo e aprile 2020</strong>, chi ha diritto ai permessi della legge 104/1992 ottiene un’estensione di 12 giorni. Sul punto la norma non è chiarissima, mentre nella relazione ministeriale si legge testualmente “la disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori 12 giornate il numero dei giorni di permesso mensile retributivo coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo ed aprile 2020”.</p>
<h2><u>Intervento 7 : Sanificazione ambienti di lavoro</u></h2>
<p>L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del <strong>50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro</strong>. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. <strong>Si applica a tutti gli esercenti, attività di impresa, arte o professione</strong>.</p>
<h2><u>Intervento 8 : Sospensioni e proroghe</u></h2>
<p>Si dispone la proroga dei versamenti di ritenute, contributi e premi INAIL al 20 marzo 2020 rivolta a tutti coloro i quali erano tenuti ad effettuare versamenti, a qualunque titolo (ritenute, IVA, contributi, premi INAIL, ecc.), nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, in scadenza il 16 marzo 2020. Limitatamente ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione dei versamenti è estesa fino al 31 marzo 2020. I versamenti sospesi in oggetto sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>
<p>La sospensione dei versamenti dell’IVA, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p>
<p><strong>Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. Detti soggetti potranno provvedere ad effettuare i predetti versamenti entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo (senza sanzioni ed interessi). </strong></p>
<p><strong>I settori interessati sono: </strong></p>
<p><strong>&#8211; turistico-alberghiero </strong></p>
<p><strong>&#8211; termale 3 </strong></p>
<p><strong>&#8211; trasporti passeggeri </strong></p>
<p><strong>&#8211; ristorazione e bar </strong></p>
<p><strong>&#8211; cultura (cinema, teatri) </strong></p>
<p><strong>&#8211; sport </strong></p>
<p><strong>&#8211; istruzione </strong></p>
<p><strong>&#8211; parchi divertimento </strong></p>
<p><strong>&#8211; eventi (fiere/convegni) </strong></p>
<p><strong>&#8211; sale giochi e centri scommesse. </strong></p>
<p><strong>&#8211; federazioni sportive nazionali, </strong></p>
<p><strong>-enti di promozione sportiva, </strong></p>
<p><strong>&#8211; organizzazioni di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale</strong></p>
<p><strong>Non rientrano nella presente sospensione gli invii telematici delle CU2020 e gli altri invii telematici funzionali alla redazione delle dichiarazioni precompilate. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><u>Intervento 9: Misure  a favore di lavoratori svantaggiati</u></strong></p>
<p><strong>Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta priorità nell’accoglimento delle istanze per il lavoro agile. </strong></p>
<p><strong>Fino al 30 aprile 2020:</strong></p>
<p><strong>&#8211; i dipendenti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992 o che abbiano nel nucleo familiare una persona disabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992, hanno diritto allo smartworking, salvo che sia incompatibile con il tipo di lavoro svolto.</strong></p>
<p><strong>&#8211; per  i dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e i lavoratori con certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o da terapie salvavita, il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato alla malattia per Covid-19.</strong></p>
<p><strong>&#8211; i dipendenti assenti dal lavoro per permanenza domiciliare fiduciaria o quarantena vengono equiparati ai lavoratori in malattia e l’intero periodo in oggetto non è computabile ai fini del periodo di comporto. L’integrazione malattia a carico del datore di lavoro viene sostituita da un’indennità a carico INPS.</strong></p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/interventi-nella-gestione-del-personale-con-il-dl-cura-italia/">INTERVENTI  NELLA GESTIONE DEL PERSONALE CON IL DL “CURA ITALIA”</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>PIANO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ALLA LUCE DEL DPCM 8/3/2020 IN TEMA DI EMERGENZA CORONAVIRUS.</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/piano-per-la-gestione-del-personale-alla-luce-del-dpcm-8-3-2020-in-tema-di-emergenza-coronavirus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piano-per-la-gestione-del-personale-alla-luce-del-dpcm-8-3-2020-in-tema-di-emergenza-coronavirus</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 09:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Decorrenza del provvedimento: dall’8 marzo fino al 3 aprile 2020. Aree geografiche interessate: Regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Misure da adottare: Occorre «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><u>Decorrenza del provvedimento</u>: dall’8 marzo fino al 3 aprile 2020.</li>
<li><u>Aree geografiche interessate</u>: Regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola.</li>
<li><u>Misure da adottare</u>: Occorre <strong><u>«evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza»</u></strong></li>
</ul>
<p>Si ritiene che il provvedimento in oggetto &#8211; in linea generale &#8211; non introduca il divieto assoluto di mobilità verso i luoghi interessati e all’interno degli stessi. Diventa, tuttavia, necessario comprendere che ogni azienda debba mettere in atto misure che limitino o annullino lo spostamento dei dipendenti attraverso strumenti idonei:</p>
<ol>
<li>Limitazioni di spostamento per svolgimento delle mansioni: interruzioni di trasferte se non improrogabili, esecuzioni di riunioni in video conference, sospensione di meeting ed eventi.</li>
<li>Applicazione del lavoro agile, quindi dotare i lavoratori di strumenti idonei allo svolgimento della prestazione lavorativa dalla propria abitazione.</li>
</ol>
<p>La norma introdotta prevede un passaggio in cui <strong><u>«</u></strong><strong><u>si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera r)</u></strong><strong><u>»</u></strong><strong><u>.</u></strong> E’, inoltre, utile considerare che l’attività lavorativa possa subire un drastico calo dei volumi produttivi, a seguito di sospensione delle commesse, chiusura anticipata delle attività, revoca degli ordinativi, sospensione del servizio. Nell’impossibilità di applicare il lavoro agile, sia per carenza di strumentazione che per impossibilità di svolgimento della prestazione, gli scenari saranno i seguenti:</p>
<ol>
<li>Sospendere o ridurre la prestazione lavorativa facendo godere ai dipendenti interessati un periodo di ferie e permessi;</li>
<li>Considerare il ricorso ad ammortizzatori sociali qualora occorresse sospendere l’attività lavorativa in tutto o in parte attraverso la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o mediante FIS, ovvero mediante la Cassa Integrazione in deroga.</li>
</ol>
<p><u>Il FIS</u> consente a tutti i datori di lavoro non inclusi nella normativa della Cigo-Cigs di richiedere prestazioni di sostegno al reddito per i propri dipendenti in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Per ottenere questa prestazione è necessario un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, territoriale o con le loro Rsa o la Rsu (se esistenti). La riduzione oraria concordata non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile per i lavoratori interessati, potendo giungere, per alcuni, al 70% nell’arco dell’intera durata della solidarietà. La domanda va presentata alla sede INPS territorialmente competente entro 7 giorni dalla data dell’accordo sindacale. Essa deve essere accompagnata dall’accordo e dall’elenco dei lavoratori in forza nell’unità produttiva con relative qualifiche, orario contrattuale e riduzioni di orario. L’assegno di solidarietà può essere concesso per un massimo di 12 mesi (52 settimane) in un biennio mobile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La<u> CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA</u> può essere applicata nelle regioni : Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna in riferimento ai lavoratori , per i quali  non  possano essere applicate le sospensioni  o riduzione di orario, previo  accordo  con   le  organizzazioni  sindacali  comparativamente   più   rappresentative, per  un  periodo massimo di un mese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La <u>CIGO </u>potrà essere adottata se vi fossero conseguenze significative nel volume delle commesse o di ricavi in genere per effetto del virus. Non vi sarebbe nessuna copertura se si decide a titolo cautelativo di chiudere l’unità produttiva senza un calo effettivo dell’attività. La misura dell&#8217;integrazione salariale è costituita dall&#8217;80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore ed limite dell&#8217;orario contrattualmente stabilito</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><u>Prosecuzione dell’attività lavorativa</u></li>
</ul>
<p>Nei casi in cui il datore di lavoro, accertata l’impossibilità del lavoro agile e l’esigenza di proseguire con la prestazione lavorativa, decidesse di far lavorare in azienda i propri lavoratori subordinati, occorre tenere in considerazione il passaggio normativo che prevede <strong><u>le “comprovate esigenze lavorative”.</u></strong> Si ritiene, pertanto, necessario un passaggio formale nel quale venga comunicato per iscritto al lavoratore che a seguito delle misure interne adottate e dell’impossibilità di far svolgere la prestazione lavorativa all’esterno dell’azienda, il dipendente sia obbligato a recarsi presso la sede datoriale.</p>
<p><strong><u>La suddetta comunicazione andrebbe sottoscritta dall’azienda e consegnata al lavoratore al fine di esibirla in caso di controlli da parte della pubblica sicurezza.</u></strong></p>
<p>Il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la prestazione lavorativa, pertanto qualsiasi assenza arbitraria, non coperta da certificato medico, sarebbe ritenuta ingiustificata e quindi passibile di contestazione disciplinare.</p>
<p>In caso di contagio da parte di un dipendente o di un famigliare, la normativa prevede che: &#8220;ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante&#8221;, pertanto l’eventuale assenza sarà gestita esclusivamente mediante l’emissione del certificato di malattia da parte del medico. In caso di contatto da parte di colleghi e presenza di stati febbrili,si consiglia la sospensione immediata dell’attività lavorativa per malattia al massimo per ferie.</p>
<p>Si suggerisce, inoltre, di attivare una misura di presenza alternata negli uffici o nelle linee produttive per garantire minore rischi di contagio, quali ad esempio la presenza alternata di due soggetti facenti parte del medesimo ufficio, ovvero di dipendenti che partecipano allo stesso ciclo produttivo.</p>
<p>Le attività di formazione connesse ai rapporti di apprendistato duale ed ai tirocini extracurriculari, non rientrano nelle casistiche di sospensione previste da Regione Lombardia, pertanto i tirocinanti possono proseguire la propria prestazione in azienda o in smart working, oppure sospendere precauzionalmente il tirocinio per poi riprenderlo dopo la cessazione delle misure previste dal DPCM dell’8 marzo 2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><u>Riflessi sulla normativa in tema di sicurezza </u></li>
</ul>
<p>Il rischio biologico connesso al virus Covid-19, evidentemente non previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) determina l’aggiornamento dello stesso DVR al fine di definire le misure volte a proteggere i lavoratori ed a garantire che gli addetti di pronto intervento presenti in azienda possano essere formati adeguatamente. Suggeriamo, pertanto, di integrare il documento attraverso le raccomandazioni di lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani; curare l’igiene delle scrivanie e delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccare occhi, naso e bocca con le mani; coprire naso e bocca se si starnutisce o tossisce, mantenere distanze di sicurezza di almeno 1 metro, durante le riunioni, alternare l’occupazione delle sedie, evitare la stretta di mano, in caso di tosse o starnuto coprire la bocca con il gomito e non con le mani.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><u>Riflessi sulla normativa in tema di privacy</u></li>
</ul>
<p>Si sconsiglia di raccogliere informazioni specifiche sullo stato di salute del dipendente o di suoi famigliari, poiché si configurerebbe il trattamento illecito di dati “sensibili” da parte del Titolare con conseguenti sanzioni, anche di natura penale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luigi Birtolo</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/piano-per-la-gestione-del-personale-alla-luce-del-dpcm-8-3-2020-in-tema-di-emergenza-coronavirus/">PIANO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ALLA LUCE DEL DPCM 8/3/2020 IN TEMA DI EMERGENZA CORONAVIRUS.</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>EMERGENZA CORONA VIRUS COVID19</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 08:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[EMERGENZA CORONAVIRUS –COVID19 Il tema relativo al contagio da Coronavirus COVID-19, risulta di stretta attualità  condizionando in queste ore le abitudini di ognuno di noi. Ad oggi, con circa 150 casi accertati in Italia,  la situazione è la seguente: Il Governo ha approvato il DPCM 23/02/2020 che prevede per 10 Comuni del Basso Lodigiano (Bertonico, Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>EMERGENZA CORONAVIRUS –COVID19</u></strong></p>
<p>Il tema relativo al contagio da Coronavirus COVID-19, risulta di stretta attualità  condizionando in queste ore le abitudini di ognuno di noi.</p>
<p>Ad oggi, con circa 150 casi accertati in Italia,  la situazione è la seguente:</p>
<p>Il Governo ha approvato il DPCM 23/02/2020 che prevede per 10 Comuni del Basso Lodigiano (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e un Comune del Veneto (Vo’) le seguenti misure:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>divieto di allontanamento e di accesso dal territorio comunale;</li>
<li>sospensione dei servizi di trasporto in entrata ed uscita dal territorio comunale;</li>
<li>sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad eccezione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità;</li>
<li>sospensione delle attività lavorative per i residenti nei comuni indicati anche se le attività lavorative sono svolte al di fuori delle aree interessate dal DPCM;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>In aggiunta, alcune regioni tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli, Trentino e Liguria  hanno sospeso manifestazioni pubbliche e chiuso le scuole fino al 1 marzo 2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si ritiene, pertanto, di suggerire alle Aziende, misure idonee per gestire il personale, considerando le oggettive restrizioni previste dagli Organi di pubblica sicurezza, ma anche per contrastare psicosi inutili che incidono negativamente sul tessuto economico e sociale del Paese. Si riporta in questo documento uno schema di gestione del personale, consigliato per poter offrire una pianificazione delle attività, che consenta di attivare misure idonee.</p>
<p>Si identificano due scenari:</p>
<ul>
<li>livello verde, stato attuale della diffusione del virus e misure corrispondenti;</li>
<li>livello rosso, aumento della diffusione del virus e misure corrispondenti.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Livello Verde</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>Ove siano lavoratori residenti nei comuni interessati dal DPCM,  per gli stessi deve essere disposta la sospensione del lavoro, con due risvolti:</li>
<li>Se il dipendente possa svolgere prestazione lavorativa da casa, la giornata sarà normalmente retribuita e prevederà lo svolgimento in telelavoro</li>
<li>Se il dipendente non avesse gli strumenti idonei a svolgere la prestazione lavorativa e non sia in stato di malattia, risulterà momentaneamente in ferie, in attesa che gli Enti locali ed il Ministero del Lavoro chiariscano la possibilità di fruire della Cassa Integrazione Ordinaria o in deroga.</li>
<li>Ove vi siano lavoratori che debbano necessariamente rimanere a casa per poter accudire i propri figli, per i quali sia sospesa la frequenza scolastica, possono essere previsti due scenari:</li>
</ol>
<ul>
<li>Se il dipendente possa svolgere prestazione lavorativa da casa, la giornata sarà normalmente retribuita e prevederà lo svolgimento in telelavoro;</li>
</ul>
<ol>
<li>Se il dipendente non avesse gli strumenti idonei a svolgere la prestazione lavorativa, richiederà un periodo di ferie;</li>
<li>Ove vi siano lavoratori che, precauzionalmente, volessero rimanere a casa per tutelarsi dall’eventuale contagio, possono essere previsti due scenari:</li>
<li>Se il dipendente possa svolgere prestazione lavorativa da casa, la giornata sarà normalmente retribuita e prevederà lo svolgimento in telelavoro;</li>
<li>Se il dipendente non avesse gli strumenti idonei a svolgere la prestazione lavorativa, richiederà un periodo di ferie;</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Livello  Rosso</p>
<ol>
<li>La situazione emergenziale cresce per diffusione del virus e per provvedimenti restrittivi, quindi l’azienda:</li>
<li>Sospende l’intera attività aziendale collocando i dipendenti in cassa integrazione ordinaria;</li>
<li>Sospende parte dell’attività, consentendo ai dipendenti che possano lavorare da casa, l’attività in telelavoro mentre per il resto della popolazione aziendale attiva la CIGO</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si rimane a disposizione per ogni approfondimento utile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luigi Birtolo</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/emergenza-corona-virus-covid19/">EMERGENZA CORONA VIRUS COVID19</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANF</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-anf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuove-disposizioni-in-materia-di-anf</link>
					<comments>https://www.studiobirtolo.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-anf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 16:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[Con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, l’INPS ha ufficializzato la nuova gestione per la  presentazione della domanda degli assegni al nucleo  familiare (ANF) che sarà introdotta a decorrere dal 1° aprile 2019. Dalla suddetta data, i lavoratori interessati presenteranno la richiesta degli ANF esclusivamente tramite i seguenti canali telematici: · Sito internet Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, l’INPS ha ufficializzato la nuova gestione per la &nbsp;presentazione della domanda degli assegni al nucleo&nbsp; familiare (ANF) che sarà introdotta a decorrere dal 1° aprile 2019.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalla suddetta data, i lavoratori interessati presenteranno la richiesta degli ANF esclusivamente tramite i seguenti canali telematici:</p>



<p class="wp-block-paragraph">· Sito
internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> , accedendo al servizio on-line
mediante PIN dispositivo, ovvero
codice identità SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) </p>



<p class="wp-block-paragraph">· Patronati e
intermediari abilitati,
attraverso i canali di comunicazione con l’Istituto ai quali hanno accesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fino al 31 marzo 2019 sarà ancora possibile utilizzare il
modulo cartaceo “ANF/DIP” (SR16), che dovrà essere presentato al datore di
lavoro secondo la consueta prassi amministrativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Istituto, con l’introduzione della nuova procedura
telematica, percorre l’obiettivo di quantificare d’ufficio il calcolo
dell’importo spettante al fine di ridurre al massimo le frodi, nonché assicurare
più tutele in tema di privacy e GDPR ai soggetti richiedenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una volta trasmesse, le domande di erogazione dell’ANF
saranno vagliate singolarmente, per determinare l’effettivo diritto del
lavoratore o della lavoratrice, ovvero per quantificare gli importi giornalieri
e mensili spettanti sulla base del reddito denunciato per l’intero nucleo
familiare, oltre che per la composizione dello stesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La procedura di valutazione della richiesta si concluderà
con esito favorevole o con reiezione; quest’ultima fattispecie prevede una
formale comunicazione a favore del richiedente, cosi come &nbsp;lo stato della richiesta sarà consultabile
all’interno dell’area riservata nel sito dell’INPS.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Qualsiasi variazione del nucleo familiare o del reddito
avente effetto sulla erogazione dovrà essere riportata nella comunicazione“ANF DIP”, che in sintesi diventa la “comunicazione
rettificativa telematica”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rispetto alla validità delle domande presentate al datore di lavoro in modalità cartacea sino al 31 marzo 2019, relative al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 ovvero per gli anni precedenti, saranno tenute valide, senza che vi siano ulteriori trasmissioni telematiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Casi particolari</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alcune casistiche soggettive del richiedente,
determinavano sino all’introduzione delle nuove disposizioni, l’autorizzazione
dell’INPS mediante il <em>cd</em> Modello
ANF43.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la nuova prassi, il richiedente dovrà presentare la
richiesta mediante la funzione “Autorizzazione ANF” presente nel sito
dell’Inps; ai lavoratori non saranno più inviati i provvedimenti di
autorizzazione (Modello “ANF43”) e l’Istituto provvederà come per tutti gli
altri soggetti. Solo in caso di diniego
dell’autorizzazione, il lavoratore sarà informato mediante il relativo
provvedimento denominato ANF58</p>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di
lavoratori ex dipendenti di datori di lavoro cessati o falliti, l’erogazione degli ANF arretrati sarà
effettuata direttamente da parte dell’Istituto, previa trasmissione telematica
della richiesta, ai sensi della Circolare n.136 del 2014 secondo i seguenti
canali:</p>



<p class="wp-block-paragraph">· Sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> , accedendo al servizio on-line mediante PIN dispositivo, ovvero codice identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) </p>



<p class="wp-block-paragraph">· Patronati e
intermediari dell’Istituto,
attraverso i canali di comunicazione con l’Istituto ai quali hanno accesso</p>



<p class="wp-block-paragraph">· Call Center
Inps;</p>



<p class="wp-block-paragraph">IL Datore di lavoro, potrà
visualizzare ed estrarre dal sito Inps, gli importi da erogare a favore dei
soggetti autorizzati in cedolino; ad oggi non esiste un automatismo che
consenta di ricevere notifiche inerenti nuovi dipendenti autorizzati alla
ricezione o la variazione degli importi già attribuiti, pertanto almeno per il
primo periodo, occorrerà monitorare il cassetto previdenziale aziendale
presente nel sito Inps.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli importi indicati nel cassetto previdenziale aziendale,
saranno attribuiti al codice fiscale del lavoratore, mediante la valorizzazione
della quota giornaliera e mensile. Quest’ultime saranno utilizzate per
determinare il valore mensile spettante in virtù degli accadimenti mensili,
ovvero delle presenze ed assenze verificatesi nel periodo paga</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi del messaggio INPS &nbsp;n. 12790/2006, si conferma che il datore di
lavoro potrà corrispondere al lavoratore e conguagliare mediante Uniemens esclusivamente
gli assegni corrispondenti ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è
stato in forza. Eventuali assegni connessi ad altri rapporti di lavoro, nel
limite temporale dei cinque anni, potranno essere richiesti e liquidati dal
datore di lavoro presso cui il beneficiario dell’assegno risultava in forza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni datore di lavoro potrà conguagliare nella sezione
“crediti” dell’Uniemens gli importi corrisposti in qualità di Sostituto,
rispetto alle domande di ANF pervenute sino al 31 marzo 2019 in modalità cartacea.
Dal 1 luglio 2019 il predetto conguaglio non sarà più fattibile in quanto il
conguaglio in Uniemens sarà subordinato alla richiesta telematica pervenuta
all’Istituto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si rileva che alcuni aspetti operativi saranno oggetto di
ulteriori messaggi da parte dell’INPS, soprattutto in tema di erogazione di
importi arretrati superiori a Euro 3000,00 già oggetto di approfondimenti e limitazioni
da parte dell’Istituto;pertanto, a parere di chi scrive, con l’istituzione
della procedura telematica e con la contestuale approvazione o diniego della
stessa, potranno essere abrogate le precedenti restrizioni in tema di
erogazione da parte del sostituto d’imposta.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-anf/">NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANF</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL PER IL 2019</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 08:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2018 ha recepito la determinazione del presidente dell’Inail circa la possibile riduzione del premio Inail e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a carico del datore di lavoro, per l’anno 2019. La Legge di stabilità n. 147/2013 aveva, prima ancora, prospettato una Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Il Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2018 ha recepito la
determinazione del presidente dell’Inail circa la possibile riduzione del premio
Inail e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, a carico del datore di lavoro, per l’anno 2019. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La Legge di stabilità n. 147/2013 aveva, prima ancora, prospettato una
generale revisione e riduzione percentuale dell&#8217;importo dei premi assicurativi tenendo
conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale; ad oggi, quindi,
risulta possibile richiedere all’Istituto la riduzione annuale del premio
Inail, sulla base del generale andamento infortunistico aziendale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per l’anno 2019 la suddetta riduzione del premio viene applicata alle
sole gestioni assicurative per cui non sia stato completato il procedimento di
revisione delle tariffe alla data del 1° gennaio 2019, configurandosi, dunque,
come strumento alternativo.&nbsp; </p>



<p class="wp-block-paragraph">Rimangono esclusi dalla riduzione: </p>



<ul class="wp-block-list"><li>i premi
per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;</li><li>i
contributi per l’assicurazione degli apprendisti riscossi dall’Inps in forma
unificata;&nbsp; </li><li>i
contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e
familiari.&nbsp; </li></ul>



<p class="wp-block-paragraph">La previsione della percentuale di riduzione del premio Inail risultava
pari al 15,81%, confermata per il 2018 e rivista al ribasso dal decreto
ministeriale del 22 ottobre 2018 nella misura del 15,24% per la rata di
anticipo 2019. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L’andamento infortunistico aziendale si pone come criterio per la
determinazione di un’ulteriore agevolazione tariffaria, consistente in una
riduzione del tasso medio nazionale applicata alla singola azienda in virtù
della specifica situazione di rischio. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Pertanto, la possibile riduzione del tasso Inail (la c.d. oscillazione
del tasso), che determina un risparmio sul premio dovuto all’Inail, viene
applicata a beneficio delle aziende che si adoperano per migliorare le
condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per il tramite di
attività di prevenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008.
Gli interventi di miglioramento e prevenzione devono essere stati adottati
entro il 31 dicembre dell’anno solare, mentre la domanda dovrà essere inoltrata
in via telematica attraverso il modello OT24 entro il 28 febbraio dell’anno relativo
alla denuncia assicurativa “Autoliquidazione Inail”. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per ottenere la riduzione del tasso Inail per l’anno 2019, occorrerà
aver completato le opere di miglioramento e prevenzione entro il 31 dicembre
2018 ed inoltrare la domanda entro il 28 febbraio 2019. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Si rammenta che per usufruire di tale riduzione, è necessario che
l’azienda sia operativa da almeno due anni. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Cordiali saluti. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Luigi Birtolo</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/riduzione-del-premio-inail-per-il-2019/">RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL PER IL 2019</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>RAPPORTO TRA IRREGOLARITA’ E FRUIZIONE DI RIDUZIONI CONTRIBUTIVE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 15:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
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					<description><![CDATA[Tra le condizioni stabilite dalla legge per poter fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale vi è, come noto, il possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ed il rispetto gli altri obblighi previsti dalla normativa lavoristica e dai Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le condizioni stabilite dalla legge per poter fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale vi è, come noto, il possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ed il rispetto gli altri obblighi previsti dalla normativa lavoristica e dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.</p>
<p>Il Ministero del lavoro al riguardo è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti in merito alla duplice condizione, attesa la diversa natura della violazione.</p>
<p>Le irregolarità contributive, ostative al rilascio del DURC on line, precludono la fruizione dei benefici goduti dal datore di lavoro in relazione all’insieme dei lavoratori portatori degli stessi, per tutto il periodo di scopertura. Una volta sanata la condizione di irregolarità entro il termine di 15 giorni, l’impresa potrà tornare a godere dei benefici normativi e contributivi, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali. Qualora, invece, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dall’Istituto interessato nei confronti del datore di lavoro, il DURC sia assente, si determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi <u>goduti</u> e oggetto di verifica, ed il conseguente recupero degli stessi.</p>
<p>Il Ministero del lavoro specifica che il meccanismo dell’invito a regolarizzare prescinde dalle modalità di accertamento delle omissioni contributive e, pertanto, opera anche nell’ipotesi in cui le stesse omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori. L’omissione contributiva rilevata dagli ispettori, al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, è pertanto di ostacolo al rilascio del DURC on line ove, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare da parte dell’Istituto creditore, non risulti intervenuto nei termini il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate.</p>
<p>Sul fronte dall’accertamento ispettivo di violazioni afferenti gli altri obblighi di legge e/o di contratto a carico delle imprese, che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva, si determina, invece, la revoca e, conseguentemente, il recupero dei soli benefici inerenti ai lavoratori nei confronti dei quali la violazione si è verificata, ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui sia protratta la violazione. Ciò in quanto le agevolazioni sono principalmente legate al singolo rapporto di lavoro di cui si tratta e, frequentemente, alla assunzione di determinate categorie di soggetti<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dette violazioni se regolarizzabili, peraltro, non impediscono il godimento di benefici qualora la regolarizzazione avvenga prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo.</p>
<p>Tuttavia, il Ministero precisa che le violazioni rilevate in sede di accertamento ispettivo, anche quando abbiano effetti sull’imponibile previdenziale, rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge”; ne consegue, dunque, che tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC.</p>
<p>Il Ministero ribadisce, inoltre, che il procedimento di regolarizzazione, previo invito alla regolarizzazione, non risulta applicabile qualora l’accertamento riguardi una delle specifiche violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate dal Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2015, accertate in via definitiva con provvedimenti amministrativi (ordinanza d’ingiunzione) o giurisdizionali (sentenza esecutiva). Tali violazioni rappresentano cause ostative al rilascio del DURC, che viene sospeso per i seguenti periodi:</p>
<ol>
<li>rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (24 mesi);</li>
<li>omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (24 mesi);</li>
<li>lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (18 mesi);</li>
<li>gravi violazioni al TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro <em>ex</em>Lgs n. 81/2008 (12 mesi);</li>
<li>contravvenzioni alla sicurezza nei lavori in sotterraneo <em>ex</em> DPR n. 320/1956 (12 mesi);</li>
<li>impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero scaduto, revocato o annullato (8 mesi);</li>
<li>mancata osservanza disposizioni relative all’emersione del lavoro irregolare (6 mesi);</li>
<li>mancata concessione riposo giornaliero e riposi settimanali (3 mesi).</li>
</ol>
<p>In tali casi, per espressa previsione di legge, il godimento dei benefici è definitivamente precluso per i periodi suddetti. Il periodo di preclusione dal godimento dei benefici non può essere in alcun modo sanato, atteso che trattasi non di omissioni contributive, rispetto alle quali può trovare applicazione la procedura di regolarizzazione, bensì di violazioni definitivamente accertate che incidono sulla tutela dei lavoratori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ad esempio l’omessa presentazione della denuncia UniEmens o delle denunce retributive per l’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi dovuti all’INAIL.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Percettori di ammortizzatori sociali, uomini over 50, giovani genitori under 35, giovani under 30, ecc. Un elenco non esaustivo e semplificativo è riportato nella nota del Ministero del lavoro n. 1677/2016.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/rapporto-tra-irregolarita-e-fruizione-di-riduzioni-contributive/">RAPPORTO TRA IRREGOLARITA’ E FRUIZIONE DI RIDUZIONI CONTRIBUTIVE</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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