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	<title>Contribuzione - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Contribuzione - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<item>
		<title>LAVORO AGILE – WELFARE AZIENDALE 2021 – CONTRIBUZIONE A FINI PENSIONISTICI NEI CASI DI PART TIME VERTICALE O CICLICO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 07:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ammortizzatori Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[Permessi]]></category>
		<category><![CDATA[permessi L. 104/1992]]></category>
		<category><![CDATA[RIMBORSO SPESE]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
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					<description><![CDATA[Si espongono di seguito alcune novità e chiarimenti intervenuti nelle seguenti materie: lavoro agile e rimborso spese al lavoratore; lavoro agile e fruizione dei permessi a ore; welfare aziendale per l’anno 2021; contribuzione a fini pensionistici nei casi di part time verticale o ciclico.     Lavoro agile e rimborso spese al lavoratore L’Agenzia delle Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si espongono di seguito alcune novità e chiarimenti intervenuti nelle seguenti materie:</p>
<ul>
<li>lavoro agile e rimborso spese al lavoratore;</li>
<li>lavoro agile e fruizione dei permessi a ore;</li>
<li>welfare aziendale per l’anno 2021;</li>
<li>contribuzione a fini pensionistici nei casi di part time verticale o ciclico.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em></p>
<ol>
<li><em>Lavoro agile e rimborso spese al lavoratore</em></li>
</ol>
<p>L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha affermato che le somme corrisposte a titolo di rimborso spese ai propri dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, non siano imponibili ai fini IRPEF, non costituendo reddito da lavoro dipendente. I dipendenti, infatti, affrontano consumi nell&#8217;interesse esclusivo del datore di lavoro (ad esempio, energia elettrica, carta per stampe, costi per i servizi igienici, utilizzo climatizzatore o riscaldamento). L’erogazione di somme a titolo di rimborso, anche se corrisposte dal datore di lavoro, non costituiscono un arricchimento in capo al beneficiario, ma si configurano quale mera reintegrazione patrimoniale di un costo sostenuto nell&#8217;esclusivo interesse del datore di lavoro stesso.</p>
<p>L&#8217;Agenzia precisa altresì che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell&#8217;ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all&#8217;uso nell&#8217;interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall&#8217;imposizione. Al riguardo, nella Risoluzione n. 74/E/2017, l’Agenzia ha affermato che, qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, le spese sostenute dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere determinate in base a elementi oggettivi e documentalmente accertabili al fine di evitare che il rimborso ricorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><em>Lavoro agile e fruizione permessi ex L. 104/1992</em></li>
</ol>
<p>L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto per fornire un importante chiarimento in materia di fruibilità frazionata ad ore dei permessi, quindi anche ex L. 104/1992, durante il lavoro agile (<em>smart working</em>). Se da un lato, infatti, per definizione il lavoro agile è svincolato da vincoli di orario di lavoro, dall’altro non si può escludere la possibilità della fruibilità frazionata ove il lavoratore ritenga che le proprie esigenze di conciliazione vita-lavoro non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile.</p>
<p>Diversamente, ove si ritenga che l’esigenza personale potrà essere soddisfatta durante la propria</p>
<p>modulazione organizzativa dell’attività lavorativa, non sarà necessario ricorrere allo strumento del permesso orario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><em>Welfare aziendale 2021</em></li>
</ul>
<p>Un emendamento al nuovo Decreto Sostegni proroga anche per il 2021 l’aumento del tetto dell’esenzione fiscale dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, da 258,23 euro a 516,46 euro, una misura volta al sostegno sia del reddito dei lavoratori alla ripresa dei consumi interni, oltre a rappresentare un vantaggio fiscale per le imprese. Si tratta di beni e servizi che il datore di lavoro può riconoscere anche <em>ad personam</em>, quindi senza i vincoli che devono essere rispettati da altri strumenti di welfare aziendale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><em>Contribuzione a fini pensionistici nei casi di part time verticale o ciclico</em></li>
</ol>
<p>Sulla scorta dell’attuale consolidato orientamento giurisprudenziale, sia a livello europeo che nazionale, la Legge di Bilancio 2021 ha superato la questione riferita alla necessità che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico non sia distinto dalla generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione.</p>
<p>La citata Legge, infatti, all’articolo 1, comma 350, stabilisce che “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi, è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l&#8217;accesso al diritto alla pensione”.</p>
<p>L’INPS chiarisce che il riconoscimento dei periodi, a prescindere dalla loro collocazione temporale, trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso, ovvero esauriti, e per l’intero periodo di durata degli stessi. Rimane ferma la decorrenza della norma istitutiva del rapporto di lavoro part-time, l’articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984; ne consegue che la disposizione in esame non può, in ogni caso, trovare applicazione con riferimento a periodi di lavoro che si collochino temporalmente prima dell’entrata in vigore del citato decreto-legge.</p>
<p>L’INPS precisa che sono esclusi, altresì, i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione derivanti da causa diversa dal part-time.</p>
<p>La previsione normativa non determina conseguenze dal punto di vista della imposizione contributiva, ma rileva soltanto ai fini del calcolo dei periodi che saranno accreditati ai fini dell’anzianità contributiva utile al pensionamento.</p>
<p>A tal fine la Legge di Bilancio 2021 dispone che, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale. Da ciò discende che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato; in difetto, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno, ai sensi e per gli effetti</p>
<p>dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983.</p>
<p>Conseguentemente l’anzianità contributiva dei periodi di attività svolta in part-time, ai fini della</p>
<p>misura della prestazione pensionistica, va imputata nel rispetto dei parametri in vigore, proporzionalmente all’orario di lavoro svolto, e determinata dal rapporto fra le ore retribuite in</p>
<p>ciascun anno solare e il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i lavoratori a</p>
<p>tempo pieno.</p>
<p>Con riferimento ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico <em>in itinere, </em>in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi dell’Istituto, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.</p>
<p>La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro compilata secondo il</p>
<p>modello allegato alla circolare esplicativa INPS ovvero, da una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000, anch’esso allegato alla circolare dell’Istituto, sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce. Ciò consentirà all’Istituto di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.</p>
<p>Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico esauriti prima della data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, si intendono tali i contratti conclusi per cessazione del rapporto e quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma. Il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell&#8217;interessato corredata da idonea documentazione. L’interessato dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità, allegando i modelli sopra citati e il contratto di lavoro.</p>
<p>In caso di azienda cessata il lavoratore produrrà un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti, da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso dovranno essere resi noti eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.</p>
<p>In caso in cui il lavoratore abbia più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda allegando un modello di certificazione, con il relativo contratto di lavoro, per ogni datore di lavoro coinvolto.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/lavoro-agile-welfare-aziendale-2021-contribuzione-a-fini-pensionistici-nei-casi-di-part-time-verticale-o-ciclico/">LAVORO AGILE – WELFARE AZIENDALE 2021 – CONTRIBUZIONE A FINI PENSIONISTICI NEI CASI DI PART TIME VERTICALE O CICLICO</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ADOZIONE DI MISURE DI CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 19:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Posto di Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[I Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato un decreto interministeriale con il quale vengono sbloccate le agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 80/2015, attuativo del Jobs Act, per l’adozione da parte dei datori di lavoro di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata. Il riconoscimento dello sgravio contributivo è previsto in via Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato un decreto interministeriale con il quale vengono sbloccate le agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 80/2015, attuativo del Jobs Act, per l’adozione da parte dei datori di lavoro di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata.</p>
<p>Il riconoscimento dello sgravio contributivo è previsto in via sperimentale per il biennio 2017-2018 ed è finanziato attraverso il “Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello”.</p>
<p>Si riportano di seguito le disposizioni del decreto che definiscono i criteri e le modalità di fruizione dell’incentivo in esame.</p>
<p><u>Condizioni e requisiti di accesso ai benefici</u></p>
<p>Il beneficio è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che:</p>
<ul>
<li>introducano misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti;</li>
<li>oppure, prevedano l’estensione o l’integrazione di misure già contenute in precedenti contratti collettivi aziendali.</li>
</ul>
<p>Il beneficio potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati, in via telematica presso l’ufficio competente dell’Ispettorato territoriale del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018.</p>
<p>Il contratto collettivo aziendale dovrà riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda del beneficio.</p>
<p>La fruizione dello sgravio contributivo, inoltre, è subordinato al possesso da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.</p>
<p><u>Misure di conciliazione</u></p>
<p>Ai fini dell’ammissione al beneficio, le misure di conciliazione previste nei contratti collettivi aziendali devono essere almeno due ed individuate tra quelle definite dal decreto. Tali misure sono distinte nelle seguenti aree di intervento.</p>
<ul>
<li>A) Area di intervento genitorialità:</li>
<li>estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;</li>
<li>estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;</li>
<li>previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;</li>
<li>percorsi formativi (<em>e-learning/coaching</em>) per favorire il rientro dal congedo di maternità;</li>
<li>buoni per l’acquisto di servizi di <em>baby sitting</em>.</li>
<li>B) Area di intervento flessibilità organizzativa:</li>
<li>lavoro agile (<em>smart working</em>);</li>
<li>flessibilità oraria in entrata e uscita;</li>
<li><em>part-time</em>;</li>
<li>banca ore;</li>
<li>cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell&#8217;impresa dei permessi ceduti.</li>
<li>C) Welfare aziendale:</li>
<li>convenzioni per l’erogazione di servizi <em>time saving</em>;</li>
<li>convenzioni con strutture per servizi di cura;</li>
<li>buoni per l’acquisto di servizi di cura.</li>
</ul>
<p>Il decreto stabilisce che almeno una delle misure di conciliazione deve essere individuata tra quelle rientranti nelle aree di intervento A) o B).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>Misura del beneficio</u></p>
<p>La misura dell’ammontare dello sgravio contributivo è determinato dall’Inps sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate ed in funzione delle risorse disponibili; non potrà, in ogni caso, eccedere l’importo corrispondente al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda di fruizione.</p>
<p>In forza del carattere sperimentale, inoltre, il beneficio potrà essere riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018.</p>
<p><u>Presentazione della domanda</u></p>
<p>La domanda per la fruizione del beneficio dovrà essere inviata all’Inps in via telematica, per cui si attende il rilascio delle istruzioni operative da parte dell’Ente.</p>
<p>In ogni caso la domanda, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, deve contenere i seguenti elementi:</p>
<ul>
<li>i dati identificativi dell’azienda;</li>
<li>la data di sottoscrizione del contratto aziendale;</li>
<li>la data di avvenuto deposito, in modalità telematiche, del contratto aziendale al competente ufficio dell’Ispettorato territoriale del lavoro;</li>
<li>la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto;</li>
<li>ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’INPS.</li>
</ul>
<p>I termini per la presentazione della domanda sono:</p>
<ul>
<li>entro il 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017;</li>
<li>entro il 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per l&#8217;anno 2018.</li>
</ul>
<p>L’ammissione al beneficio contributivo avviene a decorrere dal 30° giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle istanze.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>Luigi Birtolo</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/sgravi-contributivi-per-ladozione-di-misure-di-conciliazione-tempi-di-vita-e-lavoro/">SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ADOZIONE DI MISURE DI CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Esonero Contributivo per le Assunzioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 16:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bando Inail]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Esoneri]]></category>
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					<description><![CDATA[La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ossia la Legge di Stabilità per il 2016 in vigore dal 1° gennaio, ha previsto, anche per il nuovo anno, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate nel corso 2016, confermandone l’impianto normativo. Le novità che introduce riguardano sostanzialmente, come anticipato nell’informativa del Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ossia la Legge di Stabilità per il 2016 in vigore dal 1° gennaio, ha previsto, anche per il nuovo anno, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate nel corso 2016, confermandone l’impianto normativo. Le novità che introduce riguardano sostanzialmente, come anticipato nell’informativa del 25 novembre 2015, la misura e la durata dell’incentivo, la cui finalità rimane quella di promuovere forme di occupazione stabile.</p>
<p>Si riepiloga, brevemente, di seguito la disciplina per la sua applicazione evidenziando le novità introdotte<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p><strong><em>Ambito di applicazione</em></strong></p>
<p><strong>Beneficiari dell’esonero</strong></p>
<p>i beneficiari sono i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, comprese le società cooperative, indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia di attività esercitata; possono, pertanto, usufruirne, ad esempio, anche gli studi professionali, le associazioni e le fondazioni.</p>
<p>La novità in questo ambito riguarda la possibilità di fruire dell’esonero per il datore di lavoro che:</p>
<ul>
<li>subentra nella fornitura di servizi in appalto</li>
<li>e assume “ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva” un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo biennale.</li>
</ul>
<p>In tale ipotesi, la norma consente al datore di lavoro subentrante di godere dell’esonero medesimo nei limiti della durata e della misura che residua, computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.</p>
<p>Una ulteriore novità riguarda l’estensione dell’esonero previsto per il 2016 alle assunzioni effettuate nel 2017 dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per tali assunzioni si prevede la possibilità di rimodulare la durata temporale e l’intensità dell’esonero in ragione delle risorse disponibili assegnate dal DPCM per lo scopo al Fondo di Rotazione. Tale estensione, infatti, è subordinata alla emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2016 con il quale viene stabilita la suddetta estensione e determinato l’ammontare delle risorse disponibili del Fondo di rotazione. Si prevede, inoltre, che venga comunque assicurata una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.</p>
<p><strong>Misura e durata dell’esonero</strong></p>
<p>L’esonero contributivo, che spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, viene riconosciuto:</p>
<ul>
<li>per una durata di 24 mesi (e non più di 36 mesi);</li>
<li>nella misura del 40% (e non più del 100%) dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datore di lavoro;</li>
<li>nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (e non più di 8.060 euro). Nel caso di rapporti di lavoro part-time, la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge, ovvero, dai contratti collettivi di lavoro.</li>
</ul>
<p>Si ricorda che sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, del contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria Inps e ai Fondi di solidarietà, nonché, in assenza di specifiche previsioni di legge, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e le contribuzioni che hanno lo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, sebbene di natura obbligatoria.</p>
<p><strong><em>Condizioni per il riconoscimento dell’esonero</em></strong></p>
<p>Preme ricordare che per il riconoscimento dell’esonero il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni previste dalla legge. Tra queste, in particolare, si evidenzia che:</p>
<ul>
<li>l’esonero spetta per quei lavoratori che, negli ultimi 6 (sei) mesi, non sono stati occupati, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si ritiene utile che il datore di lavoro ottenga dal lavoratore una autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiara che non vi sono condizioni ostative all’assunzione. Tale dichiarazione consentirebbe, in caso di una rivendicazione successiva da parte dell’Inps, di richiedere al lavoratore un risarcimento.</li>
</ul>
<p>Le tipologie contrattuali che sono ostative al riconoscimento dell’esonero sono:</p>
<ul>
<li>il contratto di apprendistato in quanto considerato a tempo indeterminato e per il quale, comunque, sono riconosciuti particolari incentivi;</li>
<li>il contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;</li>
<li>il contratto di lavoro domestico.</li>
</ul>
<p><strong><em>Rapporti di lavoro incentivati</em></strong></p>
<p>I contratti di lavoro per i quali spetta l’esonero sono così individuati<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>:</p>
<ul>
<li>contratto a tempo indeterminato;</li>
<li>contratto a tempo indeterminato part‑time;</li>
<li>contratto di lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato;</li>
<li>contratto a tempo indeterminato per i dirigenti;</li>
<li>contratto a tempo indeterminato instaurato con vincolo associativo stretto con una</li>
<li>cooperativa di lavoro;</li>
<li>contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di lavoro;</li>
<li>contratto a termine in caso di sua trasformazione a tempo indeterminato.</li>
</ul>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si rinvia alle informative del 4 febbraio “Nuovo esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2015” e del 25 novembre 2015 “Esonero contributivo triennale, previsioni per il 2016 e ulteriori chiarimenti”, per l’esposizione approfondita della disciplina.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Gli approfondimenti sulle varie tipologie contrattuali sono riportate nelle informative del 4 febbraio e del 25 novembre 2015.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/esonero-contributivo-per-le-assunzioni/">Esonero Contributivo per le Assunzioni</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Esonero Contributivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 14:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovi Contratti di Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto all'incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[Durata Sgravio]]></category>
		<category><![CDATA[Esoneri]]></category>
		<category><![CDATA[Esonero Contributivo]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilizzazione Contratti]]></category>
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					<description><![CDATA[La disciplina dell’esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, introdotta con la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), è stata nuovamente esaminata da parte dell’Inps che ha fornito ulteriori chiarimenti volti ad eliminare dubbi e criticità emersi, nella prima fase di applicazione dell’incentivo, in merito a talune Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La disciplina dell’esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, introdotta con la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), è stata nuovamente esaminata da parte dell’Inps che ha fornito ulteriori chiarimenti volti ad eliminare dubbi e criticità emersi, nella prima fase di applicazione dell’incentivo, in merito a talune fattispecie che ne danno diritto al riconoscimento.</p>
<p>Tali chiarimenti risultano di particolare importanza per l’applicazione omogenea della disciplina, soprattutto in considerazione della prevista proroga dell’esonero, per l’anno prossimo, da parte della Legge di Stabilità 2016, anche se con alcune varianti in ordine alla misura e alla durata. Si prevede, infatti, che l’esonero sia pari al 40% della quota di contributi INPS a carico del datore di lavoro, quindi non più totale, e comunque nel limite massimo annuo di 3.250 euro (in luogo di 8.060 euro); mentre, per quanto riguarda la durata, l’incentivo non sarà più riconosciuto per 36 mesi, bensì per 24 mesi (es. assunzione dal 1° febbraio 2016, esonero fino al 31 gennaio 2018) . Si attende, comunque, l’approvazione definitiva del disegno di legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Ambito di applicazione dell’esonero</em></strong></p>
<p><strong>Contribuzione esclusa</strong></p>
<p>L’esonero contributivo riguarda i contributi <em>previdenziali</em> a carico del datore di lavoro, nella misura massima di 8.060 euro su base annua, ad eccezione:</p>
<ul>
<li>dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL;</li>
<li>del contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria INPS per l’erogazione ai lavoratori dipendenti dei T.F.R.;</li>
<li>del contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali e al Fondo di solidarietà residuale.</li>
</ul>
<p>L’Inps precisa che in assenza di specifiche previsioni di legge, vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e le contribuzioni che hanno lo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.</p>
<p>In considerazione di ciò, sono escluse dall’esonero, sebbene di natura obbligatoria, anche le seguenti forme di contribuzione:</p>
<ul>
<li>il <em>contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R</em>.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a>, ossia il contributo mensile, pari allo 0,20% della retribuzione imponibile dei lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della QuIR;</li>
<li>il <em>contributo dello 0,30%</em> della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al <em>finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua</em>;</li>
<li><em>il contributo di solidarietà del 10%</em> sui versamenti destinati alla <em>previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;</em></li>
<li><em>il contributo di solidarietà del 5% per i lavoratori dello spettacolo</em> (di cui 2,50% a carico del datore di lavoro);</li>
<li><em>il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti dell&#8217;1,20%</em>, (di cui 0,60% a carico del datore di lavoro).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Stabilizzazione e trasformazione di contratti a termine</strong></p>
<p>L’Inps, ricordando che l’esonero contributivo triennale si applica anche ai casi di trasformazione e stabilizzazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato avvenuti nel corso del 2015, fa presente che la legge Fornero n. 92/2012 ha previsto per questi casi un incentivo, ossia la restituzione del contributo addizionale pari all’1,4% per finanziare la NASpI (ex AspI), introdotto dalla stessa legge a carico di datori di lavoro che stipulino contratti a termine<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>.</p>
<p>Tale restituzione è integrale nel caso di trasformazione del contratto a termine, nonché nel caso di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza; mentre, nel caso di stabilizzazione entro i 6 mesi successivi alla scadenza del termine, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità pari al periodo trascorso tra la scadenza del contratto e l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari.</em></strong></p>
<p>Ribadito che l’esonero spetta per quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi, non sono stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in presenza di tutte le altre condizioni di legge, l’Ente previdenziale fornisce chiarimenti in ordine alle seguenti situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità.</p>
<ol>
<li><em>Lavoro all’estero</em>: l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo.</li>
<li><em>Lavoro part-time</em>: è possibile fruire dell’esonero anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad due rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la stessa. Qualora, infatti, le date non coincidessero non sarebbe possibile riconoscere il diritto all’incentivo al secondo datore di lavoro che stipula il contratto part-time in data successiva al primo.</li>
<li><em>Mancato superamento del periodo di prova e dimissioni del lavoratore: </em>qualora un precedente rapporto di lavoro, intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione aspirante all’incentivo, venga risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni da parte del lavoratore, non è possibile riconoscere il diritto all’esonero. Nel caso specifico dell’istituto del periodo di prova, l’Inps, pur riconoscendo nel superamento di tale periodo la condizione a cui è sottoposto il rapporto di lavoro, motiva l’esclusione con la considerazione che il rapporto di lavoro instaurato era pur sempre, in origine, a tempo indeterminato.</li>
<li><em>Cambi di appalto di servizi: </em>l’incentivo non spetta per quei lavoratori titolari di un contratto a tempo indeterminato nei casi in cui la contrattazione collettiva preveda, per i casi di cessazione dell&#8217;appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l&#8217;assunzione degli stessi da parte dell&#8217;impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.</li>
<li><em>Cessione del contratto: </em>nel caso di cessione del contratto a tempo indeterminato, il diritto all’incentivo passa in capo al cessionario che fruirà dell’esonero per il periodo residuo non goduto dal datore di lavoro cedente. Ciò perchè non vi è risoluzione del rapporto di lavoro, che invece continua senza soluzione di continuità, ma solo una variazione soggettiva dello stesso.</li>
<li><em>Trasferimento di azienda: </em>anche in questa ipotesi il diritto alla fruizione della parte residua è riconosciuta al cessionario poichè il rapporto di lavoro prosegue con quest’ultimo ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Lavoro intermittente a tempo indeterminato</strong></p>
<p>Una ulteriore condizione posta dalla Legge di Stabilità 2015 per poter fruire dell’esonero è che nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge stessa (1.10.2014 &#8211; 31.12.2014), il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllata o a questi collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. Con riguardo a lavoro intermittente l’Inps aveva già affermato che non costituiva un ostacolo alla fruizione dell’esonero, pur se stipulato a tempo indeterminato; ciò in virtù della ratio della norma, ossia la promozione di forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa, principio non rinvenibile, appunto, nella tipologia del lavoro intermittente, concepito allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua. In considerazione di ciò, e relativamente alla condizione suddetta, il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.2014 &#8211; 31.12.2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro, o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato, potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legittimanti, alla fruizione dell’esonero triennale.</p>
<p><strong>Precedente rapporto agevolato</strong></p>
<p>L’Inps ricorda, infine, la condizione di natura antielusiva, sempre ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, secondo cui il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume. L’esonero è escluso anche nel caso in cui l’agevolazione sia stata usufruita da una società controllata dal datore di lavoro o questi collegata, o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.</p>
<p><strong><em>Durata dello sgravio</em></strong></p>
<p>Come è noto, il beneficio dell’esonero viene riconosciuto per una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione che, ricordiamo, deve avvenire nel corso dell’anno 2015 (salvo proroga con nuove condizioni ad opera della imminente nuova Legge di Stabilità per l’anno 2016, come sopra indicato).</p>
<p>l’Inps specifica che il termine del periodo di godimento dell’agevolazione può essere differito per effetto della sospensione della prestazione lavorativa nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.</p>
<p>Infine, nel caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.</p>
<p><strong><em>Coordinamento con altri incentivi</em></strong></p>
<p><strong>Assunzione di over 50 e donne</strong></p>
<p>L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Al riguardo, l’Inps ricorda che l’esonero contributivo non è cumulabile, ad esempio, con la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, prevista dalla Legge n. 92/2012, a seguito dell’assunzione di:</p>
<ul>
<li>lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi;</li>
<li>donne residenti in aree svantaggiate, ovvero appartenenti ad una professione o ad un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;</li>
<li>donne infracinquantenni che risiedono in un’area non svantaggiata, che non esercitino una professione né siano impiegate in un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.</li>
</ul>
<p>Nei casi suddetti viene specificato che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero per 36 mesi per la trasformazione a tempo indeterminato.</p>
<p><strong>Assunzione di lavoratori in mobilità</strong></p>
<p>Analogamente è possibile assumere a temine dalla liste di mobilità con gli incentivi previsti dall’art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991 (quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti, nel limite di 12 mesi) e, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, dell’esonero contributivo triennale per 36 mesi. Viene specificato che dopo la trasformazione a tempo indeterminato, se il datore di lavoro opta per il regime di contribuzione agevolato (quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti) riconosciuto per ulteriori 12 mesi dall’art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991, non può in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.</p>
<p>Diversamente l’esonero contributivo triennale è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, ed in particolare con l’incentivo economico (50% dell’indennità di mobilità) previsto per le aziende che, senza esservi tenute in base al diritto di precedenza, assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o trasformano a tempo pieno e indeterminato un rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi instaurato con detti lavoratori.</p>
<p><strong>Altri casi di cumulabilità</strong></p>
<p>Si ricorda che l’esonero è cumulabile con gli altri incentivi che assumono natura economica, fra i quali:</p>
<ul>
<li>il contributo riconosciuto da Regioni e Province autonome per i costi salariali per l’assunzione dei <em>lavoratori disabili</em> (art. 13, della legge n. 68/1999);</li>
<li>l’incentivo all’assunzione di <em>beneficiari del trattamento ASpI e NASpI</em>, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento (art. 2, comma 10-bis, Legge n. 92/2012);</li>
<li>l’incentivo inerente il <em>“Programma Garanzia Giovani”</em> per le assuzioni con contratto a tempo determinato (di durata almeno di 6 mesi), a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Esonero contributivo nelle ipotesi di variazioni societarie</em></strong></p>
<p>In tema di variazioni societarie è, invece, intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarendo, nello specifico, come la disciplina dell’esonero debba essere applicata alla fattispecie della fusione per incorporazione qualora l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016.</p>
<p>Il Ministero, innanzitutto, richiama il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “<em>si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità</em>”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato; il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono <em>ope legis</em> con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi.</p>
<p>Ciò premesso, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti dall’incentivo dell’esonero, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso, pertanto, il cessionario incorporante gode del diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo riconosciuto in precedenza alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Qu.I.R.:  Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sono esclusi i contratti di apprendistato e i contratti a termine stipulati per sostituzione di  lavoratori assenti e per  lo  svolgimento  delle attività  stagionali di  cui  al  decreto  del   Presidente   della Repubblica  7  ottobre  1963,  n.  1525,  nonché,  per   i   periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al  31  dicembre  2015,  di quelle definite  dagli  avvisi  comuni  e  dai  contratti  collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre  2011  dalle  organizzazioni dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  comparativamente più rappresentative.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/esonero-contributivo/">Esonero Contributivo</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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