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	<title>Esoneri - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Esoneri - Birtolo &amp; Partners</title>
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		<title>Esonero Contributivo per le Assunzioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 16:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bando Inail]]></category>
		<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuzione]]></category>
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					<description><![CDATA[La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ossia la Legge di Stabilità per il 2016 in vigore dal 1° gennaio, ha previsto, anche per il nuovo anno, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate nel corso 2016, confermandone l’impianto normativo. Le novità che introduce riguardano sostanzialmente, come anticipato nell’informativa del Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ossia la Legge di Stabilità per il 2016 in vigore dal 1° gennaio, ha previsto, anche per il nuovo anno, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate nel corso 2016, confermandone l’impianto normativo. Le novità che introduce riguardano sostanzialmente, come anticipato nell’informativa del 25 novembre 2015, la misura e la durata dell’incentivo, la cui finalità rimane quella di promuovere forme di occupazione stabile.</p>
<p>Si riepiloga, brevemente, di seguito la disciplina per la sua applicazione evidenziando le novità introdotte<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p><strong><em>Ambito di applicazione</em></strong></p>
<p><strong>Beneficiari dell’esonero</strong></p>
<p>i beneficiari sono i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, comprese le società cooperative, indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia di attività esercitata; possono, pertanto, usufruirne, ad esempio, anche gli studi professionali, le associazioni e le fondazioni.</p>
<p>La novità in questo ambito riguarda la possibilità di fruire dell’esonero per il datore di lavoro che:</p>
<ul>
<li>subentra nella fornitura di servizi in appalto</li>
<li>e assume “ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva” un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo biennale.</li>
</ul>
<p>In tale ipotesi, la norma consente al datore di lavoro subentrante di godere dell’esonero medesimo nei limiti della durata e della misura che residua, computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.</p>
<p>Una ulteriore novità riguarda l’estensione dell’esonero previsto per il 2016 alle assunzioni effettuate nel 2017 dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per tali assunzioni si prevede la possibilità di rimodulare la durata temporale e l’intensità dell’esonero in ragione delle risorse disponibili assegnate dal DPCM per lo scopo al Fondo di Rotazione. Tale estensione, infatti, è subordinata alla emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2016 con il quale viene stabilita la suddetta estensione e determinato l’ammontare delle risorse disponibili del Fondo di rotazione. Si prevede, inoltre, che venga comunque assicurata una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.</p>
<p><strong>Misura e durata dell’esonero</strong></p>
<p>L’esonero contributivo, che spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, viene riconosciuto:</p>
<ul>
<li>per una durata di 24 mesi (e non più di 36 mesi);</li>
<li>nella misura del 40% (e non più del 100%) dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datore di lavoro;</li>
<li>nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (e non più di 8.060 euro). Nel caso di rapporti di lavoro part-time, la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge, ovvero, dai contratti collettivi di lavoro.</li>
</ul>
<p>Si ricorda che sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, del contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria Inps e ai Fondi di solidarietà, nonché, in assenza di specifiche previsioni di legge, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e le contribuzioni che hanno lo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, sebbene di natura obbligatoria.</p>
<p><strong><em>Condizioni per il riconoscimento dell’esonero</em></strong></p>
<p>Preme ricordare che per il riconoscimento dell’esonero il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni previste dalla legge. Tra queste, in particolare, si evidenzia che:</p>
<ul>
<li>l’esonero spetta per quei lavoratori che, negli ultimi 6 (sei) mesi, non sono stati occupati, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si ritiene utile che il datore di lavoro ottenga dal lavoratore una autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiara che non vi sono condizioni ostative all’assunzione. Tale dichiarazione consentirebbe, in caso di una rivendicazione successiva da parte dell’Inps, di richiedere al lavoratore un risarcimento.</li>
</ul>
<p>Le tipologie contrattuali che sono ostative al riconoscimento dell’esonero sono:</p>
<ul>
<li>il contratto di apprendistato in quanto considerato a tempo indeterminato e per il quale, comunque, sono riconosciuti particolari incentivi;</li>
<li>il contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;</li>
<li>il contratto di lavoro domestico.</li>
</ul>
<p><strong><em>Rapporti di lavoro incentivati</em></strong></p>
<p>I contratti di lavoro per i quali spetta l’esonero sono così individuati<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>:</p>
<ul>
<li>contratto a tempo indeterminato;</li>
<li>contratto a tempo indeterminato part‑time;</li>
<li>contratto di lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato;</li>
<li>contratto a tempo indeterminato per i dirigenti;</li>
<li>contratto a tempo indeterminato instaurato con vincolo associativo stretto con una</li>
<li>cooperativa di lavoro;</li>
<li>contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di lavoro;</li>
<li>contratto a termine in caso di sua trasformazione a tempo indeterminato.</li>
</ul>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si rinvia alle informative del 4 febbraio “Nuovo esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2015” e del 25 novembre 2015 “Esonero contributivo triennale, previsioni per il 2016 e ulteriori chiarimenti”, per l’esposizione approfondita della disciplina.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Gli approfondimenti sulle varie tipologie contrattuali sono riportate nelle informative del 4 febbraio e del 25 novembre 2015.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/esonero-contributivo-per-le-assunzioni/">Esonero Contributivo per le Assunzioni</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Esonero Contributivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 14:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovi Contratti di Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto all'incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[Durata Sgravio]]></category>
		<category><![CDATA[Esoneri]]></category>
		<category><![CDATA[Esonero Contributivo]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilizzazione Contratti]]></category>
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					<description><![CDATA[La disciplina dell’esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, introdotta con la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), è stata nuovamente esaminata da parte dell’Inps che ha fornito ulteriori chiarimenti volti ad eliminare dubbi e criticità emersi, nella prima fase di applicazione dell’incentivo, in merito a talune Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La disciplina dell’esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, introdotta con la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), è stata nuovamente esaminata da parte dell’Inps che ha fornito ulteriori chiarimenti volti ad eliminare dubbi e criticità emersi, nella prima fase di applicazione dell’incentivo, in merito a talune fattispecie che ne danno diritto al riconoscimento.</p>
<p>Tali chiarimenti risultano di particolare importanza per l’applicazione omogenea della disciplina, soprattutto in considerazione della prevista proroga dell’esonero, per l’anno prossimo, da parte della Legge di Stabilità 2016, anche se con alcune varianti in ordine alla misura e alla durata. Si prevede, infatti, che l’esonero sia pari al 40% della quota di contributi INPS a carico del datore di lavoro, quindi non più totale, e comunque nel limite massimo annuo di 3.250 euro (in luogo di 8.060 euro); mentre, per quanto riguarda la durata, l’incentivo non sarà più riconosciuto per 36 mesi, bensì per 24 mesi (es. assunzione dal 1° febbraio 2016, esonero fino al 31 gennaio 2018) . Si attende, comunque, l’approvazione definitiva del disegno di legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Ambito di applicazione dell’esonero</em></strong></p>
<p><strong>Contribuzione esclusa</strong></p>
<p>L’esonero contributivo riguarda i contributi <em>previdenziali</em> a carico del datore di lavoro, nella misura massima di 8.060 euro su base annua, ad eccezione:</p>
<ul>
<li>dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL;</li>
<li>del contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria INPS per l’erogazione ai lavoratori dipendenti dei T.F.R.;</li>
<li>del contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali e al Fondo di solidarietà residuale.</li>
</ul>
<p>L’Inps precisa che in assenza di specifiche previsioni di legge, vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e le contribuzioni che hanno lo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.</p>
<p>In considerazione di ciò, sono escluse dall’esonero, sebbene di natura obbligatoria, anche le seguenti forme di contribuzione:</p>
<ul>
<li>il <em>contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R</em>.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a>, ossia il contributo mensile, pari allo 0,20% della retribuzione imponibile dei lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della QuIR;</li>
<li>il <em>contributo dello 0,30%</em> della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al <em>finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua</em>;</li>
<li><em>il contributo di solidarietà del 10%</em> sui versamenti destinati alla <em>previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;</em></li>
<li><em>il contributo di solidarietà del 5% per i lavoratori dello spettacolo</em> (di cui 2,50% a carico del datore di lavoro);</li>
<li><em>il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti dell&#8217;1,20%</em>, (di cui 0,60% a carico del datore di lavoro).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Stabilizzazione e trasformazione di contratti a termine</strong></p>
<p>L’Inps, ricordando che l’esonero contributivo triennale si applica anche ai casi di trasformazione e stabilizzazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato avvenuti nel corso del 2015, fa presente che la legge Fornero n. 92/2012 ha previsto per questi casi un incentivo, ossia la restituzione del contributo addizionale pari all’1,4% per finanziare la NASpI (ex AspI), introdotto dalla stessa legge a carico di datori di lavoro che stipulino contratti a termine<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>.</p>
<p>Tale restituzione è integrale nel caso di trasformazione del contratto a termine, nonché nel caso di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza; mentre, nel caso di stabilizzazione entro i 6 mesi successivi alla scadenza del termine, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità pari al periodo trascorso tra la scadenza del contratto e l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari.</em></strong></p>
<p>Ribadito che l’esonero spetta per quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi, non sono stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in presenza di tutte le altre condizioni di legge, l’Ente previdenziale fornisce chiarimenti in ordine alle seguenti situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità.</p>
<ol>
<li><em>Lavoro all’estero</em>: l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo.</li>
<li><em>Lavoro part-time</em>: è possibile fruire dell’esonero anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad due rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la stessa. Qualora, infatti, le date non coincidessero non sarebbe possibile riconoscere il diritto all’incentivo al secondo datore di lavoro che stipula il contratto part-time in data successiva al primo.</li>
<li><em>Mancato superamento del periodo di prova e dimissioni del lavoratore: </em>qualora un precedente rapporto di lavoro, intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione aspirante all’incentivo, venga risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni da parte del lavoratore, non è possibile riconoscere il diritto all’esonero. Nel caso specifico dell’istituto del periodo di prova, l’Inps, pur riconoscendo nel superamento di tale periodo la condizione a cui è sottoposto il rapporto di lavoro, motiva l’esclusione con la considerazione che il rapporto di lavoro instaurato era pur sempre, in origine, a tempo indeterminato.</li>
<li><em>Cambi di appalto di servizi: </em>l’incentivo non spetta per quei lavoratori titolari di un contratto a tempo indeterminato nei casi in cui la contrattazione collettiva preveda, per i casi di cessazione dell&#8217;appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l&#8217;assunzione degli stessi da parte dell&#8217;impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.</li>
<li><em>Cessione del contratto: </em>nel caso di cessione del contratto a tempo indeterminato, il diritto all’incentivo passa in capo al cessionario che fruirà dell’esonero per il periodo residuo non goduto dal datore di lavoro cedente. Ciò perchè non vi è risoluzione del rapporto di lavoro, che invece continua senza soluzione di continuità, ma solo una variazione soggettiva dello stesso.</li>
<li><em>Trasferimento di azienda: </em>anche in questa ipotesi il diritto alla fruizione della parte residua è riconosciuta al cessionario poichè il rapporto di lavoro prosegue con quest’ultimo ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Lavoro intermittente a tempo indeterminato</strong></p>
<p>Una ulteriore condizione posta dalla Legge di Stabilità 2015 per poter fruire dell’esonero è che nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge stessa (1.10.2014 &#8211; 31.12.2014), il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllata o a questi collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. Con riguardo a lavoro intermittente l’Inps aveva già affermato che non costituiva un ostacolo alla fruizione dell’esonero, pur se stipulato a tempo indeterminato; ciò in virtù della ratio della norma, ossia la promozione di forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa, principio non rinvenibile, appunto, nella tipologia del lavoro intermittente, concepito allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua. In considerazione di ciò, e relativamente alla condizione suddetta, il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.2014 &#8211; 31.12.2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro, o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato, potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legittimanti, alla fruizione dell’esonero triennale.</p>
<p><strong>Precedente rapporto agevolato</strong></p>
<p>L’Inps ricorda, infine, la condizione di natura antielusiva, sempre ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, secondo cui il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume. L’esonero è escluso anche nel caso in cui l’agevolazione sia stata usufruita da una società controllata dal datore di lavoro o questi collegata, o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.</p>
<p><strong><em>Durata dello sgravio</em></strong></p>
<p>Come è noto, il beneficio dell’esonero viene riconosciuto per una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione che, ricordiamo, deve avvenire nel corso dell’anno 2015 (salvo proroga con nuove condizioni ad opera della imminente nuova Legge di Stabilità per l’anno 2016, come sopra indicato).</p>
<p>l’Inps specifica che il termine del periodo di godimento dell’agevolazione può essere differito per effetto della sospensione della prestazione lavorativa nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.</p>
<p>Infine, nel caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.</p>
<p><strong><em>Coordinamento con altri incentivi</em></strong></p>
<p><strong>Assunzione di over 50 e donne</strong></p>
<p>L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Al riguardo, l’Inps ricorda che l’esonero contributivo non è cumulabile, ad esempio, con la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, prevista dalla Legge n. 92/2012, a seguito dell’assunzione di:</p>
<ul>
<li>lavoratori ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi;</li>
<li>donne residenti in aree svantaggiate, ovvero appartenenti ad una professione o ad un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;</li>
<li>donne infracinquantenni che risiedono in un’area non svantaggiata, che non esercitino una professione né siano impiegate in un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.</li>
</ul>
<p>Nei casi suddetti viene specificato che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero per 36 mesi per la trasformazione a tempo indeterminato.</p>
<p><strong>Assunzione di lavoratori in mobilità</strong></p>
<p>Analogamente è possibile assumere a temine dalla liste di mobilità con gli incentivi previsti dall’art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991 (quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti, nel limite di 12 mesi) e, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, dell’esonero contributivo triennale per 36 mesi. Viene specificato che dopo la trasformazione a tempo indeterminato, se il datore di lavoro opta per il regime di contribuzione agevolato (quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti) riconosciuto per ulteriori 12 mesi dall’art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991, non può in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.</p>
<p>Diversamente l’esonero contributivo triennale è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, ed in particolare con l’incentivo economico (50% dell’indennità di mobilità) previsto per le aziende che, senza esservi tenute in base al diritto di precedenza, assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o trasformano a tempo pieno e indeterminato un rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi instaurato con detti lavoratori.</p>
<p><strong>Altri casi di cumulabilità</strong></p>
<p>Si ricorda che l’esonero è cumulabile con gli altri incentivi che assumono natura economica, fra i quali:</p>
<ul>
<li>il contributo riconosciuto da Regioni e Province autonome per i costi salariali per l’assunzione dei <em>lavoratori disabili</em> (art. 13, della legge n. 68/1999);</li>
<li>l’incentivo all’assunzione di <em>beneficiari del trattamento ASpI e NASpI</em>, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento (art. 2, comma 10-bis, Legge n. 92/2012);</li>
<li>l’incentivo inerente il <em>“Programma Garanzia Giovani”</em> per le assuzioni con contratto a tempo determinato (di durata almeno di 6 mesi), a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Esonero contributivo nelle ipotesi di variazioni societarie</em></strong></p>
<p>In tema di variazioni societarie è, invece, intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarendo, nello specifico, come la disciplina dell’esonero debba essere applicata alla fattispecie della fusione per incorporazione qualora l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016.</p>
<p>Il Ministero, innanzitutto, richiama il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “<em>si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità</em>”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato; il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono <em>ope legis</em> con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi.</p>
<p>Ciò premesso, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti dall’incentivo dell’esonero, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso, pertanto, il cessionario incorporante gode del diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo riconosciuto in precedenza alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Qu.I.R.:  Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sono esclusi i contratti di apprendistato e i contratti a termine stipulati per sostituzione di  lavoratori assenti e per  lo  svolgimento  delle attività  stagionali di  cui  al  decreto  del   Presidente   della Repubblica  7  ottobre  1963,  n.  1525,  nonché,  per   i   periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al  31  dicembre  2015,  di quelle definite  dagli  avvisi  comuni  e  dai  contratti  collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre  2011  dalle  organizzazioni dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  comparativamente più rappresentative.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/esonero-contributivo/">Esonero Contributivo</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Collocamento Obbligatorio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 14:29:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il Decreto Legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, introduce delle novità in materia di: inserimento mirato delle persone con disabilità (collocamento obbligatorio); costituzione e gestione del rapporto di lavoro; salute e sicurezza sul lavoro; sistema sanzionatorio. Nella presente informativa esporremo le modifiche apportate alla legge n. 68/1999 che disciplina il collocamento obbligatorio, Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, introduce delle novità in materia di:</p>
<ul>
<li>inserimento mirato delle persone con disabilità (collocamento obbligatorio);</li>
<li>costituzione e gestione del rapporto di lavoro;</li>
<li>salute e sicurezza sul lavoro;</li>
<li>sistema sanzionatorio.</li>
</ul>
<p>Nella presente informativa esporremo le modifiche apportate alla legge n. 68/1999 che disciplina il collocamento obbligatorio, rinviando alla successiva informativa la trattazione degli altri argomenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Inserimento mirato delle persone con disabilità</em></strong><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong>Linee guida</strong></p>
<p>È previsto che, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto in esame (quindi entro la fine del mese di marzo 2016), il Ministero del Lavoro definirà, con uno o più decreti, le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, nel rispetto dei princìpi individuati dallo stesso decreto tra cui rientra l’istituzione di un <em>responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro</em>.</p>
<p><strong>Campo di applicazione</strong></p>
<p>Viene esteso l’ambito di applicazione della Legge n. 68/1999 ai lavoratori che percepiscono l&#8217;assegno di invalidità per accertamento da parte dell&#8217;Inps di una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, a causa di infermità fisica o mentale. Tale grado di invalidità è, infatti, superiore a quello minimo necessario per l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio (pari al 45%).</p>
<p><strong>Assunzioni obbligatorie &#8211; Quote di riserva</strong></p>
<p>Dal 1° gennaio 2017, l’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti non è più subordinata all’effettuazione di una “nuova assunzione”, intendendo per tale quella che risulta “aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio” e che, pertanto, realizza un effettivo incremento dell’organico aziendale.</p>
<p>Ciò significa che l’obbligo di assunzione del disabile troverà applicazione contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori computabili e non più dal 16° lavoratore assunto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Criteri di computo della quota di riserva</strong></p>
<p>È inserita una nuova disposizione la quale prevede che i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio, siano computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n.915/78, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi</strong></p>
<p>È stata riscritta la norma, poco chiara, relativa alla procedura di esonero dei datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. L’esonero totale dall’obbligo di assunzione di disabili sulla base di un’autocertificazione del datore di lavoro è automatica a fronte del pagamento di un contributo di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto, da effettuare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili secondo le modalità che saranno definite dal Ministero del Lavoro.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Modalità delle assunzioni obbligatorie</strong></p>
<p>Il decreto innanzitutto precisa che l’assunzione delle persone disabili può avvenire con le seguenti modalità:</p>
<ul>
<li>richiesta nominativa, indicando cioè agli uffici competenti il nome del lavoratore del quale si richiede l’avviamento, oppure</li>
<li>stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11 della Legge n. 68/1999.</li>
</ul>
<p>La novità consiste nel fatto che l’assunzione per chiamata nominativa, fino ad oggi limitata ad alcune aziende, viene estesa a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dal numero degli occupati.</p>
<p>Viene inoltre introdotta la possibilità di far precedere la richiesta nominativa con la richiesta di pre-selezione, al servizio competente, delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica occasione di lavoro in base alle qualifiche concordate, ferma restando, per il datore di lavoro, la facoltà di scelta all’interno delle candidature.</p>
<p>Nel caso in cui non si proceda all’assunzione secondo le modalità suddette, entro il termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l&#8217;ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Elenchi e graduatorie</strong></p>
<p>Le persone disabili iscritte nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento obbligatorio della provincia di appartenenza, può iscriversi nell&#8217;elenco di altro servizio di altra provincia, previa cancellazione dall&#8217;elenco di provenienza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Richieste di avviamento</strong></p>
<p>Il decreto dispone l’istituzione, nella Banca dati politiche attive e passive (art. 8, DL n. 76/2013), di una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni relative ai datori di lavoro obbligati ed ai lavoratori interessati, al fine di razionalizzare la raccolta dei dati sul collocamento mirato, semplificare gli adempimenti e rafforzare i controlli.</p>
<p>La suddetta “Banca dati” è alimentata, in particolare, dall’INPS, dall’INAIL e dalle Regioni/Province autonome.</p>
<p>I datori di lavoro trasmetteranno alla nuova “Banca dati del collocamento mirato” il prospetto informativo telematico dei lavoratori disabili in servizio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Convenzioni di inserimento lavorativo</strong></p>
<p>Alla scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 12bis<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> della L. N. 68/1999, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla legge stessa, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può, tra l’altro, assumere il disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, ormai non più legata alla classe dimensionale. In tal caso si potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nei limiti delle disponibilità previste, ma senza più diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Incentivi alle assunzioni</strong></p>
<p>Il decreto interviene sugli incentivi previsti per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità, incrementando la loro misura e limitando il periodo di concessione degli stessi.</p>
<p>Più precisamente, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016, sia in caso di chiamata diretta sia con convenzione, è prevista l’erogazione, per un periodo di 36 mesi, di un incentivo pari al:</p>
<ul>
<li>70% (in precedenza 60%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978;</li>
<li>35% (in precedenza 25%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un soggetto con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978.</li>
</ul>
<p>Inoltre, viene previsto un incentivo per 60 mesi pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%:</p>
<ul>
<li>con contratto a tempo indeterminato, oppure</li>
<li>con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi (per tutta la durata dello stesso).</li>
</ul>
<p>L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è riconosciuto dall’INPS, in base alle risorse disponibili, secondo l’ordine di presentazione delle apposite domande telematiche. Pertanto, l’incentivo viene erogato direttamente dall’INPS e non più per il tramite delle Regioni/Province autonome al datore di lavoro.</p>
<p>L’incentivo sarà fruibile anche dai datori di lavoro privati che, pur non essendovi tenuti, assumano lavoratori disabili e ne facciano domanda.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ai sensi dell’art. 12 bis della legge n. 68/99, i datori di lavoro privati, obbligati ad assumere persone con disabilità, definiti “soggetti conferenti” possono stipulare una convenzione con i Centri per l’impiego e una cooperativa sociale di tipo B o un’impresa sociale o altro datore di lavoro privato (anche non obbligato), definiti “soggetti destinatari”. In virtù di tale convenzione il solo lavoratore con disabilità che presenti particolare caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, è assunto dai soggetti destinatari, che si impegnano, per almeno tre anni, ad averlo alle loro dipendenze a fronte dell’obbligo da parte del datore di lavoro obbligato di affidar loro commesse per un ammontare non inferiore alla copertura dei costi, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti  dall’applicazione della parte normativa e contributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/collocamento-obbligatorio/">Collocamento Obbligatorio</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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