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	<title>Malattia - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Malattia - Birtolo &amp; Partners</title>
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		<title>LA SORVEGLIANZA SANITARIA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 00:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Malattia]]></category>
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					<description><![CDATA[LA SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO La sorveglianza sanitaria è disciplinata dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 41, D. Lgs. 81/2008) ed è l’insieme delle misure finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>LA SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO</p>
<p>La sorveglianza sanitaria è disciplinata dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 41, D. Lgs. 81/2008) ed è l’insieme delle misure finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai rischi professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.</p>
<p>Nelle attività in cui sono presenti rischi in grado di causare danni alla salute o di generare malattie professionali, il datore di lavoro nomina il medico competente; insieme collaborano alla stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR) mediante il quale vengono individuate ed elencate le criticità per la salute presenti nelle varie fasi di lavoro ed indicate le misure di prevenzione e protezione.</p>
<p>L’obbligo della sorveglianza sanitaria sorge:</p>
<ul>
<li>nei casi previsti dalla normativa vigente,</li>
<li>qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute del lavoratore stesso, in quanto suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta; in tal caso, la richiesta può pervenire da tutti i lavoratori e non solo da quelli già sottoposti a sorveglianza sanitaria.</li>
</ul>
<p>Se previsto dal DVR o dal Dlgs 81/2008, il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari in quanto soggetto attivo del processo di sicurezza. Sono soggetti alla sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori e i soggetti equiparati ai lavoratori (es. soci lavoratori di cooperativa e i soci di società per prestavo attività per conto della società), esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Relativamente agli apprendisti le visite obbligatorie specifiche sono state abrogate, restano in vigore le seguenti casistiche:</p>
<ol>
<li>visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;</li>
<li>visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; la periodicità, se non prevista dalla relativa normativa, di norma viene stabilita una volta l’anno, oppure stabilita con cadenza diversa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;</li>
<li>visita medica su richiesta del lavoratore, come suddetto;</li>
<li>visita medica in occasione del cambio della mansione, se quest’ultima attiene funzioni c;</li>
<li>visita medica precedente alla ripresa del lavoro, ossia a seguito di assenza, sia per motivi di salute, sia per infortunio, di durata superiore a 60 giorni consecutivi;</li>
<li>visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, ad esempio, nei casi di esposizione ad agenti chimici, amianto, radiazioni ionizzanti; per agenti cancerogeni e biologici è necessario che il medico competente informi il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.</li>
</ol>
<p>La visita medica preventiva è obbligatoria:</p>
<ul>
<li>se le mansioni a cui deve essere adibito il lavoratore presentano dei rischi particolari e comportano l’obbligo di sorveglianza sanitaria<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>;</li>
<li>per i lavoratori al di sotto dei 18 anni; i minori, rispetto agli altri lavoratori, sono soggetti alla sorveglianza specifica per il rischio rumore.</li>
</ul>
<p>Il datore di lavoro può richiedere la visita medica preventiva prima dell’assunzione al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica del lavoratore e l’assenza di controindicazioni al lavoro, in tal caso però gli accertamenti potranno essere eseguiti soltanto da un medico del lavoro del servizio pubblico (ASL) o di istituti specializzati di diritto pubblico (come i servizi di medicina del lavoro presso le università pubbliche).</p>
<p>È vietata la visita medica da parte del medico competente per accertare lo stato di gravidanza e in altri casi previsti dalla legge.</p>
<p>Le lavoratrici gestanti hanno però l’obbligo di informare il datore di lavoro del loro stato non appena accertato; per esse, infatti, il Testo Unico sulla maternità/paternità, stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi e insalubri previsti dalla legge stessa, pertanto, la lavoratrice dovrà essere spostata ad altre mansioni. Qualora lo spostamento non sia possibile, è possibile l’interdizione anticipata da lavoro, inoltre, è previsto il prolungamento dell’astensione fino al settimo mese di età del bambino nei casi più pericolosi.</p>
<p>Le visite mediche sono a spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuto necessario dal medico competente.</p>
<p>Come ha avuto modo di precisare il Ministero del Lavoro, anche se l’art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l’attività lavorativa, si ritiene evidente che l’effettuazione della visita sia funzionale all’attività lavorativa stessa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le ragioni produttive che ne richiedono lo svolgimento al di fuori dell’orario di lavoro; in quest’ultimo caso il lavoratore sarà considerato in servizio ai fini retributivi.</p>
<p>Il medico competente certifica l’esito della visita medica per iscritto, consegnandone copia al datore di lavoro ed al lavoratore. La certificazione potrà prevedere i seguenti responsi:</p>
<ul>
<li>idoneità;</li>
<li>idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;</li>
<li>inidoneità temporanea, con la precisazione della durata;</li>
<li>inidoneità permanente.</li>
</ul>
<p>Avverso i suddetti esiti, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio; il lavoratore, potrà dunque rivolgersi all&#8217;organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.</p>
<p>In caso di inidoneità, il datore di lavoro non può esporre il lavoratore ai rischi per i quali è stato sottoposto a visita medica occupandolo in altre mansioni, seppure inferiori nel rispetto dell’art. 2103 del c.c. In mancanza di mansioni alternative, l’inidoneità può essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro.</p>
<p>Le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla sorveglianza sanitaria, sono stati oggetto di recente pronuncia da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; quest’ultimo ha chiarito che la sorveglianza sanitaria diviene un obbligo ogniqualvolta la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore alla predetta sorveglianza.</p>
<p>La sanzione per omessa sorveglianza sanitaria è da applicare in caso di violazione dei seguenti obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, art. 18 (obblighi del datore di lavoro e dirigente), comma 1:</p>
<ul>
<li>valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);</li>
<li>obbligo della sorveglianza sanitaria previsto espressamente dalla norma;</li>
<li>riscontro in sede ispettiva di adibizione del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche) alla specifica mansione in assenza di giudizio di idoneità espresso in sede ispettiva. In tal caso risulta evidente, a parere dell’Ispettorato, il difetto di  vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.</li>
</ul>
<p>In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs n. 81/2008 per quanto concerne la competenza alla vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Ispettorato ha chiarito che qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> A titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi (MMC), videoterminali (VDT), rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto, agenti biologici, ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario, radiazioni ionizzanti.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/la-sorveglianza-sanitaria/">LA SORVEGLIANZA SANITARIA</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>OBBLIGHI DEL LAVORATORE IN CASO DI RIDUZIONE DEL PERIODO DI MALATTIA E RIENTRO ANTICIPATO AL LAVORO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2017 07:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[anticipato]]></category>
		<category><![CDATA[Malattia]]></category>
		<category><![CDATA[Obblighi]]></category>
		<category><![CDATA[riduzioni]]></category>
		<category><![CDATA[rientro]]></category>
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					<description><![CDATA[La trasmissione telematica del certificato di malattia da parte dei medici curanti permette di realizzare un flusso informativo certo e veloce sullo stato di incapacità temporanea al lavoro dei soggetti interessati. Questo flusso telematico, pertanto, consente di ottenere in tempo reale informazioni utili: da parte dell’Inps, ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali nei confronti Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La trasmissione telematica del certificato di malattia da parte dei medici curanti permette di realizzare un flusso informativo certo e veloce sullo stato di incapacità temporanea al lavoro dei soggetti interessati. Questo flusso telematico, pertanto, consente di ottenere in tempo reale informazioni utili:</p>
<ul>
<li>da parte dell’Inps, ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali nei confronti dei lavoratori in malattia;</li>
<li>da parte dei datori di lavoro, i quali, mediante i servizi on line messi a disposizione dall’Inps stesso, possono conoscere tempestivamente le informazioni circa la durata e la natura della malattia dei propri dipendenti e gestirne gli aspetti retributivi e previdenziali.</li>
</ul>
<p>Si comprende, dunque, quanto sia importante che gli stessi medici curanti osservino l’obbligo della trasmissione telematica, obbligo la cui inosservanza costituisce non solo una violazione della normativa vigente ma anche un illecito disciplinare, fatti salvi i casi, naturalmente, di impedimenti tecnici di trasmissione che costringono il medico al rilascio del certificato cartaceo, con conseguente obbligo in capo al lavoratore di far recapitare al proprio datore di lavoro il certificato che lo riguarda.</p>
<p>Con un recente intervento l’Inps ha fornito importanti indicazioni riguardo agli obblighi, per il lavoratore ed il datore di lavoro, in caso di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato di malattia in quanto, spesso, non si provvede alla rettifica del certificato medico in corso.</p>
<p><em>Prognosi riportata nel certificato</em></p>
<p>L’Inps, innanzitutto, sottolinea che tutte le informazioni contenute nel certificato telematico, rivestono peculiare e specifica importanza e fra queste, in modo ancora più particolare, la data di fine prognosi che, in assenza di ulteriore certificazione, costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione economica di malattia. Dal punto di vista più tecnico, ossia quello del medico certificatore che, in base al suo giudizio, formula la diagnosi, tale data costituisce una “previsione” sul decorso clinico e sull’esito dello stato patologico riportato in diagnosi. Pertanto, sulla base del decorso più lento o più rapido dell’evento morboso, la data di fine prognosi è suscettibile rispettivamente di un prolungamento o di una riduzione del periodo previsto.</p>
<p>Nell’ipotesi di un prolungamento dello stato di malattia, il lavoratore provvede diligentemente all’obbligo di farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia.</p>
<p>Allo stesso modo, nel caso di una guarigione anticipata, l’interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.</p>
<p>Al riguardo l’Inps evidenzia che tale comportamento non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori e conseguentemente ha fornito alcune indicazioni sulla base della normativa vigente che di seguito esponiamo.</p>
<p><strong>Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro</strong></p>
<p>L’Ente previdenziale precisa che in caso di guarigione anticipata il lavoratore ha l’obbligo di rettificare la data di fine prognosi, obbligo che ha nei confronti sia del  datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps considerato che, mediante la semplice presentazione del certificato di malattia e senza necessità di ulteriore domanda, al lavoratore viene riconosciuta la prestazione previdenziale a carico dell’Istituto.</p>
<p>Più precisamente:</p>
<ul>
<li>il datore di lavoro, in presenza di un certificato medico ancora in corso, non potrà consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa; ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro, infatti, il datore di lavoro si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro;</li>
<li>il lavoratore ha l’obbligo di prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata;</li>
<li>il lavoratore è tenuto a garantire la massima collaborazione e correttezza verso l’Istituto previdenziale che, a fronte della presentazione del certificato di malattia, anche se in modalità telematica da parte del proprio medico curante, si obbliga in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti a riconoscere la relativa indennità economica.</li>
</ul>
<p>La rettifica deve essere richiesta allo stesso medico che aveva redatto il certificato con la prognosi più lunga e deve essere tempestiva, cioè è necessario che intervenga prima del rientro anticipato al lavoro, ciò anche nel caso in cui il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio di Contact Center per la presentazione dei certificati di malattia on line. Il medico curante che ha redatto il certificato apporterà la rettifica richiamando il certificato medesimo, immettendo nel flusso telematico l’informazione che verrà così acquisita e utilizzata ai propri fini istituzionali dall’Inps. A sua volta l’Istituto la mette a disposizione dei datori di lavoro mediante i servizi on line disponibili sul proprio sito.</p>
<p>Nei casi di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato immediatamente all’Inps e al datore di lavoro.</p>
<p><strong>Provvedimenti sanzionatori</strong></p>
<p>In assenza di rettifica del certificato di malattia a seguito di riduzione del periodo di prognosi, è possibile che l’Inps venga a conoscenza del rientro anticipato al lavoro del dipendente in malattia in occasione di visite di controllo domiciliare disposte d’ufficio, a fronte evidentemente del consenso del datore di lavoro.</p>
<p>Al riguardo l’Inps evidenzia come tale comportamento determini delle conseguenze sanzionatorie, in quanto, nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa,</p>
<p>verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella seguente misura:</p>
<ul>
<li>100% dell&#8217;indennità per massimo 10 giorni, in caso di prima assenza;</li>
<li>50% dell&#8217;indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza;</li>
<li>100% dell&#8217;indennità dalla data della 3° assenza.</li>
</ul>
<p>Al riguardo l’Inps precisa che la la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa che viene, pertanto, considerata una dichiarazione di fatto della fine della prognosi originariamente certificata.</p>
<p>Comunque, il lavoratore non trovato alla visita di controllo domiciliare ed invitato a visita ambulatoriale, dovrà ugualmente produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>Luigi Birtolo</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/obblighi-del-lavoratore-in-caso-di-riduzione-del-periodo-di-malattia-e-rientro-anticipato-al-lavoro/">OBBLIGHI DEL LAVORATORE IN CASO DI RIDUZIONE DEL PERIODO DI MALATTIA E RIENTRO ANTICIPATO AL LAVORO</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Comunicazione  Telematica delle Dimissioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 15:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie Contrattuali]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dimissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Malattia]]></category>
		<category><![CDATA[Preavviso]]></category>
		<category><![CDATA[Telematiche]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 12 marzo 2016 è pienamente operativa la nuova procedura telematica di comunicazione (o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, introdotta dal Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act n. 151/2015 e disciplinato, negli aspetti tecnici ed operativi, dal decreto del Ministero del Lavoro adottato il 15 dicembre 2015. Il Ministero del lavoro è intervenuto Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal<strong> 12 marzo</strong> <strong>2016</strong> è pienamente operativa la nuova procedura telematica di comunicazione (o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, introdotta dal Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act n. 151/2015 e disciplinato, negli aspetti tecnici ed operativi, dal decreto del Ministero del Lavoro adottato il 15 dicembre 2015.</p>
<p>Il Ministero del lavoro è intervenuto nuovamente per dare alcune risposte alle domande di chiarimento più frequenti che gli operatori del mercato del lavoro hanno posto al fine di una più corretta applicazione delle norme e che evidenziamo di seguito.</p>
<p><strong><em>Soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione telematica</em></strong></p>
<p>Il Ministero chiarisce che sono tenuti ad utilizzare la procedura telematica di comunicazione delle dimissioni/risoluzioni consensuali anche:</p>
<ul>
<li>le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento fino a un anno dalla pubblicazione stessa;</li>
<li>i lavoratori che presentano le proprie dimissioni perchè hanno raggiunto i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata;</li>
<li>i lavoratori con contratto a tempo determinato.</li>
</ul>
<p><strong><em>Soggetti esclusi dal rispetto della comunicazione telematica</em></strong></p>
<p>Non sono, invece, tenuti ad effettuare la comunicazione in esame, in quanto non rientranti nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, i seguenti soggetti:</p>
<ul>
<li>i collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato;</li>
<li>i soggetti che svolgono un tirocinio in caso di interruzione anticipata dello stesso.</li>
</ul>
<p><strong><em>Data di decorrenza delle dimissioni</em></strong></p>
<p>Il Ministero al riguardo ha chiarito che la data di decorrenza delle dimissioni o risoluzione consensuale che dovrà essere indicata nel modulo telematico, decorso il periodo di preavviso, coincide con il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.</p>
<p><strong><em>Periodo di preavviso</em></strong></p>
<p><em>Accordo per la modifica del periodo di preavviso</em></p>
<p>Può accadere che il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso spostando, quindi, la data di decorrenza che è stata indicata nel modello telematico, e che siano passati i 7 giorni utili per revocare le dimissioni ed effettuare una nuova comunicazione per variare la data di cessazione. Il Ministero evidenzia in tal caso che la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando, quindi, alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro o intermediario indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente per correggere la nuova data di decorrenza concordata con il datore di lavoro.</p>
<p><strong><em>Malattia durante il preavviso</em></strong></p>
<p>Nel caso in cui, trascorsi sempre i 7 giorni utili per la revoca delle dimissioni e per un nuova comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà.</p>
<p>Anche in questo caso si dovrà indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata nella comunicazione al Centro per l’Impiego è del resto comprovata dallo stato di malattia del lavoratore stesso.</p>
<p><strong><em>Erronea indicazione del preavviso</em></strong></p>
<p>Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, sarà la comunicazione di cessazione al Centro per l’Impiego ad indicare la data esatta di effettiva estinzione del rapporto di lavoro.</p>
<p>Ciò perchè la procedura telematica interviene sulle modalità di manifestazione della volontà, la quale non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione.</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/comunicazione-telematica-delle-dimissioni/">Comunicazione  Telematica delle Dimissioni</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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