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	<title>Salute - Birtolo &amp; Partners</title>
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	<description>Consulenti del lavoro</description>
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	<title>Salute - Birtolo &amp; Partners</title>
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		<title>IL DECRETO RILANCIO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 07:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Di seguito le principali novità in materia di lavoro, famiglia, imprese introdotte dal DL Rilancio pubblicato il 19 maggio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale. (Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”)   MISURE SUL Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito le principali novità in materia di lavoro, famiglia, imprese introdotte dal DL Rilancio pubblicato il 19 maggio 2020 sulla <em>Gazzetta Ufficiale</em>. (Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020 recante “<em>Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonché di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em>”)</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><u>MISURE SUL LAVORO</u></strong></li>
</ol>
<p><em><u> </u></em></p>
<p>REDDITO DI EMERGENZA/REM (art.82 )</p>
<p>Tale norma introduce il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 (“Rem”), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate all’Inps entro il termine del mese di giugno 2020.</p>
<p>Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari  in possesso cumulativamente al momento delle domanda di determinati requisiti fra i quali: un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né con le indennità di cui agli articoli 84 e 85del  decreto-legge Rilancio in esame. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>AIUTI PUBBLICI PER I SALARI  (art.60 )</p>
<p>L’articolo prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni alle imprese per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.</p>
<p>Vengono precisate le condizioni di concessione degli aiuti pubblici  e viene stabilito che la sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. Inoltre la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario. Tali aiuti, inoltre, non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale (ammortizzatori sociali)  come quindi previsti dal DL 148/2015 e/o dagli art. da 19 a 22 del DL 18/2020 cd. Salva Italia convertito con L. 27/2020</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PROROGA DELLO STOP AI LICENZIAMENTI  (art.80 )</p>
<p>La norma in esame reca modifiche all’articolo 46 del detto DL 18/2020  in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, portando a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il licenziamento  purché contestualmente faccia richiesta dei trattamenti di cassa integrazione salariale/ammortizzatori  di cui agli artt. Da 19 a 22 del DL Cura Italia decorrenti dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PROROGA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO (art.68 )</p>
<p>I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19 possono fruire di tali ammortizzatori sociali per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22 ter introdotto ora nel DL 18/2020 (cd. Cura Italia) Stesse previsioni valgono, ai sensi dell’art. 69, per le aziende che già si trovavano in Cassa integrazione straordinaria non in deroga. Per i lavoratori dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo è possibile fruire di tali quattro settimane aggiuntive anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020. E’ previsto un rifinanziamento di tali ammortizzatori sociali</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PROROGA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IN DEROGA (art.70 )</p>
<p>Anche in questo caso è stabilito che i datori di lavoro che rientrano nelle categorie a cui spetta tale ammortizzatore (come previsto dall’art. 22 del DL Cura Italia) possono  fruirne per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso.</p>
<p>È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. E’ previsto un rifinanziamento di tale ammortizzatore sociale</p>
<p>Si prevede inoltre (nel nuovo art. 22 quater ora introdotto nel DL 18/2020)  che l’ammortizzatore, per  i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciute dalle Regioni, è concesso dall’Inps a cui va direttamente inviata da parte del datore di lavoro la relativa domanda. (Resta la competenza  del Ministero per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni.)  La domanda va trasmessa ad Inps decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del DL in esame. L’inps che autorizza le domande dispone l’anticipazione del pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito poi della trasmissione completa dei dati da parte dell’azienda Inps provvederà  al pagamento del trattamento residuo (o al recupero dei trattamenti indebitamente anticipati) .</p>
<p>Inoltre è previsto che i datori di lavoro che abbiano già richiesto il pagamento diretto dell’ammortizzatore per sospensioni/riduzioni di attività -già autorizzate- che abbiano avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, comunichino all’Inps i dati per il pagamento (ove non già comunicate) entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Peraltro questa stessa procedura di anticipazione/pagamento, si applica anche alla cig e assegni ex artt. da 19 a 21 del DL Cura Italia presentate a partire dal trentesimo giorno dopo l’entrata in vigore del presente DL Rilancio</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI E DIS- COLL (art.92 )</p>
<p>L’ intervento reca disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel presente decreto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE (art.93)</p>
<p>L’intervento introduce la possibilità, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato -in essere alla data del 23 febbraio 2020- anche in assenza delle condizioni disciplinate dall’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015 e quindi anche in assenza delle previste causali di legge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MISURE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (art.83 )</p>
<p>La norma, in materia di attuazione delle previsioni per la sorveglianza sanitaria  datoriale eccezionale connessa all’emergenza Covid 19, stabilisce  anche che i datori di lavoro non tenuti alla nomina del Medico Competente, ferma la possibilità di nominarne uno, possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale in esame ai Servizi Territoriali dell’Inail che vi provvederà con i propri medici del lavoro.</p>
<p>L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi della previsione in esame, in relazione alla situazione emergenziale, non può comunque in nessun caso giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BONUS AUTONOMI (art.84 )</p>
<p>L’articolo prevede  nuove indennità per i lavoratori autonomi danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
<p>In particolare, per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.</p>
<p>Per i liberi professionisti titolari di P. Iva iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (vale a dire: riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.</p>
<p>Per i lavoratori autonomi  iscritti alle Gestione  speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro è riconosciuta un a pari indennità per il mese di maggio 2020.</p>
<p>Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un&#8217;indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.</p>
<p>Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.  Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un&#8217;indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li><strong><u>MISURE PER LE FAMIGLIE</u></strong></li>
</ol>
<p>BONUS, DETRAZIONE, PERMESSI (art.85 e 83 )</p>
<p>E’ prevista un’indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro, non destinatari di altre indennità, non titolari di pensioni. Tale indennità non è cumulabile con le varie altre indennità riconosciute ai sensi delle previsioni delle norme dettate per l’emergenza  Covid 19. L’indennità è erogata da Inps in un’unica soluzione</p>
<p>In materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato è esteso a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.</p>
<p>L’art.73 reca modifiche all’articolo 24 del DL 18/2020, in materia di permessi retribuiti ex legge n. 104/92, portandoli a dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.</p>
<p>E’ inoltre portato da 600 a 1200 euro il limite massimo per il pagamento di servizi di baby sitter o servizi assimilati</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LAVORO AGILE (art.90 )</p>
<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo  familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di  sostegno  al reddito in caso di sospensione o cessazione dell&#8217;attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di  svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.  La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.</p>
<p>I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del lavoro, in via telematica, i lavoratori occupati in modalità agile e la data di cessazione di tale prestazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li><strong><u>MISURE PER LE IMPRESE</u></strong></li>
</ol>
<p>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art.25 )</p>
<p>Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</p>
<p>L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AFFITTI DELLE PMI (art.28 )</p>
<p>Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell&#8217;ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all&#8217;esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.</p>
<p>Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL&#8217;IRAP(art.24 )</p>
<p>Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CREDITO D&#8217;IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art.120 )</p>
<p>In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Il credito d&#8217;imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE (art.30)</p>
<p>L’intervento normativo, prevede che l’Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di: a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione b)Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI</p>
<p>(art.126 )</p>
<p>L’intervento normativo proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d&#8217;impresa, arte o professione e degli enti non commerciali,  aventi i requisiti previsti dall’articolo 18 del decreto legge 8</p>
<p>aprile 2020, n. 23. La norma prevede, altresì, che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO (art.181)</p>
<p>Con la norma si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.</p>
<p>Il comma 2 prevede che a decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160 del 2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642 del 1972.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/il-decreto-rilancio/">IL DECRETO RILANCIO</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>LA SORVEGLIANZA SANITARIA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 00:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa sul Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Malattia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
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					<description><![CDATA[LA SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO La sorveglianza sanitaria è disciplinata dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 41, D. Lgs. 81/2008) ed è l’insieme delle misure finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>LA SORVEGLIANZA SANITARIA ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO</p>
<p>La sorveglianza sanitaria è disciplinata dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 41, D. Lgs. 81/2008) ed è l’insieme delle misure finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai rischi professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.</p>
<p>Nelle attività in cui sono presenti rischi in grado di causare danni alla salute o di generare malattie professionali, il datore di lavoro nomina il medico competente; insieme collaborano alla stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR) mediante il quale vengono individuate ed elencate le criticità per la salute presenti nelle varie fasi di lavoro ed indicate le misure di prevenzione e protezione.</p>
<p>L’obbligo della sorveglianza sanitaria sorge:</p>
<ul>
<li>nei casi previsti dalla normativa vigente,</li>
<li>qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute del lavoratore stesso, in quanto suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta; in tal caso, la richiesta può pervenire da tutti i lavoratori e non solo da quelli già sottoposti a sorveglianza sanitaria.</li>
</ul>
<p>Se previsto dal DVR o dal Dlgs 81/2008, il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari in quanto soggetto attivo del processo di sicurezza. Sono soggetti alla sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori e i soggetti equiparati ai lavoratori (es. soci lavoratori di cooperativa e i soci di società per prestavo attività per conto della società), esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Relativamente agli apprendisti le visite obbligatorie specifiche sono state abrogate, restano in vigore le seguenti casistiche:</p>
<ol>
<li>visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;</li>
<li>visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; la periodicità, se non prevista dalla relativa normativa, di norma viene stabilita una volta l’anno, oppure stabilita con cadenza diversa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;</li>
<li>visita medica su richiesta del lavoratore, come suddetto;</li>
<li>visita medica in occasione del cambio della mansione, se quest’ultima attiene funzioni c;</li>
<li>visita medica precedente alla ripresa del lavoro, ossia a seguito di assenza, sia per motivi di salute, sia per infortunio, di durata superiore a 60 giorni consecutivi;</li>
<li>visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, ad esempio, nei casi di esposizione ad agenti chimici, amianto, radiazioni ionizzanti; per agenti cancerogeni e biologici è necessario che il medico competente informi il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.</li>
</ol>
<p>La visita medica preventiva è obbligatoria:</p>
<ul>
<li>se le mansioni a cui deve essere adibito il lavoratore presentano dei rischi particolari e comportano l’obbligo di sorveglianza sanitaria<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>;</li>
<li>per i lavoratori al di sotto dei 18 anni; i minori, rispetto agli altri lavoratori, sono soggetti alla sorveglianza specifica per il rischio rumore.</li>
</ul>
<p>Il datore di lavoro può richiedere la visita medica preventiva prima dell’assunzione al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica del lavoratore e l’assenza di controindicazioni al lavoro, in tal caso però gli accertamenti potranno essere eseguiti soltanto da un medico del lavoro del servizio pubblico (ASL) o di istituti specializzati di diritto pubblico (come i servizi di medicina del lavoro presso le università pubbliche).</p>
<p>È vietata la visita medica da parte del medico competente per accertare lo stato di gravidanza e in altri casi previsti dalla legge.</p>
<p>Le lavoratrici gestanti hanno però l’obbligo di informare il datore di lavoro del loro stato non appena accertato; per esse, infatti, il Testo Unico sulla maternità/paternità, stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi e insalubri previsti dalla legge stessa, pertanto, la lavoratrice dovrà essere spostata ad altre mansioni. Qualora lo spostamento non sia possibile, è possibile l’interdizione anticipata da lavoro, inoltre, è previsto il prolungamento dell’astensione fino al settimo mese di età del bambino nei casi più pericolosi.</p>
<p>Le visite mediche sono a spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuto necessario dal medico competente.</p>
<p>Come ha avuto modo di precisare il Ministero del Lavoro, anche se l’art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l’attività lavorativa, si ritiene evidente che l’effettuazione della visita sia funzionale all’attività lavorativa stessa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le ragioni produttive che ne richiedono lo svolgimento al di fuori dell’orario di lavoro; in quest’ultimo caso il lavoratore sarà considerato in servizio ai fini retributivi.</p>
<p>Il medico competente certifica l’esito della visita medica per iscritto, consegnandone copia al datore di lavoro ed al lavoratore. La certificazione potrà prevedere i seguenti responsi:</p>
<ul>
<li>idoneità;</li>
<li>idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;</li>
<li>inidoneità temporanea, con la precisazione della durata;</li>
<li>inidoneità permanente.</li>
</ul>
<p>Avverso i suddetti esiti, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio; il lavoratore, potrà dunque rivolgersi all&#8217;organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.</p>
<p>In caso di inidoneità, il datore di lavoro non può esporre il lavoratore ai rischi per i quali è stato sottoposto a visita medica occupandolo in altre mansioni, seppure inferiori nel rispetto dell’art. 2103 del c.c. In mancanza di mansioni alternative, l’inidoneità può essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro.</p>
<p>Le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla sorveglianza sanitaria, sono stati oggetto di recente pronuncia da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; quest’ultimo ha chiarito che la sorveglianza sanitaria diviene un obbligo ogniqualvolta la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore alla predetta sorveglianza.</p>
<p>La sanzione per omessa sorveglianza sanitaria è da applicare in caso di violazione dei seguenti obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, art. 18 (obblighi del datore di lavoro e dirigente), comma 1:</p>
<ul>
<li>valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);</li>
<li>obbligo della sorveglianza sanitaria previsto espressamente dalla norma;</li>
<li>riscontro in sede ispettiva di adibizione del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche) alla specifica mansione in assenza di giudizio di idoneità espresso in sede ispettiva. In tal caso risulta evidente, a parere dell’Ispettorato, il difetto di  vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.</li>
</ul>
<p>In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs n. 81/2008 per quanto concerne la competenza alla vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Ispettorato ha chiarito che qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Luigi Birtolo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> A titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi (MMC), videoterminali (VDT), rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto, agenti biologici, ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario, radiazioni ionizzanti.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/la-sorveglianza-sanitaria/">LA SORVEGLIANZA SANITARIA</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE ON LINE E IL CRUSCOTTO INFORTUNI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 17:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Posto di Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
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					<description><![CDATA[Nell’ottica di un processo di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese introdotto con il D. Lgs. n. 151/2015, oltre all’Inps, anche l’Inail ha attivato il nuovo servizio “Ricerca certificati medici online”. Questo servizio consente di ricercare e stampare, in modalità PDF, i certificati medici di infortunio o Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ottica di un processo di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese introdotto con il D. Lgs. n. 151/2015, oltre all’Inps, anche l’Inail ha attivato il nuovo servizio “Ricerca certificati medici online”.</p>
<p>Questo servizio consente di ricercare e stampare, in modalità PDF, i certificati medici di infortunio o di malattia professionale inviati all’Istituto da medici e da strutture ospedaliere e i cui dati sono necessari ai soggetti obbligati ad inoltrare le denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi.</p>
<p>Come noto, non è più il datore di lavoro che ha l’onere di allegare alla denuncia il certificato di infortunio o malattia professionale, ma è il medico certificatore che provvede alla sua trasmissione in modalità telematica.</p>
<p>La denuncia del datore di lavoro, infatti, deve essere corredata soltanto dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, riferimenti, come sopra specificato, resi disponibili telematicamente ai soggetti tenuti ad effettuare la denuncia stessa.</p>
<p>La nuova funzionalità, accessibile con delle credenziali, è messa a disposizione:</p>
<ul>
<li>dei datori di lavoro e loro delegati già abilitati alla denuncia/comunicazione di infortunio ed alle denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, per le gestioni IASPA (Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo),</li>
<li>gli intermediari, e loro delegati, abilitati ad operare per conto dei datori di lavoro,</li>
<li>i Patronati nazionali e i relativi uffici zonali operanti su delega dell&#8217;infortunato;</li>
<li>i cittadini utenti che accedono al portale Inail con le credenziali dispositive.</li>
</ul>
<p>L’applicazione consente di ricercare solo le certificazioni mediche pervenute all’Inail telematicamente (servizio online o in cooperazione applicativa), pertanto non è ancora possibile ricercare i certificati medici pervenuti in modalità cartacea o tramite email PEC.</p>
<p>Scelto il certificato (medico di infortunio o di malattia professionale) che si intende consultare è necessario inserire i seguenti dati identificativi:</p>
<ul>
<li>codice fiscale del lavoratore,</li>
<li>identificativo certificato,</li>
<li>data rilascio del certificato,</li>
<li>Richiedente (es. lavoratore)</li>
</ul>
<p>A questo punto è possibile scaricare la copia PDF del certificato così come generata in fase di trasmissione telematica.</p>
<p><strong>Cruscotto infortuni</strong></p>
<p>A far data dal 23 dicembre 2015, e in ragione della abolizione del Registro Infortuni, l’Inail ha rilasciato il servizio on line “Cruscotto Infortuni” al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza, nonché ai datori di lavoro e loro intermediari, uno strumento mediante il quale è possibile consultare gli stessi dati che erano riportati nel suddetto registro, ossia gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso.</p>
<p>In ordine ai soggetti che possono fruire di questo servizio l’Istituto assicuratore ha fornito un chiarimento riguardante gli RLS, precisando che, alla luce del D. Lgs. n. 81/2008,  i richiamati Rappresentanti non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico, creato, come prima indicato, per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza. L’Inail sottolinea che, comunque, sussiste il diritto degli Rls di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.</p>
<p>Pertanto, i datori di lavoro hanno l’obbligo di favorire la fruibilità delle informazioni presenti sul Cruscotto da parte degli RLS mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con il Registro Infortuni cartaceo abrogato.</p>
<p>Tale Registro, per gli infortuni avvenuti prima del 23 dicembre 2015, dovrà comunque essere conservato obbligatoriamente da parte dei datori di lavoro per i successivi quattro anni.</p>
<p><strong>Obbligo comunicazione infortuni sul lavoro di almeno un giorno</strong></p>
<p>L’entrata in vigore del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione in Luoghi di Lavoro (SINP) comporterà per i datori di lavoro l’obbligo, <strong>dal 12 aprile 2017</strong>, di comunicare, a fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.</p>
<p>La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 548,00 euro e 1972,80 euro.</p>
<p>Al riguardo si daranno informazioni più approfondite al fine di agevolare il corretto adempimento della comunicazione.</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/certificati-medici-di-infortunio-e-malattia-professionale-on-line-e-il-cruscotto-infortuni/">CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE ON LINE E IL CRUSCOTTO INFORTUNI</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>Salute e Sicurezza Sul Lavoro</title>
		<link>https://www.studiobirtolo.it/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salute-e-sicurezza-sul-lavoro</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Birtolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 14:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Posto di Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
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					<description><![CDATA[Concludendo l’analisi sulle disposizioni introdotte dal decreto sulle semplificazioni n. 151/2015, con la presente informativa si affrontano le novità relative a: - salute e sicurezza sul lavoro - sistema sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale.   Salute e sicurezza sul lavoro   Il decreto in esame ha apportato modifiche al D. Lgs n. Leggi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Concludendo l’analisi sulle disposizioni introdotte dal decreto sulle semplificazioni n. 151/2015, con la presente informativa si affrontano le novità relative a:</p>
<p>&#8211; salute e sicurezza sul lavoro</p>
<p>&#8211; sistema sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Salute e sicurezza sul lavoro</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il decreto in esame ha apportato modifiche al D. Lgs n. 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro) nei seguenti ambiti.</p>
<p><strong>Campo di applicazione</strong></p>
<p>La norma riferita ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, è interamente sostituita prevedendosi espressamente che le disposizioni del T.U., nonché le norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, debbano essere applicate qualora la prestazione venga resa a favore di un committente imprenditore o professionista.</p>
<p>Conformemente alla disciplina previgente, restano esclusi dall’applicazione del decreto e dalle norme speciali vigenti in materia i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 21 del T.U., cioè quelle previste a tutela delle attività svolte dai componenti dell’impresa familiare e dai lavoratori autonomi. Analogamente, le disposizioni di cui all’art. 21 troveranno applicazione con riferimento ai soggetti che svolgono attività di volontariato in favore di associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni religiose, volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.</p>
<p><strong>Valutazione dei rischi</strong></p>
<p>La disciplina resta pressoché immutata, prevedendosi, in aggiunta che, ai fini della valutazione dei rischi, l’INAIL, anche in collaborazione con le ASL, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.</p>
<p><strong>Compiti di prevenzione e protezione dai rischi</strong></p>
<p>Il decreto sopprime la possibilità per il datore di lavoro che operi nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, nel caso in cui abbia affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni.</p>
<p>Invece, resta ferma tale possibilità al datore di lavoro nelle ipotesi elencate nell&#8217;allegato 2<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a> del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione delle previsioni di cui all’ art. 31, comma 6<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sanzioni</strong></p>
<p>L’impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove disposizioni, in quanto è stato previsto che, in presenza di talune violazioni, l’importo della sanzione sia:</p>
<p>&#8211; <em>raddoppiata,</em> qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori,</p>
<p>&#8211; <em>triplicata,</em> qualora la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori.</p>
<p>Nello specifico, la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni.</p>
<ul>
<li>Art. 18, comma 1, lettera g): mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, comma 5, lettera e);</li>
<li>Art. 37, comma 1: mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);</li>
<li>Art. 37, comma 7: mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);</li>
<li>Art. 37, comma 9: mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell&#8217; attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell&#8217;emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);</li>
<li>Art. 37, comma 10: mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Altre previsioni</strong></p>
<p>La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VI<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup><sup>[3]</sup></sup></a> è considerata un’unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell&#8217;illecito, ed è punita con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>D.P.R. 30 giugno 1964 n. 1124 &#8211; Infortuni sul lavoro e malattie professionali </em></strong></p>
<p>Notevoli modifiche hanno interessato anche il D.P.R. 30 giugno 1964 n. 1124, finalizzate ad una semplificazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Gli ambiti interessati sono i seguenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Determinazione premio assicurativo</strong></p>
<p>È previsto, innanzitutto, che gli elementi necessari per la determinazione del premio assicurativo saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell’INAIL entro il 31 dicembre di ciascun anno, dunque non più comunicati al datore di lavoro dall’Istituto. Le modalità di funzionamento del servizio saranno definite dall’Istituto assicuratore con proprio provvedimento da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in esame.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Registro infortuni</strong></p>
<p>Viene stabilito che, dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto in esame, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Trasmissione certificazioni</strong></p>
<p>Viene abolito l’obbligo di trasmissione del certificato medico a carico del datore di lavoro<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a>, stabilendosi che questi, nella compilazione della denuncia telematica di infortunio/malattia professionale, sarà tenuto esclusivamente ad indicare i riferimenti al certificato medico <em>“già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”.</em> In altri termini, il medico certificatore provvede alla trasmissione telematica del certificato di infortunio/malattia professionale, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio, con conseguente esonero per il datore di lavoro. I dati delle certificazioni, utili ai fini della denuncia di infortunio/malattia professionale, sono resi disponibili telematicamente dall’INAIL ai soggetti obbligati ad effettuare la denuncia stessa.</p>
<p>(<em>La disposizione avrà efficacia a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto</em>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Denuncia all’autorità pubblica di sicurezza</strong></p>
<p>L’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni. Inoltre, viene precisato che tale adempimento si intende assolto, da parte del datore di lavoro, con l’invio telematico all’INAIL della denuncia di infortunio. L’Istituto assicuratore, a sua volta, metta a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza i dati relativi alle predette denunce tramite lo strumento della cooperazione applicativa.</p>
<p>(<em>La disposizione avrà efficacia a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto</em>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Sistema sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>Nell’ambito delle semplificazioni delle disposizioni in materia di lavoro, il Decreto n. 151/2015 apporta importanti modifiche al regime delle sanzioni relative ad alcune fattispecie di illeciti. In particolare trattasi degli illeciti in materia di:</p>
<p>&#8211; lavoro “nero”,</p>
<p>&#8211; sospensione dell’attività imprenditoriale,</p>
<p>&#8211; libro unico del lavoro,</p>
<p>&#8211; prospetti paga,</p>
<p>&#8211; assegni per il nucleo familiare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Maxisanzione per il lavoro “nero”</strong></p>
<p>Il Decreto non interviene sulla condotta illecita, presupposto della maxisanzione, che consiste nell’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione al Centro per l’impiego di instaurazione del rapporto di lavoro, con esclusione del lavoro domestico.</p>
<p>Viene eliminata, invece, la previsione della maxisanzione affievolita (ossia sanzioni ridotte) che ricorreva nel caso in cui il datore di lavoro regolarizzasse il rapporto solo successivamente a un periodo “in nero”, con la conseguenza che tale fattispecie è ora equiparata alla condotta illecita tipica sopra indicata.</p>
<p>La nuova disposizione riformula il regime sanzionatorio. L’originaria sanzione amministrativa (con importi da euro 1.950 a euro 15.600, più euro 195 per ciascuna giornata di effettivo lavoro “in nero”) è sostituita da una sanzione per scaglioni, ossia graduata in relazione alla durata del comportamento illecito:</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol>
<li>da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro;</li>
<li>da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;</li>
<li>da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non è soggetto, comunque, a maxisanzione il datore di lavoro che, antecedentemente al primo accesso in azienda del personale ispettivo o di una eventuale convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente e integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione al Centro per l’impiego, ferma restando la piena sanzionabilità della tardiva comunicazione.</p>
<p>Le suddette sanzioni sono maggiorate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa e, rispetto ad essi, non trova applicazione la procedura di diffida, essendo tale condotta materialmente non sanabile.</p>
<p>Fatta eccezione per le suddette ipotesi, il decreto reintroduce la diffidabilità della maxisanzione che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate e l’applicabilità della sanzione in misura minima (1.500, 3.000, 6.000), ma alle seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50% o con contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup><sup>[5]</sup></sup></a>,</li>
<li>nonché il mantenimento in servizio dei lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi.</li>
</ul>
<p>Si fa presente che la stipula di tali contratti è sottratta, evidentemente, alle eventuali connesse agevolazioni già previste dalla vigente disciplina, prima fra tutte l’esonero contributivo triennale.</p>
<p>Nei confronti dei lavoratori irregolari trovati “ancora in forza” al momento dell’accesso ispettivo, si ottempera alla diffida nel termine complessivo di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, mediante la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dei seguenti adempimenti:</p>
<p>&#8211; la regolarizzazione dell’intero periodo di lavoro prestato in “nero” secondo le modalità accertate ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi;</p>
<p>&#8211; la stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma e sopra indicate;</p>
<p>&#8211; il mantenimento in servizio per almeno “tre mesi” e cioè almeno 90 giorni di calendario<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a>, da comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine di adempimento;</p>
<p>&#8211; il pagamento della maxisanzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sospensione dell’attività imprenditoriale</strong></p>
<p>Il Decreto modifica gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nella misura di :</p>
<p>&#8211; euro 2.000 per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori in “nero”,</p>
<p>&#8211; euro 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Ferma restando la regolarizzazione delle suddette violazioni, viene, inoltre, introdotta la possibilità da parte del datore di lavoro di chiedere il pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta. L&#8217;importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell&#8217;istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell&#8217;importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell&#8217;istanza in uno al provvedimento di revoca della sospensione costituiscono titolo esecutivo per l&#8217;importo non versato.</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p><strong>Libro unico del Lavoro (LUL)</strong></p>
<p>Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati nel LUL che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro, elevata</p>
<p>&#8211; da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi,</p>
<p>&#8211; da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.</p>
<p>Viene precisato, a riguardo, che “la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate”.</p>
<p>Viene, inoltre, previsto che la mancata conservazione del LUL per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione è punita con la sanzione da 100 a 600 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Prospetti paga</strong></p>
<p>Salvo che il fatto costituisca reato, la norma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro in caso di:</p>
<p>&#8211; mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga,</p>
<p>&#8211; omissione o inesattezza nelle registrazioni riportate nella busta paga.</p>
<p>La sanzione è aumentata in ragione del numero dei lavoratori coinvolti o del periodo interessato:</p>
<p>&#8211; da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;</p>
<p>&#8211; da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Assegni familiari</strong></p>
<p>Anche per quanto concerne la mancata corresponsione degli assegni familiari, il sistema sanzionatorio prevede una parametrazione basata sul numero dei dipendenti o sul periodo di violazione. Infatti, il datore di lavoro che non corrisponde gli assegni familiari, qualora sia tenuto a farlo, è punito con la sanzione da 500 a 5.000 euro, elevata</p>
<p>&#8211; da 1.500 a 9.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;</p>
<p>&#8211; da 3.000 a 15.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, aziende della pesca fino a 20 lavoratori, altre aziende fino a 200 lavoratori.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Obbligatorietà di istituire un servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, in alcuni casi, come ad esempio, nelle centrali termoelettriche, nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori o  nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A titolo meramente esemplificativo: le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone; le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro; qualora un&#8217;attrezzatura di lavoro manovri in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione (…omissis….).</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Obbligo che risultava già affievolito dalla previsione, contenuta al primo comma dell’art. 53, che subordinava tale adempimento ad un’esplicita richiesta dell’istituto assicuratore.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si esclude come tipologia il contratto di lavoro intermittente.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Da considerare al netto del periodo prestato “in nero” il quale andrà comunque regolarizzato.</p><p>The post <a href="https://www.studiobirtolo.it/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/">Salute e Sicurezza Sul Lavoro</a> first appeared on <a href="https://www.studiobirtolo.it">Birtolo & Partners</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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