A seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il Ministro dell’economia e delle finanze ha adottato un decreto, in data 1° settembre 2016, con il quale ha disposto la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti da tali eventi.
Adempimenti sospesi e destinatari
Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, mentre non si procede al rimborso di quanto già versato.
Destinatari della sospensione sono:
- le persone fisiche che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma ed individuati dal decreto;
- le persone giuridiche aventi, alla stessa data, la sede legale o la sede operativa nel territorio suddetto.
Precisamente, il Ministero ha individuato per ogni Regione interessata, i seguenti Comuni:
MARCHE
- Acquasanta Terme (AP)
- Arquata del Tronto (AP)
- Montefortino (FM)
- Montegallo (AP)
- Montemonaco (AP)
ABRUZZO
- Montereale (AQ)
- Capitignano (AQ)
- Campotosto (AQ)
- Valle Castellana (TE)
- Rocca Santa Maria (TE)
LAZIO
- Accumoli (RI)
- Amatrice (RI)
- Cittareale (RI)
UMBRIA
- Cascia (PG)
- Monteleone di Spoleto (PG)
- Norcia (PG)
- Preci (PG)
È previsto, inoltre, che con un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini.
Nuovo termine
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.
Il decreto non fa riferimento ad una possibile proroga ma non è da escludere un provvedimento in tal senso.
Adempimenti esclusi dalla sospensione
Sono escluse dalla sospensione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.
In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti il decreto stabilisce la non punibilità per cause di forza maggiore.

