La disciplina dei diritti dell’agente alle provvigioni è legislativamente regolata dall’art. 1748 c.c., il quale stabilisce il diritto dell’agente alle provvigioni qualora l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. Il diritto alla provvigione (c.d provvigione indiretta) matura anche nel caso in cui siano stati conclusi contratti dal preponente con terzi che l’agente aveva già precedentemente acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona (se in esclusiva), categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salva diversa volontà risultante da atto sottoscritto dalle parti. Tale previsione legislativa mira a tutelare l’agente, nell’ambito della zona di esclusiva, nei confronti di indebite intromissioni del preponente che si traduca in sottrazione di affari e appropriazione dell’opera organizzatrice e promozionale dell’agente medesimo. L’agente, salvo patto contrario, ha diritto a ricevere le provvigioni dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire il contratto concluso con il terzo. Ai sensi del comma 6 dell’art. 1748 c.c. l’agente è tenuto a restituire le provvigioni dal momento e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non sarà concluso per cause non imputabili al preponente. Nelle ipotesi citate non può essere prevista, dalle parti anche se di comune accordo, una disposizione più sfavorevole nei confronti dell’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia, che sono interamente a suo carico, in quanto le provvigioni hanno funzione di retribuzione, non già di indennizzo delle spese sostenute per la conclusione dell’affare cui si riferisce (così Cass. 6079/1988). Quanto all’ammontare delle provvigioni l’art. 1749 c.c. precisa che, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale sono maturate, il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute, nel quale viene precisato il calcolo delle stesse. Nel medesimo termine le provvigioni devono essere effettivamente pagate all’agente.