In tema di recesso occorre distinguere le ipotesi di contratto a tempo determinato ed a tempo indeterminato. Relativamente al contratto a tempo determinato, occorre precisare che se le parti continuano a dare esecuzione al contratto dopo la scadenza del termine, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Per quanto concerne, invece, il contratto a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone comunicazione all’altra nel termine previsto. Anche nel contratto di agenzia, inoltre, la giurisprudenza ritiene applicabile l’ipotesi del recesso per giusta causa; conseguentemente il preponente potrebbe recedere dal rapporto per giusta causa qualora l’agente versi in una situazione di grave inadempimento. Al ricorrere di tale ipotesi non sussisterebbe a carico del preponente l’obbligo di corrispondere all’agente l’indennità di mancato preavviso. I termini di preavviso in caso di recesso da parte del preponente risultano i seguenti: DURATA DEL RAPPORTO PREVISIONE MINIMA ART. 1750 C.C. PREVISIONE AEC PER AGENTI PLURIMANDATARI 1 ANNO 1 MESE 3 MESI 2 ANNO INIZIATO 2 MESI 3 MESI 3 ANNO INIZIATO 3 MESI 3 MESI 4 ANNO INIZIATO 4 MESI 4 MESI 5 ANNO INIZATO 5 MESI 5 MESI 6 ANNO E OLTRE 6 MESI 6 MESI Un’ipotesi di inadempimento dell’agente è stata ravvisata nella mancanza di diligenza nell’esecuzione della prestazione. In particolare egli “non può limitare a suo piacimento le prestazioni per il solo fatto che la provvigione è proporzionale agli affari promossi, ma deve porre in essere un’attività quantitativamente e qualitativamente normale ed uniformare il proprio comportamento ai suindicati precetti, la cui inosservanza ben può essere invocata dal preponente come causa di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni, soprattutto quando sia specificamente previsto un determinato livello minimo di produzione, che segna la misura dell’interesse del preponente alla conservazione del vincolo contrattuale”. Ulteriore ipotesi di inadempimento si configura qualora l’agente ometta di fornire al preponente le comunicazioni dovute. In ipotesi di risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento dell’agente, il danno risarcibile in favore del preponente va determinato tenendo conto anche del pregiudizio patrimoniale dallo stesso sofferto successivamente alla domanda di risoluzione, sempreché tale pregiudizio risulti compreso nelle ordinarie conseguenze dell’inadempimento. Nel diverso caso della risoluzione del contratto per mutuo consenso, il preponente non è tenuto a corrispondere all’agente né l’indennità di mancato preavviso né l’indennità suppletiva di clientela.