La materia dei provvedimenti disciplinari è contenuta nell’art. 7, comma 2, L. n. 300/1970, il quale prevede a carico del datore di lavoro l’obbligo di previa contestazione dell’addebito al lavoratore, finalizzato all’esercizio, da parte di quest’ultimo, del diritto di difesa. Proprio a tal fine è necessaria che la lettera di contestazione contenga la comunicazione dell’infrazione commessa dal lavoratore, l’indicazione dei fatti integranti l’infrazione nonché la sanzione che, in seguito agli stessi, si intende adottare. La contestazione disciplinare, quindi, deve avere i caratteri della tempestività, specificità, immutabilità e, infine, della forma scritta. Il successivo comma 5 dello stesso articolo, infatti, prevedendo che “In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”, stabilisce che la contestazione dell’addebito deve avvenire in forma scritta. Non sono, però, precisate le modalità di consegna al lavoratore dell’atto scritto contenente la contestazione, ricavandosi, pertanto, salva diversa previsione del CCNL di categoria, l’ammissibilità di qualsivoglia modalità (raccomandata a/r, consegna a mani proprie del lavoratore effettuata da persona incaricata dal datore di lavoro) purché dia certezza del contenuto e della data. Qualora il lavoratore rifiuti il ritiro della comunicazione, è possibile darne lettura in privato e redigere verbale alla presenza di testimoni. In ogni caso, in virtù dell’art. 1335 c.c. (“La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”), la contestazione disciplinare si presume portata a conoscenza del destinatario quando giunge al suo indirizzo, a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Da considerare che il termine perchè si perfezioni la compiuta giacenza è generalmente di 15 giorni dalla data in cui viene rilasciato l’avviso, che viene, comunque, indicata nella ricevuta di ritorno della raccomandata. Il rifiuto, da parte del dipendente, di ricevere l’atto non pregiudica la validità del provvedimento; analoga conclusione nel caso in cui l’atto venga spedito in luogo diverso qualora il lavoratore si sia trasferito senza dare comunicazione della variazione di domicilio al datore di lavoro. In ogni caso, prima di procedere all’applicazione della sanzione, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore 5 giorni di tempo nei quali questi possa esercitare il proprio diritto di difesa, in forma scritta o verbale, anche, ove richiesta, con assistenza sindacale. Il provvedimento più grave del rimprovero verbale non può essere adottato prima che siano trascorsi 5 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione di contestazione. Trascorsi i cinque giorni disponibili, il datore di lavoro potrà adottare il provvedimento disciplinare (rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione, licenziamento), graduato alla gravità della violazione commessa, comunicandolo al lavoratore preferibilmente in forma scritta. Se, nei termini previsti dal contratto collettivo, non viene adottato alcun provvedimento, la procedura diviene inefficace.