Anche in mancanza di una sede o unità operativa in Italia della società tedesca, e nonostante l’assunzione avvenga giuridicamente all’estero in UE, riteniamo applicabile la regola generale secondo cui una persona che esercita un’attività dipendente o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di questo Stato membro (principio territorialità). Se, quindi, il lavoro si svolge in Italia, è qui che vanno versati i contributi secondo le regole italiane all’ente di iscrizione del lavoratore.

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