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04/09/2025

Novità dalla Circolare 10/E del 3 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ­

Informativa lavoro del 08/08/2025

con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire importanti chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
In particolare, il documento illustra le condizioni per l’applicazione della nuova normativa e definisce una disciplina transitoria per il periodo compreso tra gennaio e giugno 2025, che sarà utile per orientare le aziende nella corretta determinazione del fringe benefit da attribuire ai dipendenti.

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto un nuovo regime di tassazione agevolata per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo, con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile. In base a tale disciplina, il valore del benefit sarà determinato applicando i seguenti coefficienti:

 

  • 10% per i veicoli completamente elettrici;
  • 20% per le auto ibride plug-in;
  • 50% per le restanti tipologie di veicoli.

 

Tuttavia, per poter applicare tali percentuali, è necessario che tutti i seguenti requisiti siano soddisfatti congiuntamente a partire dal 1° gennaio 2025:

 

  • Immatricolazione del veicolo;
  • Stipula del contratto di concessione in uso promiscuo;
  • Consegna materiale dell’automezzo al dipendente.

 

Tra questi, l’Agenzia delle Entrate sottolinea in particolare la centralità del momento della consegna materiale del veicolo, quale elemento determinante per la corretta applicazione della disciplina fiscale. Infatti, la disponibilità concreta del veicolo da parte del dipendente rappresenta il presupposto per l’applicazione del principio di cassa, secondo cui il benefit è tassabile nel momento in cui viene effettivamente percepito.

 

La Circolare chiarisce anche le modalità di applicazione del regime transitorio, introdotto dall’art. 6, comma 2-bis del D.L. n. 19/2025, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. Tale regime consente di continuare ad applicare la normativa precedente – in vigore fino al 31 dicembre 2024 – in due principali ipotesi:

 

  • Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024: in questo caso, la normativa vigente al 31/12/2024 continuerà ad applicarsi fino alla naturale scadenza del contratto di concessione;
  • Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025: anche in questo caso, è possibile mantenere il vecchio regime, indipendentemente dalla data di stipula del contratto, purché la consegna al dipendente avvenga entro il 30 giugno 2025.

 

Rientrano quindi in questa fattispecie, ad esempio, i veicoli ordinati nel 2024 ma immatricolati e consegnati nel primo semestre 2025: per questi, sarà comunque possibile applicare il regime di tassazione più favorevole previsto

fino al 2024, basato su percentuali comprese tra il 25% e il 60%, a seconda del livello di emissioni di CO₂.
Nel caso in cui tutti i requisiti della nuova normativa (immatricolazione, contratto e consegna dal 1° gennaio 2025) siano soddisfatti anche per i veicoli ordinati precedentemente, l’azienda potrà scegliere liberamente di applicare

la nuova disciplina, qualora più vantaggiosa.
Laddove la consegna del veicolo avvenga dopo il 30 giugno 2025, non trovano applicazione né la nuova disciplina né quella transitoria. In tali casi, il valore del fringe benefit dovrà essere determinato secondo quanto

previsto dall’art. 9 del TUIR, ovvero sulla base del valore normale del bene, limitatamente alla parte riferibile all’utilizzo privato.
Pertanto, l’azienda dovrà scorporare l’utilizzo aziendale (cioè, quello nell’interesse del datore di lavoro), valorizzando solo la componente privata del benefit con finalità fiscali.
Alla luce di quanto sopra, diventa fondamentale monitorare attentamente le date di immatricolazione, di stipula dei contratti e soprattutto di consegna materiale dei veicoli, in quanto elementi determinanti per stabilire il corretto regime fiscale da applicare.

 

I consulenti dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento utile.

 

La presente circolare ha finalità formative e divulgative; le informazioni contenute non costituiscono profili di responsabilità legali a carico di Studio Birtolo & Partners. Si invita a rivolgersi ai professionisti dello Studio per ogni ulteriore approfondimento.

 

Si allega la versione integrale nel formato sfogliabile.

Lo Studio è a disposizione per ogni supporto utile.

 


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