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Il decreto legislativo n. 148/2015, con il quale è stato riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in materia di cassa integrazione ordinaria rinviava ad un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la definizione dei criteri di esame delle domande di concessione.

Il D.M. 95442/2016, attuativo di tale previsione, è stato adottato il 10 maggio 2016 ed è in corso di pubblicazione.

Si espone di seguito il contenuto delle disposizioni del decreto del Ministero del Lavoro e del messaggio INPS relativa alla gestione della CIGO con ticket che diventa obbligatoria dal 23 maggio 2016.

Concessione dell’integrazione salariale ordinaria

Il decreto ministeriale, innanzitutto, sottolinea che dal 1° gennaio 2016 è attribuita alla sede Inps territorialmente competente l’autorità a decidere sulle domande di CIGO. La definizione delle istanze, quindi, non spetta più all’apposita commissione provinciale, che per semplificazione è stata abolita, e nel dettare le linee guida che presiedono alla concessione il decreto ribadisce quelle che sono le causali presupposto della concessione stessa:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato.

Il decreto specifica che la ripresa prevedibile dell’attività lavorativa, nel momento della presentazione della domanda di CIGO, è l’elemento che avvalora l’ipotesi della transitorietà della situazione aziendale piuttosto che della temporaneità della situazione di mercato.

Ai fini della concessione l’impresa deve, mediante una relazione tecnica dettagliata, che può essere resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000:

  • documentare le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa,
  • dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato[1].

Fattispecie che integrano le causali

Il decreto indica quelle che sono le fattispecie che integrano le causali suddette, di seguito specificate.

Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato

La fattispecie “mancanza di lavoro o di commesse” si verifica quando la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi dalla significativa riduzione di ordini e commesse.

In tal caso la relazione tecnica documenta l’andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. Mentre, su richiesta l’impresa produce la documentazione attestante l’andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio.

Integra, invece, la fattispecie “crisi di mercato” la mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa che viene dimostrato, come sopra, oltre dall’andamento degli ordini di lavoro e delle commesse, anche da una descrizione dell’andamento negativo che interessa il contesto economico produttivo del settore e del mercato di riferimento.

Le aziende che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato l’attività da meno di 3 mesi, non possono accedere per tali fattispecie ad eccezione degli eventi oggettivamente non evitabili, compresi quelli meteorologici in edilizia.

Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto.

Integrano le fattispecie “fine cantiere” o “fine lavoro” i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, non superiori a tre mesi, tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, mentre, la fattispecie “fine fase lavorativa” è integrata dalla sospensione dell’attività dei lavoratori specializzati addetti a una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego.

In tali casi, la relazione tecnica documenta la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, devono essere allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore, dei lavori attestante la fine della fase lavorativa.

La sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla fattispecie “perizia di variante e suppletiva al progetto” è integrata, invece, da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d’opera. La relativa relazione tecnica documenta l’imprevedibilità della perizia comprovata, se necessario, da una dichiarazione della pubblica autorità.

Mancanza di materie prime

Integrano tale fattispecie la mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all’impresa, per cui la relazione tecnica deve documentare oltre le modalità di  stoccaggio e la data dell’ordine delle materie prime o dei componenti, anche le iniziative utili al reperimento degli stessi di qualità equivalente, comprese le attività volte alla ricerca di mercato mediante idonei mezzi di comunicazione che hanno avuto esito negativo.

Eventi meteo

La sospensione o riduzione della attività lavorativa è dovuta essenzialmente ad eventi meteorologici che sono documentati nella relazione tecnica che illustra, inoltre, l’attività lavorativa che era in svolgimento al verificarsi dell’evento nonché le conseguenze da esso determinate. In tal caso vengono allegati anche i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati

Sciopero di un reparto o di un’altra impresa

L’attività lavorativa subisce una sospensione o riduzione a seguito di scioperi e di picchettaggi interni all’azienda da parte di maestranze non sospese dall’attività lavorativa o di impresa esterna la cui attività è funzionale a quella di chi chiede la CIGO.

La relazione tecnica dovrà documentare gli effetti dello sciopero, sia sui reparti per i quali è stata chiesta la CIGO, sia sull’impresa nel suo complesso e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento con l’attività di quest’ultima.

Incendi, alluvioni, sisma, crolli, impraticabilità dei locali e sospensione attività anche per ordine di pubblica autorità.

Si tratta di una serie di eventi, non dolosi ed improvvisi, che incidono sullo svolgimento della attività lavorativa e che non sono, per loro natura, ascrivibili all’azienda o ai lavoratori. Dovrà essere evidenziata nella relazione tecnica la non imputabilità all’impresa o ai lavoratori di tali eventi e, se necessario, si dovranno allegare i verbali redatti dalle autorità competenti (es.: vigili del fuoco) e dichiarazioni rilasciate dalle autorità pubbliche attestanti l’impraticabilità dei locali per cui si richiede la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria

I “guasti ai macchinari” sono determinati da eventi anch’essi improvvisi e imprevedibili mentre la “manutenzione straordinaria” è dovuta a revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza che non rientra nella normale manutenzione. Nella prima ipotesi la relazione tecnica deve dimostrare che si è provveduto ad effettuare regolarmente la manutenzione ordinaria e l’imprevedibilità del guasto, allegando l’attestazione dell’impresa che è intervenuta per riparare il guasto, la non prevedibilità dello stesso e il tipo di intervento effettuato. Nella seconda ipotesi, sarà l’attestazione dell’impresa intervenuta nella manutenzione a comprovare l’eccezionalità dell’intervento e la non riferibilità dello stesso ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile.

Cumulo tra CIGO e contratto di solidarietà

Il decreto ministeriale, oltre a disciplinare le singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO prevede la cumulabilità di quest’ultima con il contratto di solidarietà che, a seguito della riforma operata dal decreto legislativo n. 148/2015, è una delle causali della cassa integrazione straordinaria. Nello specifico, la CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà a condizione che si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, ad eccezione di eventi oggettivamente non evitabili. In tale unità produttiva, ai fini del computo della durata massima complessiva prevista dal citato decreto[2], la giornata in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale per contratto di solidarietà sono computate per intero come giornate di CIGO.

Gestione obbligatoria della CIGO con ticket

Dopo un periodo di sperimentazione durato quasi quattro anni, a partire dal 23 maggio 2016 il nuovo sistema di gestione della CIGO tramite ticket UNIEMENS diventerà obbligatorio per tutte le domande di CIGO industria presentate mediante acquisizione online. Tale obbligo sarà esteso alle domande trasmesse off-line mediante file .xml a partire dal 6 settembre.

Per quanto riguarda le domande di CIGO edilizia sarà prevista a breve la possibilità per le aziende di utilizzare le suddette modalità di presentazione che diverranno obbligatorie per l’acquisizione online e offline a partire dal 6 settembre 2016.

Il precedente sistema costringeva l’azienda, nel momento in cui si presentava la necessità di ricorrere alla CIGO, a sospendere per i lavoratori interessati l’inoltro della denuncia UNIEMENS individuale fino al momento dell’autorizzazione di cassa integrazione. Soltanto ottenuta l’autorizzazione si potevano comunicare le informazioni riguardanti le retribuzioni pregresse e quelle individuali di ciascun lavoratore relative alle somme anticipate e conguagliate, mentre nel caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, si procedeva a inviare mensilmente, con un ulteriore specifico flusso (SR41), una serie di informazioni utili al calcolo della prestazione di Cig.

Il nuovo sistema, invece, prevede l’introduzione di un concetto di “cassa integrazione richiesta”, cioè in attesa di autorizzazione, con il quale dare evidenza ai periodi di sospensione  nel momento stesso in cui si verificano, in quanto si basa sulla raccolta mensile, tramite il flusso UNIEMENS, di tutte le informazioni utili alla gestione dell’evento di cassintegrazione e alla modalità di pagamento (diretta dell’Inps, a conguaglio dall’azienda). L’accettazione della domanda è attestata dal rilascio di un codice, il “ticket” appunto, che identifica in maniera univoca la domanda stesa. Il ticket dovrà essere indicato nell’UNIEMENS, in uno specifico campo, fino all’effettiva autorizzazione alla CIGO.

Nozione di Unità Produttiva

Nella compilazione della domanda andrà obbligatoriamente indicata l’Unità Produttiva interessata alla richiesta di prestazione che se diversa dalla sede legale dovrà essere censita e comunque essere conforme alle indicazioni date dall’INPS.

Precisamente, l’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma.

Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale.

Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

 

[1] Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione a gare di appalto.

[2] Durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese industriali ed artigiane esercenti l’attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo, la durata massima complessiva  è di 30 mesi in un quinquennio mobile.