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Si espongono di seguito tre importanti novità in materia di lavoro oggetto di recenti provvedimenti riguardanti:

  • l’assegno unico e universale a sostegno delle famiglie;
  • la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro;
  • incentivi occupazionali finanziati da Regione Lombardia.

 

  1. Assegno unico e universale a sostegno delle famiglie

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 46/2021 che delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad istituire un nuovo strumento per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico: l’assegno unico e universale.

In tale ottica, il nuovo assegno comporterà il graduale superamento o soppressione delle misure attualmente in vigore nell’ambito del sostegno alle famiglie. In particolare, si tratta dei seguenti istituti:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegno di natalità, c.d. “bonus bebé”;
  • premio alla nascita o all’adozione;
  • “Fondo di sostegno alla natalità”, finalizzato a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;
  • detrazioni fiscali per figli a carico;
  • assegno per il nucleo familiare (ANF).

Non sono interessate da tale riforma le prestazioni assistenziali in vigore per il coniuge a carico (art. 12, c. 1, lett. a) e b) del TUIR) e per gli altri familiari a carico (art. 12, c. 1, lett. d) del TUIR).

Pur avendo a disposizione 12 mesi di tempo per l’adozione dei decreti legislativi attuativi, il Governo si è impegnato ad istituire l’assegno a decorrere dal 1° luglio 2021.

Vediamo di seguito in cosa consiste tale misura sulla base dei criteri guida fissati dalla legge delega per l’adozione dei suddetti decreti.

 

Beneficiari e importo dell’assegno unico

L’assegno unico e universale spetta a decorre dal 7° mese di gravidanza e fino al compimento del 21° anno di età del figlio, ma in misura ridotta rispetto all’assegno spettante per il figlio minorenne.

Per i figli maggiorenni l’erogazione dell’assegno è subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti in capo agli stessi:

  • frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
  • registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
  • svolgimento del servizio civile universale.

Il soggetto richiedente dovrà invece rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso:
  • del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

La Legge delega prevede che l’assegno sia concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro. L’importo annunciato è di 250,00 euro e sarà commisurato alla condizione economica del nucleo familiare risultante dall’ISEE.

Nel caso di figli successivi al secondo, ovvero qualora la madre abbia un’età inferiore a 21 anni, l’importo dell’assegno è maggiorato. Il figlio maggiorenne a carico, di età inferiore a 21 anni, potrà essere beneficiario diretto dell’assegno qualora ne faccia richiesta.

Nel caso di figli con disabilità:

  • fino al compimento del 21° anno di età, l’importo dell’assegno sarà maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% (tale maggiorazione terrà conto, inoltre, del grado di disabilità);
  • oltre il 21° anno di età l’assegno sarà riconosciuto senza maggiorazione a condizione che risultino a carico.

L’assegno unico e universale, di norma, è ripartito in pari misura tra i genitori, in loro mancanza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.  Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno – in mancanza di accordo – è ripartito in pari misura tra i genitori.

Circa la compatibilità, la Legge delega precisa che l’assegno:

  • è pienamente compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza, ma nella determinazione dell’ammontare complessivo dell’assegno e del beneficio economico del reddito di cittadinanza, si deve tenere eventualmente conto della quota di quest’ultimo relativa ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare;
  • non è considerato ai fini della richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità;
  • non è influenzato, né in termini di accesso alla prestazione né per il calcolo di esso, da eventuali borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità;
  • è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Al momento non è chiaro se l’importo sarà erogato dall’Inps o se potrà essere anticipato dal datore di lavoro, si dovrà in ogni caso attendere l’adozione dei decreti attuativi per conoscere nel dettaglio la disciplina del nuovo assegno.

 

  1. Vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

Tra i ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo economico, Inail e Commissario Straordinario emergenza Covid-19 con le parti sociali, è stato siglato un accordo riguardante il Protocollo sulla realizzazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, che affianca il nuovo Protocollo con l’aggiornamento delle misure di contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro di marzo e aprile 2020.

Con la vaccinazione dei lavoratori e delle lavoratrici si persegue il duplice obiettivo di:

  • concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19,
  • rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro.

In tale ottica, l’iniziativa che forma oggetto del Protocollo è finalizzata a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori, a prescindere dalla loro tipologia contrattuale.

Il protocollo fissa, dunque, i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda che si baserà sul principio della volontarietà dell’adesione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. La vaccinazione naturalmente potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.

I datori di lavoro interessati potranno attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di dipendenti, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento.

 

Dovranno attenersi al rispetto delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, che fanno parte integrante del Protocollo, nonché di ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale.

I piani dovranno essere elaborati tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, ovvero con altri organismi aziendali previsti nell’ambito dei Protocolli di settore. Il datore di lavoro, all’atto della presentazione del piano, dovrà specificare il numero dei vaccini richiesti in modo che l’Azienda Sanitaria possa programmarne la distribuzione.

I costi sono così suddivisi:

  • a carico del datore di lavoro i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione
  • a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

Il medico competente, ove presente, fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati. La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione.

In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, i datori di lavoro possono fare ricorso a strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. A tal fine possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con tali strutture.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL che si farà carico degli oneri trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica.

 

  • Incentivi occupazionali finanziati da Regione Lombardia

 

Regione Lombardia, con decreto n. 4033/2021, ha approvato l’Avviso pubblico per finanziare gli incentivi occupazionali riservati ai datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati o lavoratori sospesi che hanno avviato la politica attiva regionale “Dote Unica Lavoro – Fase 4” o “Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II”.

Le assunzioni devo essere effettuate presso unità produttive/sedi operative ubicate sul territorio di Regione Lombardia con le seguenti tipologie contrattuali:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU – ASU); lavoro autonomo nello spettacolo; contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

 

 

L’incentivo consiste in un contributo a fondo perduto ed è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro del soggetto disoccupato o sospeso, come segue:

  • lavoratori fino a 54 anni: 5.000 €;
  • lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 €;
  • lavoratori a partire dai 55 anni: 7.000 €;
  • lavoratrici a partire dai 55 anni: 9.000 €.

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata:

  • da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti;
  • o da un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (“workers buyout”).

Le assunzioni incentivate devono riguardare disoccupati residenti in Lombardia, e coloro che, pur non essendo residenti in Lombardia, al 1° gennaio 2019 o in data successiva risultavano occupati in Lombardia (documentabile tramite buste paga, fatture o documentazione fiscale equivalente, etc.).

La misura è estesa, con particolari condizioni di accesso, ai soci lavoratori che provengono da imprese in crisi e che, anche al di fuori dai percorsi di politica attiva regionali, costituiscono o acquisiscono un’impresa (“workers buyout”).

 

Condizioni di acceso all’incentivo

I soggetti richiedenti devono assicurare di:

  • non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
  • essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
  • essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato.

Nel momento in cui si richiede l’incentivo, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che:

  • attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 (aiuti de minimis);
  • attesti di non essere impresa che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Per i professionisti che esercitano l’attività in forma associata è inoltre necessario indicare i dati relativi ai soci dello Studio Associato.

 

La domanda di contributo può essere presentata a decorrere dal 15/04/2021 esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile sul sito della Regione Lombardia, successivamente all’assunzione del destinatario e previa rendicontazione dell’inserimento lavorativo del destinatario da parte dell’operatore accreditato nell’ambito delle misure “Dote Unica Lavoro – Fase 4” e “Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II”.

La presentazione delle domande termina, salvo proroghe, il 30/06/2022 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate.