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15/04/2021

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità riguardo il congedo di paternità per i padri lavoratori dipendenti, una misura introdotta in via sperimentale dalla legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero) alternativo al congedo di maternità della madre.

Essendo sperimentale, ogni anno le varie Leggi di Bilancio stanziano risorse a sostegno di tale misura che nel tempo è stata prorogata ed ampliata.

Il congedo è fruibile dal padre lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, ed è distinto in due tipologie: obbligatorio e facoltativo.

Per l’anno 2021 le novità riguardanti tale istituto sono le seguenti:

  1. la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);
  2. l’ampliamento da 7 a 10 giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
  3. fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio.

È opportuno precisare, come sottolineato dall’Istituto previdenziale, che per le nascite e le adozioni e affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli 7 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.

Oltre al congedo obbligatorio, anche per l’anno 2021 viene confermata il congedo facoltativo in favore del padre nella misura di 1 giorno, previo accordo con la madre ed in sostituzione di una giornata di congedo di maternità spettante a quest’ultima.

La principale novità del 2021 è rappresentata dalla possibilità per il padre lavoratore di fruire del congedo, sia obbligatorio che facoltativo, anche in caso di morte perinatale del figlio.

Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

  1. figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
  2. decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell’anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell’anno 2021, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto il diritto a sette giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.

Al fine di applicare correttamente l’istituto in esame, l’Inps ha fornito i seguenti esempi:

  1. nel caso di nascita avvenuta il 5 gennaio 2021 e di decesso avvenuto il 10 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di dieci giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo;
  2. nel caso di nascita avvenuta il 26 dicembre 2020 e di decesso avvenuto il 2 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di sette giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo (essendo la nascita avvenuta nell’anno 2020).
  3. in caso di minore nato il 10 dicembre 2020:
    • se il decesso è avvenuto il giorno 19 dicembre 2020, il padre ha diritto alla tutela dei congedi in argomento (sette giorni di congedo obbligatorio più uno di congedo facoltativo) da fruire entro il 10 maggio 2021;
    • se il decesso è avvenuto il 20 dicembre 2020 (o altro giorno successivo) il diritto alla tutela del padre non sussiste in quanto, essendo trascorsi dieci (o più) giorni dalla nascita compresa, il decesso non è avvenuto nel periodo di morte perinatale;
  4. In caso di adozione/affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da prendere a riferimento in caso di decesso è quella della nascita e non dell’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Pertanto, nel caso di minore nato il 3 gennaio 2021 e adottato/affidato con ingresso in famiglia/Italia in data 7 gennaio 2021:
    • se il decesso è avvenuto tra il 7 gennaio e il 12 gennaio 2021 (ossia tra la data di ingresso in famiglia o in Italia e l’ultimo giorno del periodo di morte perinatale) il padre adottivo/affidatario ha diritto alla tutela dei congedi di cui trattasi;
    • se il decesso è avvenuto tra il 13 gennaio e il 16 gennaio 2021 (o altro giorno successivo) la tutela non spetta al padre adottivo/affidatario in quanto il periodo di morte perinatale decorre dalla nascita del minore e non dalla data di ingresso in famiglia o in Italia.

Per poter usufruire dei giorni di congedo, i padri lavoratori sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente nel caso in cui il pagamento delle indennità sia erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro, senza necessità di presentare domanda all’INPS, le date in cui intendono fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunicherà all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per il giorno richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

Rispetto a tali dichiarazioni l’INPS effettua le verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei genitori rispetto alla fruizione dei congedi.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.

Si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.