“DECRETO AGOSTO”. Tutte le novità in materia di rapporto di lavoro.
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Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo dal 2021
23/03/2021

Di seguito le principali novità introdotte dal c.d. “Decreto Ristori bis”, pubblicato il 9 novembre 2020 in Gazzetta Ufficiale (Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché dalla Circolare Inps n.128/2020.

 

 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE.

Contributo a fondo perduto (art.1)

Il provvedimento si sostanzia nello stanziamento di ulteriori somme di contributi a fondo perduto, già introdotte dal precedente Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), per tutte le categorie di imprese e lavoratori le cui attività sono state colpite dalle misure di contenimento, introducendo una nuova Tabella dei codici ATECO in sostituzione della precedente (Allegato 1 al Decreto). E’ previsto, inoltre, un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei centri commerciali, i cui destinatari sono individuati nell’Allegato 2 del Decreto.

 

Sospensione dei versamenti tributari, contributivi ed assistenziali (Artt. 7 e 11)

L’articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  1. a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. b) ai versamenti relativi all’IVA.

L’articolo 11 dispone, ai commi 1 e 2, la sospensione dei versamenti contributivi in scadenza il prossimo 16 novembre 2020 in riferimento ai contributi di competenza del mese di ottobre 2020 per tutti i datori di lavoro che a livello nazionale abbiano subito limitazioni nella vendita e/o produzione ed esercenti attività individuate con codice Ateco presente nell’Allegato 1 del DL 149/2020(e della presente informativa).

L’INPS, con Circolare n. 128 del 12 novembre 2020, fornisce importanti indicazioni sulla suddetta sospensione evidenziando che:

  1. È esclusa la terza rata relativa ai contributi sospesi causa COVID-19, la quale, pertanto, dovrà essere regolarmente versata;
  2. Rientrano tra le somme sospese, le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria;
  • Vengono interessate dalla sospensione anche le zone geografiche caratterizzate da uno scenario di elevata gravità, dunque, le Regioni arancioni (con riferimento ai datori di lavoro con codice ATECO di cui all’Allegato 2);
  1. la valutazione circa l’appartenenza dei datori di lavoro alle diverse aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (dunque, rispettivamente, Regioni arancioni e Regioni rosse) va effettuata sulla base delle ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;
  2. E’ esclusa dalla sospensione la rata in scadenza il 16 novembre 2020, dei premi INAIL relativi all’Autoliquidazione 2019/2020 mentre sono incluse le rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.

 

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché le ritenute operate relative al periodo ottobre 2020, sospesi ai sensi del presente paragrafo, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento anche solo di due rate ( sebbene non necessariamente consecutive), determinerà la revoca dal beneficio della rateazione.

 

Novita’ in tema di  ammortizzatori sociali Covid-19 (art. 12 co 2)

Il “Decreto Ristori bis” prevede che i trattamenti di integrazione salariale relativi alle ulteriori sei settimane fruibili tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, introdotte dall’articolo 12 del “Decreto “Ristori” vengano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 149/2020). Tale riferimento supera la limitazione posta dalla Circolare INPS n.115/2020 che individuava tra i beneficiari del “Decreto Agosto”, i soli dipendenti in forza al 13 luglio 2020. Da questo scenario, tuttavia, escono penalizzati i lavoratori assunti tra il 13 luglio e l’8 novembre 2020, per i quali sia intervenuta la sospensione o la riduzione delle attività a causa dei provvedimenti governativi. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha posto la questione al Ministro competente Nunzia Catalfo, mediante un quesito scritto con l’intento di risolvere il vuoto legislativo.

 

Esonero contributivo

L’INPS con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 ha comunicato le modalità operative per fruire dell’esonero contributivo alternativo alla fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19. I beneficiari di tale misura sono i datori di lavoro, che operano in tutti i settori, esclusi quelli finanziario e agricolo, che avevano fruito della cassa integrazione ordinaria e in deroga concessa a maggio e giugno 2020, ai sensi degli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma che, contestualmente, non hanno presentato domanda per le ulteriori settimane di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.104/2020.

Ogni datore di lavoro interessato dovrà presentare un’istanza all’INPS indicando quattro elementi:

  • Numero delle ore di ammortizzatore Covid-19 fruite in maggio e giugno;
  • Retribuzione non corrisposta ai lavoratori, relativa alle suddette;
  • Contribuzione sulla retribuzione “persa” dai lavoratori
  • Importo dell’esonero richiesto

All’istanza, in caso di accoglimento, farà seguito l’attribuzione da parte dell’Istituto del codice 2Q, che consentirà al datore di lavoro di recuperare nella denuncia mensile Uniemens, gli importi richiesti a scomputo con il codice  L903.

 

MISURE PER LE FAMIGLIE.

 

Gli interventi a favore delle famiglie, contenuti nel Decreto Ristori Bis coinvolgono i lavoratori residenti nelle Zone Rosse, attraverso le seguenti misure :

 

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (art. 13)

Viene gestita la casistica relativa ai lavoratori con figli per i quali sia stata sospesa la didattica in presenza. Il lavoratore genitore che non possa assistere i propri figli mediante l’utilizzo dello Smart Working, potrà fruire di un congedo straordinario, ovvero di un’assenza giustificata che prevede un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione, calcolata sulla base delle medesime regole previste per il congedo parentale.

 

Bonus Baby Sitting (art. 14).

Dove sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, viene introdotto all’art. 14 un bonus baby sitter da 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente al congedo straordinario di cui all’art.13 ed alla prestazione lavorativa in modalità agile. L’erogazione del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa ovvero altro genitore disoccupato.

 

I benefici contenuti nel presente paragrafo spettano anche ai genitori di figli con grave disabilità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.