“DECRETO AGOSTO”. Tutte le novità in materia di rapporto di lavoro.

IL DECRETO RILANCIO
21/05/2020
IL DECRETO RISTORI BIS E LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
16/11/2020

In data 14/08/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”, volto ad introdurre misure urgenti a favore del rilancio dell’economia in un contesto ancora incerto dovuto alla diffusione della pandemia Covid-19.

Si riportano di seguito le principali novità introdotte:

 

  1. i) Proroga integrazioni salariali con causale Covid-19

Vengono messe a disposizione dei datori di lavoro ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali aventi come causale Covid-19; il suddetto periodo è diviso in due orizzonti temporali, di 9 settimane ciascuno:

  • le prime nove settimane sono disponibili per tutti i datori di lavoro incondizionatamente,
  • le seconde nove, richiedibili solo se le precedenti 9 siano state interamente autorizzate, saranno concesse a titolo oneroso, versando un contributo addizionale calcolato sulla base del differenziale tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello relativo al medesimo periodo del 2019. Il contributo è cosi determinato:

opzione 1: nessun contributo dovuto se il differenziale risultasse negativo in misura superiore al 20%, ovvero in presenza di aziende la cui attività abbia avuto inizio dopo il 1mo gennaio 2019;

opzione 2: al 9% della retribuzione globale “persa” dal lavoratore a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa se il differenziale è negativo ed inferiore al 20%;

opzione 3: al 18% della retribuzione globale “persa” dal lavoratore a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa se il differenziale è pari a zero o addirittura positivo;

Le nuove regole per fruire dei suddetti ammortizzatori sociali sono le seguenti:

Le prime nove settimane potranno essere concesse retroattivamente dal 13 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020. Laddove dal 13 luglio in poi sia stata già applicata integrazione salariale facente riferimento alle autorizzazioni rilasciate per i decreti “CuraItalia” e “Rilancio”, il periodo interessato assorbirà le 9 settimane.

Le ulteriori nove settimane condizionate dal differenziale del fatturato, dovranno essere accompagnate da un’autocertificazione che attesti la posizione aziendale in una delle 3 opzioni riportate nel presente paragrafo. Le domande di accesso agli ammortizzatori dovranno essere trasmesse all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il primo termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del “Decreto Agosto”, quindi se avviata integrazione a luglio il termine è fissato entro il 30 settembre.

Per le “ex Zone Rosse” (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) è introdotta l’ulteriore  possibilità  per i datori di lavoro che hanno sospeso nel periodo 23 febbraio 2020-30 aprile 2020 la produzione o i servizi a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare dei loro dipendenti, senza tuttavia fruire di ammortizzatori, di presentare domanda di ammortizzatore sociale con causale “COVID- 19 – Obbligo permanenza domiciliare”, sino ad un massimo complessivo di 4 settimane.

  1. ii) Esonero contributivo

Il “Decreto Agosto” introduce ben cinque tipologie di esonero dal pagamento dei contributi riassunte di seguito:

  1. Destinato a tutti i datori di lavoro(non agricoli) che rinuncino alla richiesta di proroga degli ammortizzatori sociali e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19. La misura del beneficio ha una durata massima di quattro mesi ed il limite temporale di applicazione sino al 31 dicembre 2020; il valore dell’esonero è calcolato nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, nonché cumulabile con ulteriori agevolazioni contributive in corso.
  2. Destinato a tutti i datori di lavoro(non agricoli) che assumino sino al 31 dicembre 2020 lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica né ai rapporti di apprendistato, né al lavoro domestico ed è configurato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di 8.060 euro su base annua.
  3. Destinato a tutti i datori di lavoro(non agricoli) che trasformino sino al 31 dicembre 2020 lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato a tempo indeterminato. L’incentivo è configurato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di 8.060 euro su base annua; il beneficio è precluso se tra datore di lavoro e dipendente vi sia stato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti la stabilizzazione.
  4. Destinato a tutti i datori di lavoro(non agricoli) che assumino sino al 31 dicembre 2020 lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato. L’incentivo è applicabile anche ai contratti stagionali e dura per l’intero rapporto a termine, sino ad un massimo di 3 mesi.
  5. Destinato a tutti i datori di lavoro(non agricoli) che operino in Aree con maggiore disagio socio-economico, un’agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.All’interno delle suddette Aree rientrano le regioni che nel 2018 hanno registrato un Pil procapite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonché quelle con un Pil compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, quindi Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

 

iii) Sospensione delle causali previste dal Decreto Dignità

Il DecretoLegge “Agosto”, sostituendo l’articolo 93 del DL “Rilancio”, introduce la possibilità sino al 31 dicembre 2020, di prorogare o rinnovare contratti a termine senza l’indicazione della causale, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, ferma restando la durata massima complessiva del contratto pari a 24 mesi.

La suddetta norma opererà, quindi, non solo per i contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020, ma anche per quelli instaurati successivamente. Benché l’assunzione a tempo determinato da parte di un’agenzia di lavoro non sia considerata espressamente dall’articolo 93,  la deroga vale  anche per il contratto a termine in somministrazione, riferendoci all’art. 34 del Dlgs 81/2015.

All’interno del nuovo decreto, tra l’altro, abbiamo constatato la definitiva abrogazione del comma 1-bis del citato articolo 93, avente ad oggetto la “proroga” automatica dei contratti a termine (anche a scopo di somministrazione) e dei contratti di apprendistato non professionalizzante per una durata pari al periodo di sospensione dall’attività lavorativa del dipendente interessato, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

  1. iv) Divieto licenziamenti

Il Legislatore interviene ulteriormente sul blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, previsto sino al 17 agosto 2020. Di fatto non viene fissata una particolare data di scadenza del blocco, bensì istituito un criterio mobile, in virtù del periodo in cui il datore di lavoro benefici delle ulteriori settimane di trattamenti di integrazione salariale ovvero dell’esonero contributivo previsto per le imprese che non richiedono integrazioni salariali.

La configurazione del blocco dei licenziamenti per motivi di natura economica è resa volutamente articolata, quale risultato del compromesso con le Parti Sociali, rendendo (nei fatti) la proroga effettiva sino alla fine del 2020. Dal blocco dei licenziamenti risulterebbero salvi i datori di lavoro che non facciano ulteriori richieste di settimane di ammortizzatori sociali e che non abbiano fruito degli stessi nei mesi di maggio e giugno.

Le ipotesi nelle quali il suddetto divieto non trova applicazione sono le seguenti:

  1. Personale licenziato per cessazione dell’appalto e riassunzione da parte dell’appaltatore subentrante ;
  2. Personale licenziato per fallimento o cessazione dell’attività economica;
  3. Personale che abbia aderito ad un accordo collettivo aziendale, stipulato con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, di incentivazione alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Le aziende a cui si applica il divieto possono comunque esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto secondo le seguenti prassi:

–  licenziare per motivi soggettivi (disciplinari);

–  licenziare per superamento del periodo di comporto;

–  licenziare i lavoratori di area dirigenziale per soppressione della funzione o riorganizzazione;

–  cessare a scadenza i lavoratori a termine o somministrati a termine;

–  risolvere il rapporto con i lavoratori in prova;

–  cessare i contratti di apprendistato al termine del periodo di formazione;

–  concordare la risoluzione del rapporto in via consensuale (anche concordando con le OO.SS incentivi alla risoluzione del rapporto in forza del comma 1 art.14).

 

  1. V) Liberalità

Al fine di consentire ai datori di lavoro di riconoscere, anche individualmente, beni o servizi in ragione dell’articolo 51, comma 3, del Tuir a favore dei dipendenti, largamente più convenienti in quanto non soggetti a contribuzione e imposte, il Decreto Agosto prevede un innalzamento del limite di esenzione fiscale.

Per il periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi erogati dall’azienda ai dipendenti che non concorre alla formazione del reddito viene elevato dagli attuali 258,23 a 516,46 Euro.

Stante la formulazione della norma, l’innalzamento del valore per i beni e servizi esclusi da imposizione fiscale e contributiva riguarda solo le erogazioni che avverranno nel corso nel 2020 seguendo il princìpio di cassa (allargato al 12 gennaio) per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.