La Legge di conversione n. 96/2018 del D.L. n. 87/2018, c.d. Decreto Dignità, ha introdotto modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, prevedendo tra l’altro un periodo transitorio che caratterizza l’applicazione delle nuove disposizioni:
La durata massima dei contratti a termine è stata ridotta da 36 mesi a 24 mesi; la stipula, inoltre, è connessa alla presenza di una “causale” secondo le seguenti discriminanti:
Per “causale” si intende la motivazione utile all’apposizione del termine al rapporto di lavoro; la stessa dovrà riferirsi a:
Fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata massima dei 24 mesi dovrà essere rispettata anche in caso di successione di contratti intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (durata massima per sommatoria).
Nel caso di superamento di tale limite, sia per effetto di un unico contratto che per effetto di una successione di contratti, il contratto si trasforma da tempo determinato a tempo indeterminato dalla data del superamento.
Ai fini del computo della durata, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i rapporti di tipo stagionale.
Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di una delle causali previste dal decreto, ciò anche se il rinnovo avviene entro i primi dodici mesi dalla data del primo contratto.
Il numero massimo delle proroghe viene anch’esso ridotto, passando da 5 a 4 nell’ambito dei 24 mesi e a prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali.
La proroga non richiede l’indicazione di una causale qualora avvenga nei primi 12 mesi, successivamente il contratto potrà essere prorogato solo in presenze delle sopra indicate esigenze. Se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Alla luce del periodo transitorio introdotto dalla legge di conversione n. 96/2018 del Decreto Dignità, si configurano le casistiche riportate nella seguente tabella riepilogativa.
DURATA MASSIMA DEL SINGOLO CONTRATTO | |||
Data stipula | Durata massima | Causale | D. Lgs. 81/2015 |
Fino al 13 luglio 2018 | 36 mesi | Non necessaria | Disciplina originaria |
Dal 14 luglio 2018 | 24 mesi | Sì, dopo i primi 12 mesi | Disciplina post D.L.87/2018 |
DURATA MASSIMA PER SOMMATORIA DI PIU’ RAPPORTI | |||
Data stipula | Durata massima | Causale | D. Lgs. 81/2015 |
Fino al 13 luglio 2018 | 36 mesi | Non necessaria | Disciplina originaria |
dal 14 luglio 2018 | 24 mesi | Solo dal 1/11/2018 dopo i primi 12 mesi | Disciplina post D.L.87/2018 |
PROROGHE | |||
Data proroga | Numero e durata | Causale | D. Lgs. 81/2015 |
Entro il 13 luglio | Fino a 5 in 36 mesi | Non necessaria | Disciplina originaria |
Dal 14 luglio 2018 all’11 agosto 2018 | Fino a 4 in 24 mesi | Sì, dopo i primi 12 mesi | disciplina post D.L.87/2018 |
Dal 12 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 | Fino a 4 in 24 mesi | Non necessaria | Disciplina post L. 96/2018 |
Dal 1° novembre 2018 | Fino a 4 in 24 mesi | Sì, dopo i primi 12 mesi | Disciplina post L. 96/2018 |
RINNOVI | |||
Data rinnovo | Durata totale | Causale | D. Lgs. 81/2015 |
Entro il 13 luglio | Illimitati, purchè sino a 36 mesi | Non necessaria | Disciplina originaria |
Dal 14 luglio 2018 all’11 agosto 2018 | Illimitati, purchè sino a 24 mesi | Sì, già dal primo rinnovo | Disciplina post D.L.87/2018 |
Dal 12 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 | Illimitati, purchè sino a 24 mesi | Non necessaria | Disciplina post L. 96/2018 |
Dal 1° novembre 2018 | Illimitati, purchè sino a 24 mesi | Sì, già dal primo rinnovo | Disciplina post L. 96/2018 |
La legge di conversione introduce, inoltre, un nuovo limite quantitativo volto a limitare l’uso della somministrazione a termine, originariamente previsto solo per la somministrazione a tempo indeterminato. La nuova disposizione stabilisce che, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare, in sommatoria con gli altri rapporti a termine, complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, calcolati a decorrere dalla data del 1° gennaio dell’anno di stipula dei contratti in oggetto, o dalla diversa data in caso di attività avviata in corso d’anno[1].
Viene, inoltre, introdotta la fattispecie della somministrazione fraudolenta posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, per la quale il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
La legge stabilisce, infine, che per il caso di somministrazione a termine la sanzione della trasformazione del contratto in tempo indeterminato prevista in caso di superamento del limite di 24 mesi è applicabile nei confronti del solo utilizzatore.
[1] Tale limite era già previsto da alcuni contratti collettivi, a cui la normativa faceva rinvio, anche con diverse combinazioni tra le due tipologie contrattuali; essendo ora inserito nel corpo del decreto legislativo n. 81/2015 dovrà essere rispettato anche da quelle aziende il cui contratto collettivo non abbia disciplinato tale aspetto, salvo un intervento per stabilire una diversa disposizione.