ASSEGNI FAMILIARI, ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E PER CONGEDO MATRIMONIALE AGLI UNITI CIVILMENTE
25/05/2017
APPRENDISTATO CON LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI
09/06/2017

ESENZIONE DAL RISPETTO DELLE FASCE DI REPERIBILITA’

Art. 25, D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015

L’esenzione in precise fattispecie dall’obbligo di reperibilità del lavoratore assente per incapacità temporanea allo svolgimento del lavoro, prevista per i pubblici dipendenti, è stata estesa anche ai lavoratori subordinati del settore privato attraverso il decreto legislativo sulle semplificazioni          n. 151/2015, attuativo del Jobs Act,  il quale demandava ad uno specifico decreto del Ministero del Lavoro e delle Politichie sociali per la individuazione dei casi di esenzione dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità[1].

Successivamente il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute, ha adottato tale decreto individuando le circostanze causali che danno diritto alle suddette esenzioni, precisamente:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Tuttavia, le causali così individuate dal decreto costituiscono soltanto una previsione astratta delle situazioni esonerabili, in quanto non sono specificate nel dettaglio le concrete fattispecie. Tale astrattezza potrebbe generare di per sè interpretazioni non univoche, anche a parità di condizioni, da parte dei medici curanti che vengono chiamati in causa nella valutazione dei singoli casi ai fini della certificazione dello stato di malattia.

In considerazione dell’impatto che la novità normativa comporta, non solo sulla organizzazione del lavoro ma anche sulla spesa pubblica, l’Inps è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti ed indirizzi operativi, in particolare fornendo delle linee guida che garantiscano la maggiore omogeneità possibile di approccio da parte dei medici curanti nella individuazione delle fattispecie concretizzanti “terapie salvavita” ed “invalidità”, esonerate dalle visite fiscali da parte dei datori di lavoro.

Di seguito si riportano le indicazioni fornite dall’Inps al fine di individuare il campo di applicazione soggettivo ed oggettivo della normativa citata.

Campo di applicazione

I lavoratori destinatari della normativa sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, pertanto, sono da considerarsi esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

L’Istituto, con l’approvazione del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha elaborato, come accennato, delle apposite linee guida rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse indicate, dovranno:

– valorizzare i campi del certificato telematico “terapie salvavita” oppure “invalidità”;

– in caso di certificati di malattia rilasciati, in via residuale, in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie che determinano la esclusione dall’obbligo della reperibilità del lavoratore.

Servizi ai datori di lavoro

I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere, ai fini dell’attuazione della normativa in argomento, i certificati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.

L’Inps, tuttavia, fa presente che, pur considerata l’impossibilità per i datori di lavoro di utilizzare nelle ipotesi esonerabili il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, resta ferma la possibilità per gli stessi di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente, possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica.

Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

L’Istituto ha precisato, inoltre, che nell’ambito delle prestazioni di competenza ha il potere-dovere di accertare i fatti e le situazioni che comportano il verificarsi o meno dell’evento presupposto della prestazione e, pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi riportata.

In considerazione di ciò, le indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono un punto di riferimento anche in ottica di possibili verifiche da parte dell’Inps e dei datori di lavoro in merito all’attestazione di eventi che danno diritto all’esonero dalla reperibilità.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

 

[1] Per il settore privato le fasce di reperibilità sono dalle ore 10.00 aller ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia, quindi, anche durante i giorni festivi e del week-end.