IL CONTROLLO DELLE SIM AZIENDALI
09/02/2018
IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI CHE RICHIEDONO PERMESSI ELETTORALI
02/03/2018

I sostituti d’imposta, come ogni anno, dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, la Certificazione Unica relativa alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi che sono stati erogati nel periodo d’imposta 2017.

La CU deve essere:

–       trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrateentro il 7 marzo 2018 (CU ordinaria),

–       rilasciata ai percipienti entro il 31 marzo 2018 (CU sintetica), termine che viene spostato al 3 aprile 2018 in considerazione della cadenza del termine nella giornata del sabato e delle susseguenti festività di Pasqua, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato in corso d’anno.

Una delle novità, riguardanti l’adempimento fiscale, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 che ha prorogato fino al 31 ottobre 2018 la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata

Si fa presente, invece, che il termine di presentazione del modello 730/2018 rimane fissato al 7 luglio 2018.

Si riportano di seguito le principali novità riguardanti la compilazione della C.U. 2018 redditi 2017.

Dati anagrafici

È istituito un nuovo codice per identificare i contribuenti che avevano la residenza al data del 18 gennaio 2017 nei Comuni colpiti dal sisma avvenuto in tale mese. Per i soggetti interessati, infatti, erano stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti fino al 30 novembre 2017, termine prorogato al 31 dicembre 2017 solo per le persone fisiche.

Risulta modificata, inoltre, l’indicazione relativa ai contribuenti residenti nei Comuni danneggiati dal sisma di agosto e ottobre 2016 per adeguare i nuovi termini della sospensione dal versamento.

Relativamente ai dati del domicilio fiscale si dovrà compilare un nuovo campo nella sola ipotesi in cui il contribuente risiede in un Comune istituito per fusione e se tale Comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti.

Certificazione lavoro dipendente, assimilati e altri redditi

Sezione redditi

Con riferimento alla certificazione dei redditi, la Legge di Bilancio 2017 ha aumentato l’agevolazione fiscale riconosciuta ai lavoratori rimpatriati – c.d. rientro dei cervelli-, per cui il loro reddito da lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare (per il 2016 era pari al 70%). Conseguentemente, il reddito dovrà essere indicato distinguendo l’importo soggetto a tassazione da quello esente secondo le nuove percentuali.

Sezione Assistenza fiscale 2017

Con riferimento alla sezione dedicata alle informazioni relative all’assistenza fiscale prestata nel corso del 2017, si dovrà riportare uno dei codici rilevabili dal Mod. 730-4 rettificativo, qualora presentato,che identifichi la motivazione della ripresentazione; analogamente, anche nel caso della presenza del Mod. 730-4 integrativo, occorrerà indicarne la motivazione.

In considerazione dell’introduzione a decorrere dal 2016, della detassazione per i premi di risultato, è prevista una nuova sottosezione relativa alla imposta sostitutiva dei premi di risultato, dove dovranno essere indicati gli importi dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato non trattenuti dal sostituto d’imposta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, sia al dichiarante che al coniuge.

Sezione Oneri detraibili e deducibili

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

–       gli importi devono essere indicati al netto della quota rimborsata dal sostituto d’imposta che rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di operazioni di conguaglio;

–      vanno considerati i soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.

Sezione detrazioni e crediti

In questa sezione vengono riportate le informazioni relative al bonus Irpef – c.d. Bonus Renzi -. Nello specifico, da quest’anno dovrà essere indicato l’importo dei Bonus eventualmente recuperato da altri sostituti d’imposta nell’ipotesi in cui si tenga conto di CU rilasciate da più datori di lavoro; al riguardo viene precisato che il relativo campo deve essere compilato esclusivamente nell’ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza soluzione di continuità e senza estinzionedel precedente sostituto d’imposta, nel caso in cui quest’ultimo abbia recuperato bonus; conseguentemente, nella sezione “dati relativi ai conguagli”, è stato istituito un nuovo codice per identificare tale ipotesi di operazioni straordinarie, in aggiunta alla ipotesi di “operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzionedel precedente sostituto”.

Sezione altri dati

È stata soppressa la sezione “contributo di solidarietà” in quanto dal 2017 non è più dovuto; era stato introdotto dalla c.d. Riforma Fornerodel 2011; analogamente, è stata soppressa la sezione “contributo trattamenti pensionistici”.

 – Sezione Somme erogate per premi di risultato

Questa sezione va compilata nell’ipotesi in cui, in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali, siano stati erogati premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% ovvero a tassazione ordinaria, ma potenzialmente detassabili in fase di conguaglio o di dichiarazione dei redditi.

La possibilità per il lavoratore di convertire, in tutto o in parte, i premi di risultato in flexible benefits, viene gestita nella certificazione unica attraverso appositi campi con le somme del premio ricevute a titolo di fringebenefitsin quanto esenti da tassazione. Sono previsti,quindi,i campi in cui inserire:

–       l’eventuale ammontare del premio detassabile convertito in contributi alla previdenza complementare;

–       l’eventuale ammontare del premio detassabile convertito in contributi di assistenza sanitaria;

–       le somme e i valori di cui all’art. 51, comma 4[1]del TUIR che, per scelta del lavoratore, sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato;

–       nella sezione relativa ai premi di risultato erogati da altri soggetti, le somme e i valori di cui all’art. 51, comma 4 del TUIR che, per scelta del lavoratore, sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato.

Sezione Dati fiscali – Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico

In questa sezione, dove vengono indicati i dati relativi ai familiari che nel 2017 sono stati fiscalmente a carico del sostituito, le novità riguardano i seguenti aspetti:

  • l’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui “non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico”;
  • ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 76/2016 che regolamenta le unioni civili, le parole “coniuge”, “coniugi” o parole equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Sezione Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – Art. 51 TUIR

La sezione in oggetto consente all’Amministrazione finanziaria il monitoraggio dell’eventuale rimborso al lavoratore, da parte del datore di lavoro, per beni e servizi erogati da quest’ultimo non soggetti a tassazione come spese per istruzione universitaria e non, per asili nido ecc. Da quest’anno la sezione si articola in due sottosezioni:

  • la prima è riservata al sostituto d’imposta che rilascia la certificazione, denominata “Sezione sostituto dichiarante”, ed è presente sia nella CU 2018 sintetica che ordinaria;
  • la seconda, introdotta ex novo e denominata “Sezione altri sostituti”, è relativa ai rimborsi effettuati da precedenti sostituti d’imposta; è presente esclusivamente nella CU 2018 ordinaria e va compilata nell’ipotesi in cui si stia effettuando un conguaglio unico comprensivo, dunque, di redditi corrisposti da altri sostituti d’imposta.

Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Con riferimento a tale certificazione dovranno essere indicati i codici della causale che individua la tipologia di reddito erogato. Le tipologie reddituali sono suddivise in due elenchi:

  • il primo relativo alle tipologie reddituali che possono essere indicate nel Mod. 730 ed eventualmente nel Mod. Redditi;
  • il secondo prende in considerazione le tipologie reddituali che possono essere dichiarate esclusivamente con il Mod. Redditi.

Nel primo caso la novità consiste nell’inserimento della nuova causale per le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

Nel secondo caso sono previste due nuove causali: quella relativa ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini IVA, in relazione alla cessione di tartufi, e quella relativa agli assegni di servizio civile.

Certificazione redditi – locazioni brevi

Nella CU 2018 è stata inserita la nuova “Certificazione redditi – Locazioni brevi” per permettere l’indicazione dei dati relativi alle ritenute effettuate in presenza di locazioni brevi, ossia quelle non superiore a 30 giorni, per le quali è previsto uno specifico regime fiscale.

In sostanza viene prevista l’applicazione opzionale della cedolare secca (aliquota 21%), sui redditi derivanti da contratti di locazione di immobili abitativi di breve durata, stipulati da persone fisiche private a partire dal 1° giugno 2017.

Il contribuente ha, dunque, la possibilità di:

  • assoggettare “ordinariamente” ad IRPEF i redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione;
  • optare per la cedolare secca, nella misura del 21%.

I soggetti esercenti l’attività di intermediazione immobiliare, residenti nel territorio dello Stato, nonché quelli che gestiscono portali telematici sono inoltre tenuti all’applicazione, in qualità di sostituti d’imposta, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi per i

contratti di locazione in oggetto, di una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi incassati, all’atto del pagamento al beneficiario. Tale ritenuta:

  • in caso di opzione, da parte del locatore, per la cedolare secca, è effettuata a titolo di imposta sostitutiva (configura la cedolare vera e propria);
  • qualora il locatore non eserciti l’opzione per la cedolare secca, si considera effettuata a titolo di acconto dell’IRPEF.

L’effettuazione della ritenuta e il relativo versamento vanno certificati e dichiarati con la presentazione della Certificazione Unica 2018 (Certificazione redditi – Locazioni brevi) e del Mod. 770.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo

[1]Autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo, prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente.