RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL PER IL 2019
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Sgravi Contributivi

Con la circolare n. 118 del 13 dicembre 2018, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per accedere alla riduzione contributiva pari all’11,50% per l’anno 2018 a favore degli operai occupati a tempo pieno nel settore edile.

1 Le caratteristiche dell’agevolazione contributiva

Il beneficio in oggetto consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, dedicata unicamente agli operai occupati per 40 ore settimanali e riferita al periodo che va da gennaio a dicembre 2018.

Lo sgravio coinvolge anche agli operai che non abbiano raggiunto le 40 ore settimanali, ma a cui siano stati virtualmente versati i contributi fino a concorrenza dell’orario contrattuale ordinario. La riduzione, in questo caso, si applica sulla contribuzione virtuale. L’agevolazione viene, quindi, concessa anche nei casi di assenze che, a vario titolo, impediscano al lavoratore di raggiungere le 40 ore settimanali ordinarie: assenze per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, periodi di ferie e riposi annui per i quali il trattamento è assolto dal datore di lavoro attraverso l’accantonamento presso la Cassa edile e ferie collettive non ancora maturate, assenze ingiustificate con perdita della retribuzione, aspettative ed altre cause di sospensione legale o contrattuale dell’attività lavorativa e periodi di frequenza di corsi di formazione non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli enti scuola edili.

2 Le aliquote contributive e gli esoneri

Le aliquote contributive, da considerare ai fini del calcolo, sono quelle in vigore dal 1° gennaio 2016 per i diversi settori di attività (industria e artigianato edile).

Si rammenta la necessità di escludere, dal calcolo della riduzione contributiva, le misure compensative per il trasferimento del TFR ai fondi di previdenza complementare oppure al Fondo di Tesoreria. L’agevolazione non trova applicazione, inoltre, sul contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

3 I soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono i datori di lavoro così ripartiti:

  •  Datori di lavoro operanti nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • datori di lavoro operanti nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
  • datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Sono escluse, invece, dall’applicazione del beneficio, poiché non considerate attività edili in senso stretto:

  • Le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308 accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

L’agevolazione è, altresì, esclusa in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione dell’orario e nei casi in cui i lavoratori beneficino di ulteriori e specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o “Incentivo Occupazione Mezzogiorno” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’arco del 2018).

4 I requisiti di accesso alla riduzione contributiva

Per poter accedere alla riduzione contributiva è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), fatti salvi il rispetto degli obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;
  • Rispetto dei requisiti minimi di legge in materia di retribuzione imponibile;
  • Assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

5 Aspetti operativi

Le istanze dovranno essere inviate all’INPS esclusivamente in via telematica per il tramite del modulo “Rid-Edil”, all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito dell’istituto nella sezione “comunicazioni on line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

Le domande verranno sottoposte ad una verifica automatizzata da parte dei sistemi informativi centrali dell’Inps ai fini dell’accertamento dell’esatto inquadramento aziendale, per poi essere definite entro il giorno successivo l’invio.

In caso di esito positivo verrà rilasciato il codice 7N per il periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019. In caso di dichiarazioni non veritiere da parte del datore di lavoro, l’INPS provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite ed informerà l’autorità giudiziaria.

Si segnala che le domande potranno essere inoltrate, per l’applicazione della riduzione contributiva relativa all’anno 2018, entro il 15 marzo 2019 e il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2019.

6 Aziende sospese o cessate

Nei casi di aziende sospese o cessate, il datore di lavoro recupererà lo sgravio contributivo per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione inoltrando la richiesta, via cassetto, per il tramite della funzione “Contatti” allegando una dichiarazione conforme al facsimile sotto riportato. A seguito dei necessari accertamenti, l’INPS attribuirà il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

Ai fini della fruizione del beneficio, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive.