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Con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, l’INPS ha ufficializzato la nuova gestione per la  presentazione della domanda degli assegni al nucleo  familiare (ANF) che sarà introdotta a decorrere dal 1° aprile 2019.

Dalla suddetta data, i lavoratori interessati presenteranno la richiesta degli ANF esclusivamente tramite i seguenti canali telematici:

· Sito internet www.inps.it , accedendo al servizio on-line mediante PIN dispositivo, ovvero codice identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

· Patronati e intermediari abilitati, attraverso i canali di comunicazione con l’Istituto ai quali hanno accesso.

Fino al 31 marzo 2019 sarà ancora possibile utilizzare il modulo cartaceo “ANF/DIP” (SR16), che dovrà essere presentato al datore di lavoro secondo la consueta prassi amministrativa.

L’Istituto, con l’introduzione della nuova procedura telematica, percorre l’obiettivo di quantificare d’ufficio il calcolo dell’importo spettante al fine di ridurre al massimo le frodi, nonché assicurare più tutele in tema di privacy e GDPR ai soggetti richiedenti.

Una volta trasmesse, le domande di erogazione dell’ANF saranno vagliate singolarmente, per determinare l’effettivo diritto del lavoratore o della lavoratrice, ovvero per quantificare gli importi giornalieri e mensili spettanti sulla base del reddito denunciato per l’intero nucleo familiare, oltre che per la composizione dello stesso.

La procedura di valutazione della richiesta si concluderà con esito favorevole o con reiezione; quest’ultima fattispecie prevede una formale comunicazione a favore del richiedente, cosi come  lo stato della richiesta sarà consultabile all’interno dell’area riservata nel sito dell’INPS.

Qualsiasi variazione del nucleo familiare o del reddito avente effetto sulla erogazione dovrà essere riportata nella comunicazione“ANF DIP”, che in sintesi diventa la “comunicazione rettificativa telematica”.

Rispetto alla validità delle domande presentate al datore di lavoro in modalità cartacea sino al 31 marzo 2019, relative al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 ovvero per gli anni precedenti, saranno tenute valide, senza che vi siano ulteriori trasmissioni telematiche.

Casi particolari

Alcune casistiche soggettive del richiedente, determinavano sino all’introduzione delle nuove disposizioni, l’autorizzazione dell’INPS mediante il cd Modello ANF43.

Con la nuova prassi, il richiedente dovrà presentare la richiesta mediante la funzione “Autorizzazione ANF” presente nel sito dell’Inps; ai lavoratori non saranno più inviati i provvedimenti di autorizzazione (Modello “ANF43”) e l’Istituto provvederà come per tutti gli altri soggetti. Solo in caso di diniego dell’autorizzazione, il lavoratore sarà informato mediante il relativo provvedimento denominato ANF58

In caso di lavoratori ex dipendenti di datori di lavoro cessati o falliti, l’erogazione degli ANF arretrati sarà effettuata direttamente da parte dell’Istituto, previa trasmissione telematica della richiesta, ai sensi della Circolare n.136 del 2014 secondo i seguenti canali:

· Sito internet www.inps.it , accedendo al servizio on-line mediante PIN dispositivo, ovvero codice identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

· Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i canali di comunicazione con l’Istituto ai quali hanno accesso

· Call Center Inps;

IL Datore di lavoro, potrà visualizzare ed estrarre dal sito Inps, gli importi da erogare a favore dei soggetti autorizzati in cedolino; ad oggi non esiste un automatismo che consenta di ricevere notifiche inerenti nuovi dipendenti autorizzati alla ricezione o la variazione degli importi già attribuiti, pertanto almeno per il primo periodo, occorrerà monitorare il cassetto previdenziale aziendale presente nel sito Inps.

Gli importi indicati nel cassetto previdenziale aziendale, saranno attribuiti al codice fiscale del lavoratore, mediante la valorizzazione della quota giornaliera e mensile. Quest’ultime saranno utilizzate per determinare il valore mensile spettante in virtù degli accadimenti mensili, ovvero delle presenze ed assenze verificatesi nel periodo paga

Ai sensi del messaggio INPS  n. 12790/2006, si conferma che il datore di lavoro potrà corrispondere al lavoratore e conguagliare mediante Uniemens esclusivamente gli assegni corrispondenti ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato in forza. Eventuali assegni connessi ad altri rapporti di lavoro, nel limite temporale dei cinque anni, potranno essere richiesti e liquidati dal datore di lavoro presso cui il beneficiario dell’assegno risultava in forza.

Ogni datore di lavoro potrà conguagliare nella sezione “crediti” dell’Uniemens gli importi corrisposti in qualità di Sostituto, rispetto alle domande di ANF pervenute sino al 31 marzo 2019 in modalità cartacea. Dal 1 luglio 2019 il predetto conguaglio non sarà più fattibile in quanto il conguaglio in Uniemens sarà subordinato alla richiesta telematica pervenuta all’Istituto.

Si rileva che alcuni aspetti operativi saranno oggetto di ulteriori messaggi da parte dell’INPS, soprattutto in tema di erogazione di importi arretrati superiori a Euro 3000,00 già oggetto di approfondimenti e limitazioni da parte dell’Istituto;pertanto, a parere di chi scrive, con l’istituzione della procedura telematica e con la contestuale approvazione o diniego della stessa, potranno essere abrogate le precedenti restrizioni in tema di erogazione da parte del sostituto d’imposta.