Rinnovo CCN Chimica
09/09/2015
Fondi di Solidarietà
30/09/2015

 

La riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Decreto Legislativo n. 148/2015 regolamenta gli strumenti di integrazione salariale apportando novità in tema di:

  • disposizioni generali,
  • integrazione salariale ordinaria,
  • Integrazione salariale straordinaria,
  • fondi di solidarietà (che tratteremo nella prossima informativa).

Le previsioni normative sono in vigore dal 24 settembre 2015.

 

Disposizioni generali

 

Le novità relative alle disposizioni generali sono le seguenti.

 

Lavoratori beneficiari

I trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) sono destinati alla generalità dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, compresi, invece, gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Una delle novità, infatti, previste dal decreto, è l’estensione della CIGO e della CIGS agli assunti con tale tipologia di apprendistato con le seguenti limitazioni:

  • qualora l’impresa rientri nel campo di applicazione delle sole integrazioni salariali straordinarie (ad esempio imprese commerciali con più di 50 addetti), essi saranno destinatari della CIGS limitatamente all’ipotesi di crisi aziendale;
  • qualora, invece, l’impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti sono destinatari esclusivamente della CIGO.

Nei riguardi degli apprendisti sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari.

Inoltre, data la specificità del contratto di apprendistato, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Il requisito che tutti i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, è una anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel solo settore industriale.

Nel caso di cambio di appalto, l’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

 

Durata massima complessiva

È previsto che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possa superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, e non fisso come prevedeva la normativa abrogata.

Nell’ottica di favorire gli strumenti integrativi che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro piuttosto che una sospensione dell’attività, il contratto di solidarietà (difensiva) diventa una delle causali di integrazione salariale straordinaria ed, inoltre, ai fini del calcolo della durata massima nel quinquennio, è previsto che la durata dei trattamenti relativi ad esso venga computata:

– nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi,

– per intero, invece, per la parte eccedente.

 

A tali condizioni, la CIGS per causale contratto di solidarietà può raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio.

Esempi:

12 mesi di CIGO + 12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione) = max 24 mesi

12 mesi di CIGO + 24 mesi di CDS (Contratto di solidarietà) = max 36 mesi

12 mesi di CIGO + 12 mesi di CDS: possibili altri 6 mesi di CIGO/ CIGS oppure altri 12 mesi di CDS

12 mesi di CIGS (es. crisi aziendale) + 24 mesi di CDS = max 36 mesi

CDS = max 36 mesi

Una eccezione è prevista per le imprese industriali e artigiane del settore edile, di lavorazione dei materiali lapidei e della escavazione: infatti, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

 

 

Contribuzione addizionale

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, commisurato all’effettivo utilizzo del trattamento di integrazione salariale  in misura pari a:

  1. 9% della retribuzione persa per i periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruiti all’interno di uno o più interventi, concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  2. 12% oltre le 52 settimane e sino a 104 settimane (due anni) in un quinquennio mobile;
  3. 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

È confermato che le integrazioni salariali devono essere corrisposte dalle aziende alla fine di ogni periodo di paga e che l’importo delle integrazioni viene rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

La novità riguarda la previsione di un termine di decadenza, ossia, per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto, i sei mesi decorrono da tale data.

Su espressa richiesta dell’impresa, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, tali da non consentire di anticipare i trattamenti, l’Inps provvede ad effettuare il pagamento diretto ai lavoratori.

 

 

Condizionalità e politiche attive del lavoro

In relazione alle politiche attive del lavoro il decreto ha introdotto una condizionalità di fruizione del trattamento integrativo: se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro è superiore al 50% rispetto al normale orario il lavoratore deve partecipare a un programma di qualificazione o riqualificazione professionale presso i Centri per l’Impiego.

Se durante il periodo di integrazione salariale il lavoratore svolge un’attività di lavoro subordinato od autonomo, il trattamento non viene riconosciuto per le giornate di prestazione lavorativa.

 

 

 

Integrazioni salariali ordinarie

 

Campo di applicazione

La disciplina sull’integrazione salariale ordinaria (prestazioni e contribuzione) si applica (indipendentemente dal numero di addetti), alle seguenti imprese:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;

 

  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Rientrano nella disciplina dei trattamenti di integrazione ordinaria anche i trattamenti di integrazione salariale che erano erogati dalla Cassa Integrazione Gestione Edilizia e Lapidei (viene abrogata la relativa disciplina).

 

 

Durata

Il numero delle ore autorizzabili non può eccedere il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale. A tal fine l’impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

 

 

Contribuzione

È prevista una riduzione ed una rimodulazione del contributo ordinario pagato da tutte le imprese indipendentemente dall’utilizzo della cassa integrazione ordinaria.

L’aliquota è stabilita nel modo seguente:

  1. a) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti (in precedenza 1,90%);
  2. b) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti (in precedenza 2,20%);
  3. c) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile (in precedenza 5,20%);
  4. d) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei (in precedenza 3,70%);
  5. e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti (in precedenza 1,90%);
  6. f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti (in precedenza 2,20%).

Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

 

 

Informazione e consultazione sindacale

La procedura di informazione e consultazione sindacale è sostanzialmente invariata.

Riguardo le associazioni sindacali destinatari della comunicazione si fa riferimento alle articolazioni territoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (in passato erano le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia).

Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile, e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni trovano applicazione limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

 

 

Procedimento di autorizzazione e concessione

Il termine di presentazione della domanda di CIGO all’Inps in via telematica è di 15 giorni, e non più 25 giorni, dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Se non viene rispettato tale termine il trattamento integrativo non può riguardare periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Se dalla omessa o tardiva presentazione deriva un danno ai lavoratori consistente nella perdita totale o parziale del trattamento integrativo, il datore di lavoro risponde del danno causato con una somma da corrispondere agli interessati equivalente nell’importo alla integrazione salariale non percepita.

Riguardo la concessione del trattamento, il decreto prevede una semplificazione delle procedure con l’abolizione delle commissioni provinciali della cassa integrazione e dell’edilizia e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte dell’Inps a decorrere dal 1° gennaio 2016. I criteri di valutazione delle domande di concessione saranno definiti con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.

 

 

Ricorsi

Nel caso in cui il provvedimento di richiesta della CIGO venga rigettato, sarà possibile proporre ricorso, nei 30 giorni successivi alla ricezione del diniego, al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti previsto dall’art. 25 della legge n. 88/1989.

 

 

 

Integrazioni salariali straordinarie

 

Campo di applicazione

Relativamente al campo di applicazione il decreto non introduce modifiche, pertanto, possono richiedere la CIGS le imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, rientranti nei seguenti settori:

  • imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
  • imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • imprese di vigilanza.

Inoltre, il decreto, accorpando le disposizioni introdotte dalla Legge Fornero n. 92/2012, che aveva posto termine a una serie di provvedimenti di natura transitoria, sancisce in maniera definitiva l’inclusione nell’ambito di applicazione della CIGS di:

  • imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo ed operatori turistici, con più di 50 dipendenti,
  • imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero dei dipendenti.

 

Causali

Per la CIGS, il decreto razionalizza la disciplina delle causali di concessione del trattamento. L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti tre causali.

  • Riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale): il programma deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, esserefinalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro.
  • Crisi aziendale: il programma deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, non può più essere concessa la CIGS nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Viene previsto tuttavia un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che consente la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per una durata massima rispettivamente di dodici mesi nel 2016, nove nel 2017 e sei nel 2018, qualora al termine del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva, ma sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. Sarà un D.M. del Ministro del Lavoro, da emanare entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a definire i criteri di applicazione.

  • Contratti di solidarietà difensiva: i contratti di solidarietà, c.d. di tipo “A”, previsti per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, diventano quindi una causale di quest’ultima e ne mutuano integralmente le regole in termini di misura della prestazione e di contribuzione addizionale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Viene inoltre previsto, a tutela del lavoratore, che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per la quale il contratto di solidarietà è stipulato.

L’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l’intervento ordinario.

Si ricorda cha la L. n. 92/2012 (Legge Fornero) ha escluso, dal 1° gennaio 2016, la possibilità di utilizzazione della integrazione salariale straordinaria nei casi di concordato preventivo con cessione dei beni, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria senza ripresa dell’attività: si tratta di ipotesi nelle quali non si giustifica il ricorso alla integrazione salariale, non essendoci prospettive di ripresa, risultando più razionale il ricorso alla NASpI e, fino al 31 dicembre 2016, ricorrendone le condizioni, alla indennità di mobilità.

 

 

Durata

Vengono stabiliti nuovi limiti di durata massima per le integrazioni salariali straordinarie.

Riorganizzazione aziendale: riferita a ciascuna unità produttiva, non può superare, in un quinquennio mobile (che inizia, dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo, dal momento in cui l’imprenditore usufruisce di un ammortizzatore sociale, anche ordinario), la durata massima di 24 mesi, anche continuativi.

Crisi aziendale: la durata massima, anche senza soluzione di continuità, non può superare nel quinquennio mobile il limite dei 12 mesi ed una nuova autorizzazione è condizionata dal fatto che debba essere trascorso un periodo pari ai 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione.

Contratto di solidarietà difensiva: sempre con riferimento al quinquennio mobile, ha una durata massima, anche continuativa, di 24 mesi. Tale durata va letta in stretta correlazione con la disciplina della durata massima complessiva, riportata nel paragrafo precedente, tra integrazione ordinaria e straordinaria.

Nei casi di riorganizzazione e di crisi aziendale, le sospensioni possono essere autorizzate soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva durante l’arco temporale di intervento autorizzato: tale disposizione, tuttavia, non si applica nei due anni successivi all’entrata in vigore del Decreto (pertanto fino a settembre 2017).

 

 

Consultazione sindacale

Nell’ambito della procedura di consultazione sindacale prevista per le causali “riorganizzazione” e “crisi aziendale”, riguardo le modalità di rotazione tra i lavoratori si applicheranno, d’ora in poi, soltanto le sanzioni per il mancato rispetto delle modalità concordate nell’esame congiunto. È, infatti, abrogata la previsione secondo cui lo stesso Ministero del Lavoro poteva stabilire i criteri di rotazione da adottare: in mancanza di adeguamento il datore era tenuto a versare, con effetto immediato, l’addizionale incrementata prevista dall’art. 1, comma 8, della legge n. 223/1991, ora abrogato; a tal proposito entro 60 giorni dalla entrata in

 

 

vigore del decreto, con D.M. “concertato” tra Lavoro ed Economia dovrà essere definito l’incremento del contributo addizionale a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori.

Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà.

 

 

Procedimento di concessione

Rispetto alla previgente disciplina, la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale va inviata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento (prima entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui aveva avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario), e deve essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province autonome.

A decorrere dal 1° novembre 2015, la sospensione o la riduzione dell’orario oggetto dell’accordo sindacale decorre non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’intero periodo richiesto (in passato ogni istanza di concessione si riferiva ad un periodo massimo di 12 mesi). Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa.

 

Disposizioni transitorie

 

Il decreto prevede una transizione alle nuove disposizioni. Di seguito gli aspetti più rilevanti.

 

  • Le nuove regole si applicano solo ai trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Ai trattamenti pregressi si applicano le norme previgenti, e le loro durate si computano ai fini del limite massimo di durata complessiva nel quinquennio mobile solo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto. In altri termini, nel nuovo quinquennio mobile non si computano i periodi fruiti in passato: si riparte da zero. Quindi i nuovi limiti di durata incidono dalla fine del 2017, non prima.
  • Gli accordi sindacali conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto (anche se la cassa non è ancora stata autorizzata) restano validi anche qualora prevedano durate maggiori. I periodi fruiti dall’entrata in vigore del decreto si computano però ai fini dei nuovi limiti.