Conciliazione per le esigenze di cura
08/09/2015
Riordino ammortizzatori sociali
25/09/2015

 

Con accordo del 15 ottobre 2015, FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA, FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL, UILTEC – UIL, hanno convenuto il rinnovo del CCNL 22 settembre 2012 per gli addetti all’industria chimica, chimico – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2015. Il rinnovo ha validità triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e scadenza il 31 dicembre 2018, sia per la parte economica che per quella normativa.

Di seguito i contenuti dell’accordo.

Elemento distinto della retribuzione (EDR)

Con l’accordo di rinnovo le Parti hanno convenuto l’abolizione dell’ultima tranche di incremento contrattuale stabilita dal vigente CCNL 22 settembre 2012 per il mese di ottobre 2015 e la sua trasformazione in Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di pari importo, da erogarsi a partire da ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016, data in cui cesserà definitivamente.

L’intesa precisa che nell’ipotesi in cui a livello aziendale si sia già provveduto alla corresponsione della tranche di aumento di ottobre 2015, l’impresa deve effettuare le necessarie variazioni nel cedolino paga di novembre, dando adeguata comunicazione ai lavoratori delle suddette previsioni contrattuali.

Il suddetto accordo non ha fornito alcun’altra indicazione in merito alla natura di tale elemento ed all’eventuale incidenza sugli istituti contrattuali. Al riguardo con Circolare del 23 ottobre 2015, FEDERCHIMICA, ha precisato che l’EDR va erogato per il numero di mensilità previste dal CCNL e che non avrà alcuna incidenza su alcun istituto contrattuale e/o di legge diretto e/o indiretto essendo stato convenuto omnicomprensivo. Sull’omnicomprensività dell’istituto, comunque, occorre attendere conferma in sede di stesura del contratto.

A titolo riepilogativo, si riportano di seguito, per i vari settori, gli importi mensili dell’EDR (dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2016) come resi noti dalle Parti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementi retributivi

L’accordo 15 ottobre 2015 prevede un incremento del trattamento contrattuale (a livello di minimo ed indennità di posizione organizzativa – IPO) riferito alla categoria D1 del Settore Chimico e chimico-farmaceutico (con relativa riparametrazione sulle altre categorie contrattuali) pari ad euro 90,00, da erogarsi in 3 tranches:

  • euro 40,00 a partire da gennaio 2017;
  • euro 35,00 a partire da gennaio 2018;
  • euro 15,00 a partire dal dicembre 2018.

Gli aumenti retributivi complessivi (a livello di minimo ed indennità di posizione organizzativa – IPO) per gli altri settori sono fissati nelle seguenti misure:

  • euro 84,00 per la categoria D1 del Settore Fibre;
  • euro 78,00 per la categoria D1 del Settore Abrasivi;
  • euro 90,00 per la categoria D del Settore Lubrificanti e GPL.

Gli importi degli incrementi dei minimi contrattuali e dell’IPO per i vari settori, comunicati dalle Parti, risultano i seguenti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimi retributivi

 

Gli importi del trattamento contrattuale mensile, ossia dei minimi tabellari e dell’indennità di posizione organizzativa (IPO), per i vari settori, come resi noti dalle Parti, risultano i seguenti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica e adeguamenti dei minimi contrattuali

Nell’ottica di prevenire scostamenti significativi tra inflazione prevista e inflazione reale, è prevista l’introduzione di una verifica annuale dei minimi che, in considerazione della pubblicazione a maggio di ogni anno da parte dell’ISTAT del consuntivo dell’anno precedente e delle previsioni per l’anno in corso ed i successivi, sarà effettuata nel mese di giugno.

Pertanto, a far data dal 2017, nel giugno di ogni anno, verrà riscontrato lo scostamento di inflazione relativo all’anno precedente tra il consuntivo ISTAT e la previsione utilizzata in fase di rinnovo.

L’adeguamento annuale andrà calcolato applicando lo scostamento inflattivo al valore punto della categoria F utilizzato per il rinnovo e, per le altre categorie e posizioni organizzative, mediante i parametri definiti dal contratto (compresi tra 100 e 220).

Il futuro valore punto risulterà pari a:

  • euro 15,54 per la categoria F del Settore Chimico-farmaceutico;
  • euro 15,09 per la categoria F del Settore Fibre;
  • euro 14,53 per la categoria F del settore Abrasivi.

Tale adeguamento sarà realizzato, sulla base del suddetto accertamento, sulle prime erogazioni successive e, nello specifico, in merito al presente rinnovo alle seguenti scadenze:

  • giugno 2017, circa la verifica a consuntivo inflazione 2016 con adeguamento tranche gennaio 2018;
  • giugno 2018, circa la verifica a consuntivo inflazione 2017 con adeguamento tranche dicembre 2018;
  • giugno 2019, circa la verifica a consuntivo inflazione 2018 con adeguamento prima tranche del successivo rinnovo.

 

 

Contrattazione aziendale

 

In ragione della valorizzazione della contrattazione aziendale sono decise le seguenti misure:

  • abolizione dal 31 dicembre 2016 delle disposizioni contrattuali relative al premio presenza (art. 8, lettera G e art. 28, comma 9, b1 e b2 per i quadri e direttivi), con definizione da parte della contrattazione aziendale di modi e contenuti del suo inserimento nel premio di partecipazione;
  • rinvio alla contrattazione aziendale della gestione delle tematiche relative l’invecchiamento attivo anche riguardo al tema dell’uscita dal turno e dei suoi riflessi sulle maggiorazioni;
  • opzione per le imprese nelle quali non è contrattato il premio di partecipazione, per una delle seguenti ipotesi:
  • applicazione del premio variabile PMI con le modalità definite dall’art. 27 del CCNL 2012;
  • applicazione, in qualità di elemento perequativo, del premio previsto dalla tabella di cui all’appendice 2 del CCNL 2012, come rivalutato dalla presente intesa o individuazione, con le modalità dell’art. 27 del CCNL 2012, di iniziative di welfare contrattuale e/o formazione a cui destinare, in tutto o in parte, gli stessi importi.

Alla contrattazione aziendale viene delegata, inoltre, la possibilità di estendere la disciplina del conto ore ai rapporti di lavoro a tempo parziale.

 

 

Attività stagionali

Al fine del miglioramento della produttività e dell’occupazione, viene introdotta una nuova definizione di attività stagionali.

Oltre a quelle individuate dalle norme di legge, sono identificate quali stagionali le attività richieste da esigenze tecnico-produttive ricorrenti in determinati periodi dell’anno, in quanto connesse alle stagioni climatiche o a stagionalità identificate come tali nei settori “clienti”, quali ad esempio, attività dipendenti da esigenze agricole, campagne di vaccinazione, etc.

Inoltre, è ammessa l’individuazione di ulteriori ipotesi di stagionalità, dovute a particolari esigenze tecnico-produttive temporanee e periodiche, da parte della contrattazione collettiva aziendale che, in assenza di rappresentanza sindacale in azienda, verrà realizzata con le OO.SS. territoriali.

 

 

Elemento perequativo

A partire dal 1° gennaio 2018 gli importi dell’elemento perequativo per i vari settori risultano i seguenti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che fino al 31 dicembre 2017 rimangono in vigore gli importi di cui alla tabella in Appendice 2 del CCNL 2012.

 

 

Semplificazione normativa

 

Le Parti hanno convenuto sulla necessità di chiarire le previsioni contrattuali laddove necessario, nonché di eliminare ed aggiornare le norme non più attuali.

Le revisioni già individuate e condivise risultano le seguenti:

  • eliminare i riferimenti al libretto di lavoro (artt. 1 e 55 del CCNL);
  • chiarire l’obbligo di riportare sempre per iscritto i dati relativi al costituendo rapporto di lavoro, l’ambito di “sede di lavoro” in relazione al personale esterno; sostituire l’elenco della documentazione da produrre in sede di assunzione con riferimento alle regolamentazioni in vigore ed in relazione alle mansioni da svolgere (art. 1 del CCNL);
  • chiarire la durata del periodo di prova, sostituendo il riferimento a “effettivo servizio” con “effettiva prestazione lavorativa”, nonché eliminare la riduzione del periodo di prova in caso di “analoghe mansioni presso altre imprese”, di fatto di difficile applicazione (art. 2 del CCNL);
  • superare la qualifica QS (solo 3 profili nel CCNL) per i nuovi assunti (art. 4 del CCNL);
  • adeguare e riformare per tutte le categorie il periodo dopo il quale scatta il passaggio definitivo alla mansione superiore (da 3 a 6 mesi ora previsto ex lege), di cui all’art. 6 del CCNL;
  • abolizione del trattamento economico (1/25 della retribuzione mensile) per la Pasqua a partire dal 1° marzo 2017 (art. 12 del CCNL);
  • chiarire gli obblighi sulla fruizione di ferie ai sensi di legge (art. 14 del CCNL);
  • con riferimento alle specificità settoriali Fibre, abrogazione della clausola concernente la non corresponsione dell’IPO ai lavoratori di età inferiore ai 32 anni assunti successivamente al 1° gennaio 2004 (art. 16 del CCNL);
  • eliminare richiamo regolamentazione scatti di anzianità (art. 17 del CCNL);
  • eliminare all’art. 18 relativo alla retribuzione “firma scritta sul cedolino” e “rilascio quietanza”;
  • eliminare l’indennità “disagiata sede” e “di cassa” non più attuali (art. 20 del CCNL);
  • chiarire sulla comunicazione dell’assenza “prima dell’inizio della prestazione programmata”, anziché “entro il normale orario di lavoro”, e comunque tenendo conto delle prassi in atto (art. 37 del CCNL);
  • eliminare le previsioni sul “servizio di leva” (art. 39 del CCNL);
  • in merito al caso di malattia (art. 40 del CCNL), comunicazione “prima dell’inizio della prestazione lavorativa programmata” (ora “il più presto possibile e comunque entro 4 ore dall’inizio del normale orario”) e invio numero di protocollo del certificato telematico, rilasciato dal medico, entro 24 ore, secondo le previsioni INPS ai medici di base (oggi “entro il terzo giorno”);

 

  • aggiornare l’obbligo di esposizione del regolamento interno con riferimento ai nuovi strumenti informatici a disposizione dei dipendenti (art. 49 del CCNL);
  • eliminare nel conteggio del TFR il riferimento agli scatti anzianità (art. 54 del CCNL);
  • adeguamento delle norme sull’elezione RSU alle nuove regole confederali (art. 58 del CCNL).

 

In merito alle specificità del settore Abrasivi in tema di riposi aggiuntivi e ROL (art. 13), si stabilisce, a partire dal 1° marzo 2017, l’abolizione del trattamento previsto a fronte della ex festività del 4 novembre.

I suddetti interventi di semplificazione, laddove necessario, saranno compiutamente articolati in sede di stesura contrattuale anche relativamente a specificità dei settori Fibre, Abrasivi, Lubrificanti e GPL.

 

 

Indennità di turno notturno

 

A partire dal 1° marzo 2017 è previsto un aumento dell’indennità di turno notturno in cifra fissa (art. 9 del CCNL) di 2,00 euro (quindi da tale data pari ad euro 12,50) e, per il settore Fibre, di 1,00 euro (pari da tale data a 4,00 euro).

 

 

Malattia

 

Si conviene di portare dal 50% al 100% i giorni di assenza non computabili ai fini del comporto per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché di prevedere che l’informazione sulla situazione relativa al periodo di comporto possa essere richiesta dal lavoratore, oltre che annualmente, anche durante un’assenza per unico evento morboso continuativo.

 

 

Aspettativa

 

Riguardo l’aspettativa per comprovate e riconosciute gravi necessità personali o familiari (art. 36 del CCNL), è stabilita l’eliminazione del requisito dell’anzianità di servizio per la sua richiesta.

 

 

Cessione riposi e ferie

 

Le Parti concordano di permettere la cessione a titolo gratuito dei riposi e delle ferie maturati da parte di ogni lavoratore (fatti salvi i diritti di cui al D.Lgs n. 66/2003) ai colleghi dipendenti della stessa impresa per consentire loro di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella misura e modalità convenute con la direzione aziendale, dando priorità ai riposi accantonati nel conto ore e a quelli in ogni caso maturati negli anni precedenti a quello della richiesta.

La contrattazione aziendale potrà regolamentare misure e modalità per la cessione collettiva di ferie e riposi da parte dei lavoratori e l’accantonamento delle relative ore per le suddette finalità.

 

 

Sanzioni disciplinari

 

Viene stabilito di elevare:

  • il limite massimo di giorni di sospensione disciplinare per le mancanze di maggior rilievo da 3 a 8 giorni;
  • il numero massimo di ore di retribuzione previste per la sanzione disciplinare della multa da 3 a 4 ore.

 

 

 

 

Previdenza complementare

 

È convenuto, a partire dal 1° marzo 2017, un aumento dell’aliquota contributiva al Fondo FONCHIM a carico azienda dello 0,25% (pari quindi al 2,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR), a favore dei lavoratori iscritti.

 

 

 

 

 

Cordiali saluti.