Salute e Sicurezza Sul Lavoro
20/10/2015
Congedo Parentale
19/11/2015

 

Cosa sono

Il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità riconosce alla madre, lavoratrice dipendente, ed in alcune ipotesi anche al padre, la possibilità di assentarsi dal lavoro per prendersi cura del neonato durante il primo anno di vita, attraverso dei riposi giornalieri, anche c.d. “per allattamento”. Poiché sono concessi alla madre per la salvaguardia della salute del bambino neonato e per le sue esigenze di nutrizione, essi devono essere fissati tassativamente in base ad un accordo tra la lavoratrice e il datore di lavoro o, in caso di mancato accordo, mediante l’intervento della Direzione provinciale del lavoro (DPL). L’accordo deve essere volto a contemperare le esigenze proprie del regime biologico del bambino e quelle della produzione.

Come ha precisato il Ministero del Lavoro[1], la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto; nell’ipotesi in cui decida di esercitarlo e il datore di lavoro non le consenta il godimento dei periodi di riposo, troverà applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella misura da euro 516,00 a euro 2.582,00. Diversamente, qualora la lavoratrice madre presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze, non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la violazione di tale diritto e di conseguenza non potrà trovare applicazione la misura sanzionatoria ad essa collegata.

Resta ferma la possibilità, da parte degli organi di vigilanza, di effettuare eventuali verifiche in ordine alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice circa il godimento dei permessi in questione. Al riguardo appare, pertanto, opportuno che la suddetta rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice (ad es. frequenza di un corso di formazione, impossibilità di rientrare in casa in ragione di uno sciopero dei mezzi pubblici ecc.).

A chi spetta

Fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia, spetta:

  1. alla madre:
  • lavoratrice dipendente (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate),
  • lavoratrice dipendente in distacco sindacale,
  • LSU, LPU e ASU impegnata a tempo pieno nelle attività socialmente utili.

La madre ha diritto ai riposi anche durante il congedo parentale del padre, mentre non le competono:

  • se si trova in astensione obbligatoria o facoltativa, poiché in tali periodi non svolge attività lavorativa,
  • se si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (per esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).

 

 

 

 

  1. al padre:
  • quando i figli sono affidati al solo padre,
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, escluso il caso in cui la madre non se ne avvalga perchè in astensione obbligatoria o falcoltativa, oppure perchè assente per una causa che determini la sospensione del rapporto di lavoro (per esempio aspettativa o permessi non retribuiti);
  • se la madre non sia lavoratrice dipendente (ma autonoma, per esempio, o casalinga),
  • quando la madre sia morta o gravemente malata, indipendentemente dalla sua condizione di lavoratrice.

È riconoscibile, inoltre, in favore del padre lavoratore dipendente, il diritto a godere di tali riposi per il primo figlio durante la fruizione, da parte della madre, del congedo di maternità e/o parentale per il secondo figlio neonato.

Nell’ipotesi in cui la madre sia casalinga, il padre lavoratore dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia alla fine del periodo di astensione obbligatoria per maternità). Mentre, nell’ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma[2], il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo al termine dell’astensione obbligatoria, ma solo nel caso in cui la madre non abbia chiesto di fruire dell’astensione facoltativa.

 

Durata

I riposi giornalieri devono essere accordati nella seguente misura:

  • 2 riposi ciascuno di un’ora (2 ore totali), se l’orario giornaliero della lavoratrice risulta pari o superiore a 6 ore al giorno, anche cumulabili durante la giornata;
  • un solo riposo di un’ora in caso di orario giornaliero di lavoro di durata inferiore a 6 ore; ha diritto a tale permesso anche la lavoratrice a tempo parziale c.d. orizzontale, tenuta ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della giornata; in tal caso, la fruizione del permesso determina la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa;
  • 2 riposi ciascuno di mezz’ora, cumulabili, quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

 

I riposi raddoppiano nei casi di:

  • adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
  • parto gemellare o plurimo, indipendentemente dal numero dei gemelli.

 

Il padre lavoratore dipendente, nel caso di parto gemellare o plurimo:

  • ha diritto alle sole ore aggiuntive durante l’astensione obbligatoria della madre lavoratrice dipendente, nonchè durante l’eventuale congedo parentale della madre;
  • ha diritto al raddoppio nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, e quindi lavoratrice autonoma avente diritto ad un trattamento di maternità a carico dell’INPS oppure casalinga.

 

In caso di adozione o affidamento di bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse, i genitori adottivi o affidatari hanno diritto al raddoppio delle ore di riposo, analogamente ai genitori naturali.

Così pure è da ritenersi che una coppia di lavoratori dipendenti che abbiano in adozione o affidamento un minore e, intanto, hanno diritto alle ore di riposo per allattamento di un figlio naturale, potranno fruire di ulteriori ore di riposo giornaliero fino al compimento di un anno di età del minore adottato o avuto in affidamento.

I riposi giornalieri possono sommarsi a quelli accumulati tramite il sistema della banca ore anche se esauriscono l’intero orario giornaliero di lavoro, comportando di fatto la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa.

In via generale, l’orario di lavoro cui fare riferimento per stabilire la sussitenza o meno del diritto ai riposi per allattamento è quello contrattuale e non quello effettivo, dal momento che i riposi vengono concessi per la cura del bambino. A tal fine, una volta fissati, determinano fasce orarie rigide che non possono subire modifiche. La modulazione temporale dei permessi deve, pertanto, prescindere dalle concrete evenienze relative all’orario giornaliero di lavoro.

Ad esempio,  in caso di sciopero:

  • per l’intera giornata lavorativa, oppure parziale in cui ricadono i riposi, questi non spettano;
  • parziale, che si svolge in orario in parte coincidente con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice ha diritto ad usufruire di uno solo dei permessi per allattamento;
  • parziale, che non coincide con l’orario fissato per i riposi, la lavoratrice ha diritto ad usufruire di entrambe le ore di permesso.

Questi orientamenti sono applicabili anche in tutti gli altri casi per i quali si verifichi la sospensione temporanea (totale o parziale) della prestazione lavorativa e della retribuzione.

Il trattamento economico e previdenziale

Per i riposi giornalieri è dovuta un’indennità pari al 100% della retribuzione. L’indennità è a carico dell’INPS ma è anticipata dal datore di lavoro e posta dallo stesso a conguaglio con i contributi dovuti. L’indennità decorre dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto sia per la madre che per il padre.

Ai fini della pensione, il periodo di congedo viene conteggiato per intero con l’accredito dei contributi figurativi (ossia i contributi accreditati, senza oneri a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa). Non è richiesta nessuna anzianità contributiva pregressa.

Domanda

La lavoratrice che intenda usufruire dei riposi giornalieri deve presentare semplice domanda al datore di lavoro.

Il padre lavoratore, invece, deve presentare domanda sia al datore di lavoro che all’Inps allegando diversi documenti.

Nei casi in cui i figli siano affidati al padre, la domanda deve essere corredata dal certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità, e dalla certificazione di morte della madre, ovvero dalla certificazione sanitaria attestante la grave infermità della madre, ovvero da un provvedimento formale da cui risulti l’affidamento esclusivo del padre.

Nel caso in cui il padre intenda godere i riposi giornalieri in alternativa alla madre lavoratrice dipendente e nel caso di parto plurimo la domanda deve essere corredata oltre che dal certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità, da una dichiarazione della madre relativa alla non fruizione delle ore di riposo, confermata dal relativo datore di lavoro.

Nel caso in cui la madre sia lavoratrice non dipendente e nel caso di parto plurimo, al domanda deve essere corredata oltre che dal certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità, da una dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro non dipendente.

 

 

Cordiali saluti.

[1] Interpello n. 23 del 24 settembre 2015 su istanza del  Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

[2] Artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola, parasubordinata o libera professionista.