Riposi Giornalieri Lavoratrici Madri
29/10/2015
Esonero Contributivo
25/11/2015

La possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire dei congedi parentali nella modalità oraria, oltre a quella giornaliera e mensile, è stata introdotta nel 2013 con la Legge di stabilità che, modificando l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (d. lgs. n. 151/2001), ne rinviava la regolamentazione alla contrattazione collettiva. Nello specifico, spetta alla contrattazione definire le modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La Legge di stabilità ha previsto, inoltre, l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Poichè tale previsione è rimasta praticamente inattuata per mancata regolamentazione delle parti sociali, con il d. lgs. 80/2015, attuativo del Jobs Act, che ha introdotto ulteriori novità nel corpo del T.U., si è nuovamente intervenuto sull’art. 32, prevedendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova applicazione in mancanza di intervento della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. In base al criterio generale introdotto, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. L’istituto previdenziale è poi intervenuto per chiarire che, in assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tal caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

La riforma introdotta dal decreto legislativo n. 80/2015 ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi per periodi successivi.

Criteri di fruizione

La previsione di una modalità orario di fruizione del congedo parentale, in aggiunta alle modalità giornaliera o mensile, non incide sulla durata dello stesso e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro. Essi possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera, mensile e oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Relativamente alla fruizione frazionata, nel caso di un periodo di congedo parentale su base oraria, e quindi di giornata lavorativa composta da alcune ore di congedo e le restanti ore di prestazione lavorativa, le domeniche, ed eventualmente i sabati in caso di settimana lavorativa su cinque giorni, non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo.

Incumulabilità con riposi e permessi

Il novellato art. 32 stabilische la regola della incumulabilità con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità qualora, in assenza di specifica previsione collettiva, trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore. Precisamente, il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce:

  • di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U., oppure
  • dei riposi orari ex art. 33 del T.U. per assistenza ai figli disabili.

Invece, la fruizione del congedo parentale su base oraria è cumulabile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio, quelli previsti dalla legge n.104/1992, ossia:

  • i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona con handicapi permessi (art.33, co. 3);
  • i permessi per lavoratori con handicap (art.33, co. 6).

Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale possa prevedere diversi criteri di compatibilità.

Tabella riepilogativa cumulabilità/incumulabilità del congedo parentale in modalità oraria

Permessi/riposi Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.) non cumulabile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.) non cumulabile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo

parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)

non cumulabile
Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche

se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)

cumulabile
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se

stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)

cumulabile

Criteri di computo ed indennizzo

Relativamente al computo e all’indennizzo del congedo, si applicano anche al caso di fruizione oraria sia l’ampliamento del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino) introdotti in via sperimentale dal decreto legislativo 80/2015, come sopra specificato.

Come ha chiarito l’Ente previdenzale, la complessità della disciplina del congedo parentale comporta la necessità di attuare le novità normative in argomento mediante più fasi operative. Pertanto, come specificato nella circolare n. 152 del 18 agosto u.s., in una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria, nel senso che il totale delle ore deve essere calcolato in giorni lavorativi; ciò per consentire l’immediato controllo sui limiti individuali e complessivi.

Anche le regole di indennizzo non hanno subito modifiche, per cui il congedo è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. Per l’indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente  precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale; nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.

Contribuzione figurativa

La fruizione del congedo parentale in modalità oraria avvenuta tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. La valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato deve avvenire sulla base dei criteri della retribuzione convenzionale, della integrabilità con riscatto o dei versamenti volontari. Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).

Presentazione della domanda

Nella fase transitoria, il genitore lavoratore dipendente che intenda fruire del congedo parentale in modalità oraria deve inoltrare una domanda on line dedicata, diversa da quella prevista per la modalità giornaliera o mensile. In particolare, se in un certo periodo temporale il genitore avente diritto vuole fruire del congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.

Secondo le indicazioni fornite dall’INPS, nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:

  • se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. così come introdotto dal decreto legislativo 80/2015. In questo caso, dunque, la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero;
  • il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria, poichè, come sopra specificato, il totale delle ore deve essere calcolato in giorni lavorativi;
  • il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni:

  • la domanda è presentata in relazione al singolo mese solare; quindi, se il congedo cade su due mesi diversi, andranno presentate due diverse domande;
  • la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa, mentre, al termine della fase transitoria, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione, come accade attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo