La disciplina dell’esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, introdotta con la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), è stata nuovamente esaminata da parte dell’Inps che ha fornito ulteriori chiarimenti volti ad eliminare dubbi e criticità emersi, nella prima fase di applicazione dell’incentivo, in merito a talune fattispecie che ne danno diritto al riconoscimento.
Tali chiarimenti risultano di particolare importanza per l’applicazione omogenea della disciplina, soprattutto in considerazione della prevista proroga dell’esonero, per l’anno prossimo, da parte della Legge di Stabilità 2016, anche se con alcune varianti in ordine alla misura e alla durata. Si prevede, infatti, che l’esonero sia pari al 40% della quota di contributi INPS a carico del datore di lavoro, quindi non più totale, e comunque nel limite massimo annuo di 3.250 euro (in luogo di 8.060 euro); mentre, per quanto riguarda la durata, l’incentivo non sarà più riconosciuto per 36 mesi, bensì per 24 mesi (es. assunzione dal 1° febbraio 2016, esonero fino al 31 gennaio 2018) . Si attende, comunque, l’approvazione definitiva del disegno di legge.
Ambito di applicazione dell’esonero
Contribuzione esclusa
L’esonero contributivo riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di 8.060 euro su base annua, ad eccezione:
L’Inps precisa che in assenza di specifiche previsioni di legge, vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e le contribuzioni che hanno lo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
In considerazione di ciò, sono escluse dall’esonero, sebbene di natura obbligatoria, anche le seguenti forme di contribuzione:
Stabilizzazione e trasformazione di contratti a termine
L’Inps, ricordando che l’esonero contributivo triennale si applica anche ai casi di trasformazione e stabilizzazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato avvenuti nel corso del 2015, fa presente che la legge Fornero n. 92/2012 ha previsto per questi casi un incentivo, ossia la restituzione del contributo addizionale pari all’1,4% per finanziare la NASpI (ex AspI), introdotto dalla stessa legge a carico di datori di lavoro che stipulino contratti a termine[2].
Tale restituzione è integrale nel caso di trasformazione del contratto a termine, nonché nel caso di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza; mentre, nel caso di stabilizzazione entro i 6 mesi successivi alla scadenza del termine, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità pari al periodo trascorso tra la scadenza del contratto e l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari.
Ribadito che l’esonero spetta per quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi, non sono stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in presenza di tutte le altre condizioni di legge, l’Ente previdenziale fornisce chiarimenti in ordine alle seguenti situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità.
Lavoro intermittente a tempo indeterminato
Una ulteriore condizione posta dalla Legge di Stabilità 2015 per poter fruire dell’esonero è che nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge stessa (1.10.2014 – 31.12.2014), il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllata o a questi collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. Con riguardo a lavoro intermittente l’Inps aveva già affermato che non costituiva un ostacolo alla fruizione dell’esonero, pur se stipulato a tempo indeterminato; ciò in virtù della ratio della norma, ossia la promozione di forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa, principio non rinvenibile, appunto, nella tipologia del lavoro intermittente, concepito allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua. In considerazione di ciò, e relativamente alla condizione suddetta, il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.2014 – 31.12.2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro, o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato, potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legittimanti, alla fruizione dell’esonero triennale.
Precedente rapporto agevolato
L’Inps ricorda, infine, la condizione di natura antielusiva, sempre ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, secondo cui il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume. L’esonero è escluso anche nel caso in cui l’agevolazione sia stata usufruita da una società controllata dal datore di lavoro o questi collegata, o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.
Durata dello sgravio
Come è noto, il beneficio dell’esonero viene riconosciuto per una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione che, ricordiamo, deve avvenire nel corso dell’anno 2015 (salvo proroga con nuove condizioni ad opera della imminente nuova Legge di Stabilità per l’anno 2016, come sopra indicato).
l’Inps specifica che il termine del periodo di godimento dell’agevolazione può essere differito per effetto della sospensione della prestazione lavorativa nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Infine, nel caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Coordinamento con altri incentivi
Assunzione di over 50 e donne
L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Al riguardo, l’Inps ricorda che l’esonero contributivo non è cumulabile, ad esempio, con la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, prevista dalla Legge n. 92/2012, a seguito dell’assunzione di:
Nei casi suddetti viene specificato che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero per 36 mesi per la trasformazione a tempo indeterminato.
Assunzione di lavoratori in mobilità
Analogamente è possibile assumere a temine dalla liste di mobilità con gli incentivi previsti dall’art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991 (quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti, nel limite di 12 mesi) e, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, dell’esonero contributivo triennale per 36 mesi. Viene specificato che dopo la trasformazione a tempo indeterminato, se il datore di lavoro opta per il regime di contribuzione agevolato (quota di contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti) riconosciuto per ulteriori 12 mesi dall’art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991, non può in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.
Diversamente l’esonero contributivo triennale è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, ed in particolare con l’incentivo economico (50% dell’indennità di mobilità) previsto per le aziende che, senza esservi tenute in base al diritto di precedenza, assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o trasformano a tempo pieno e indeterminato un rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi instaurato con detti lavoratori.
Altri casi di cumulabilità
Si ricorda che l’esonero è cumulabile con gli altri incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
Esonero contributivo nelle ipotesi di variazioni societarie
In tema di variazioni societarie è, invece, intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarendo, nello specifico, come la disciplina dell’esonero debba essere applicata alla fattispecie della fusione per incorporazione qualora l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016.
Il Ministero, innanzitutto, richiama il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato; il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi.
Ciò premesso, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti dall’incentivo dell’esonero, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso, pertanto, il cessionario incorporante gode del diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo riconosciuto in precedenza alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.
Cordiali saluti.
Luigi Birtolo
[1] Qu.I.R.: Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione.
[2] Sono esclusi i contratti di apprendistato e i contratti a termine stipulati per sostituzione di lavoratori assenti e per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.