L’INPS ha fornito una serie di indicazioni per la gestione dell’esonero contributivo triennale, introdotto dalla Legge n. 190/2014, art. 1 comma 118 (Legge di Stabilità 2015), che si pone come finalità quella di “promuovere forme di occupazione stabile”. Alla luce di tali chiarimenti, si riporta di seguito l’analisi del nuovo istituto.
- Beneficiari dell’esonero contributivo.
Possono beneficiarne tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, studi professionali, associazioni di volontariato, ecc.).
- Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
Per poter fruire dell’agevolazione la Legge di stabilità 2015 ha introdotto le seguenti condizioni:
- L’esonero spetta per quei lavoratori che, negli ultimi 6 (sei) mesi, non sono stati occupati, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’Inps, a tal riguardo, ricorda che è da considerarsi tale il contratto di apprendistato, sebbene l’assunzione con questa tipologia contrattuale non dà diritto al beneficio, poiché la legge speciale stabilisce per esso già degli incentivi; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Ad analoga conclusione si giunge nell’ipotesi in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che, nei 6 mesi precedenti, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato.
- L’esonero spetta per quei lavoratori che non sono stati in forza nei 3 (tre) mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 (pertanto nel periodo compreso tra il 1° ottobre
2014 e il 31 dicembre 2014), sempre a tempo indeterminato, presso il datore di lavoro richiedente il beneficio o in aziende collegate o controllate anche ex art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
- L’esonero spetta se il lavoratore non ha già avuto, con lo stesso datore di lavoro che assume, un precedente rapporto di lavoro agevolato mediante Legge di stabilità 2015.
- Rapporti di lavoro incentivati.
L’esonero contributivo riguarda la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time.
Nello specifico, sebbene stipulati a tempo indeterminato, non si applica ai contratti di:
- apprendistato (in quanto già destinatario di specifiche agevolazioni);
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente o a chiamata, anche nel caso in cui preveda la corresponsione della indennità di disponibilità, in quanto tale tipologia non soddisfa la finalità della norma di “promuovere forme di occupazione stabile”; per le stesse considerazioni il datore di lavoro può usufruire del beneficio se il lavoratore ha avuto, nei sei mesi precedenti, un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Invece, si applica:
- al lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati;
- alle assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
- alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione viene resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Chiarimenti sul contratto di somministrazione
Riguardo tale tipologia, l’Inps, inoltre, richiama il principio di cumulabilità stabilito dalla L. 92/2012 (Legge Fornero), in base al quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.
A titolo di esempio, si consideri la seguente situazione:
- l’agenzia di somministrazione Alfa assume a tempo indeterminato il lavoratore, con decorrenza 1° febbraio 2015, per somministrarlo, con la medesima decorrenza, presso l’azienda Beta, fruendo dell’esonero contributivo;
- il predetto rapporto di lavoro si risolve il 31 marzo 2015 (quindi la durata dell’esonero contributivo è pari a 2 mesi);
- qualora l’azienda Beta assuma a tempo indeterminato il lavoratore, potrà fruire dell’esonero contributivo, per la durata residua del periodo massimo di fruizione (pari a 34 mesi, corrispondenti alla differenza fra 36 mesi e i 2 mesi già fruiti per effetto dell’utilizzo indiretto in regime di somministrazione), a condizione, naturalmente, che l’assunzione decorra dopo almeno 6 mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.
Chiarimenti sul contratto a tempo determinato
La finalità ultima perseguita con l’introduzione del beneficio contributivo in oggetto è quella di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In questa prospettiva, quindi, il datore di lavoro può fruire dell’agevolazione nelle seguenti situazioni.
- Assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che, in forza di uno o più contratti a termine di durata superiore a 6 mesi, ha maturato, presso il datore di lavoro che lo assume, il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato che vengano effettuate entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza dell’unico, o dell’ultimo, contratto a termine, e il lavoratore ha manifestato la volontà di avvalersi di tale diritto. Pertanto, pur essendo tenuto ad assumere quel preciso lavoratore in forza di un diritto di precedenza, il datore di lavoro può fruire dell’esonero contributivo triennale.
- Nell’ambito di trasferimenti d’azienda, ha diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze.
- Trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
- Misura e durata dell’esonero
La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:
- con esclusione dei premi e contributi INAIL;
- con esclusione del contributo, se dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.”, ossia il Fondo di Tesoreria INPS istituto dal 1° gennaio 2007 per le aziende con almeno 50 dipendenti;
- con esclusione del contributo, se dovuto, ai Fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della Legge n. 92/2012, ossia i Fondi di solidarietà bilaterali/Fondo di solidarietà residuale;
- nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua;
- per una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua.
Nel caso di rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge, ovvero, dai contratti collettivi di lavoro.
Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito, sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge, ovvero, dai contratti collettivi di lavoro.
- Cumulabilità con altri incentivi.
L’Inps precisa i casi di cumulabilità e incumulabilità dell’esonero contributivo con altre forme di incentivazione presenti nell’ordinamento.
Non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse e fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2015, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovvero, prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.
È cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
- il contributo riconosciuto da Regioni e Province autonome per i costi salariali per l’assunzione dei lavoratori disabili (art. 13, della legge n. 68/1999);
- l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori (DM 19 novembre 2010);
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento ASpI, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento (art. 2, comma 10-bis, Legge n. 92/2012);
- l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani” di cui ad decreto direttoriale del MLPS n. 1709 dell’8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del MLPS n. 11 del 23 gennaio 2015 (in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti). Difatti, sulla base della predetta modifica, l’incentivo è ora cumulabile con altri incentivi alla assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
- Incentivo assunzione “under 30” ex art. 1 del D.L. n. 76/2013
La cumulabilità del nuovo esonero contributivo triennale con l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani “under 30”, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00, è ammessa in misura limitata, nel senso che, sussistendo le condizioni per la fruizione di ambedue le predette agevolazioni, l’incentivo per l’assunzione di giovani entro i 29 anni di età opererebbe solo con riferimento all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile massima dell’esonero contributivo, pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12).
- Incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6, L. n. 223/1991
L’esonero contributivo è cumulabile esclusivamente con il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 223/1991, ossia l’incentivo di natura economica pari al 50% dell’indennità di mobilità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi, ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno.
- Altre condizioni alla fruizione dell’esonero contributivo derivanti da principi generali
L’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni.
- L’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine, ciò anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione.
Pertanto, ad esempio, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore diverso dal lavoratore che ha manifestato nei suoi confronti di avvalersi del diritto di precedenza maturato a seguito di rapporti a termine di durata superiore a 6 mesi, non avrà diritto agli incentivi per l’assunzione.
- Il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti (al riguardo, si ricorda che il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva interessata dagli interventi di integrazione salariale).
- L’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore.
- L’inoltro tardivo della comunicazione telematica obbligatoria di cui al D.M. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.), inerente l’assunzione, rispetto ai termini di legge. Si ricorda che, in tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.
- In caso di irregolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.
Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Per mancato rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali Saluti.