NOVITA’ IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO DAL 1° LUGLIO 2018

IL PERIODO DI COMPORTO NEL RAPPORTO DI LAVORO
06/06/2018
I CONTENUTI DEL DECRETO DIGNITA’
19/07/2018

i) Modalità di pagamento delle retribuzioni

La Legge n° 205 del 27 dicembre 2017 vieta ai datori di lavoro di corrispondere, a decorrere dal 1 luglio 2018, la retribuzione netta a favore dei lavoratori, ovvero anticipi sullo stipendio, mediante pagamento in contanti.
La nuova norma cerca di  reprimere fenomeni di abuso da parte di alcuni datori di lavoro che, minacciando il licenziamento o la stessa costituzione del rapporto di lavoro, erogano in realtà ai lavoratori un compenso netto inferiore al risultato della busta paga mensile, nonostante facciano firmare il cedolino per accettazione degli importi percepiti.

La suddetta prassi viola gli articoli 1,35 e 36 della Costituzione e determina un duplice danno economico: il mancato incasso del netto stabilito dai minimi contrattuali, nonché la conseguente dichiarazione fiscale dei redditi, evidentemente alterata rispetto agli effettivi livelli reddituali del lavoratore. Dal 1° luglio 2018, il pagamento di una prestazione lavorativa, impone un prassi amministrativa che contempli:

  • l’utilizzo di strumenti finanziari messi a disposizione da intermediari abilitati, quali banca e uffici postali, con l’intento di garantire la tracciabilità ed il monitoraggio dei pagamenti a favore del lavoratore;
  • le quattro modalità operative di pagamento previste dal comma 910 della nuova norma e descritte analiticamente nel prosieguo del documento;
  • il divieto di correspondere la retribuzione mediante denaro contante.

 

Le modalità operative di pagamento contenute nel comma 910:

  • Bonifico sul conto corrente corrispondente all’IBAN indicato dal lavoratore,
  • Pagamento elettronico, attraverso l’utilizzo di carte di credito, carte prepagate, paypal, carte ricaricabili;
  • Pagamento in contanti presso la filiale della banca o delle Poste dove il datore di lavoro abbia aperto un rapporto di conto corrente, che preveda la gestione di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Emissione di un assegno bancario, circolare o postale con beneficiario il lavoratore o un suo tutore;

 

Il pagamento di acconti è equiparato a quello della retribuzione mensile, quindi dovranno essere osservate le modalità sopra citate; si evidenzia, tuttavia, che il perimetro in cui opera la norma in questione è riferito al pagamento dei compensi e delle retribuzioni, quindi si ritiene che possano essere escluse le anticipazioni ed i pagamenti riferibili a note spese a piè di lista presentate dal lavoratore all’azienda. A tal proposito, si ricorda il vigente obbligo di esposizione all’interno del LUL, dei rimborsi spese erogati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori subordinati o parasubordinati.

ii) Anticipazione mensile del Tfr maturato

 

Avrà termine il 30 giugno 2018, la fase sperimentale – probabilmente inutile ai fini dell’incremento del potere di spesa dei lavoratori – di applicazione della Qu.I.R, ovvero della possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di percepire mensilmente il TFR maturando in busta paga, assoggettandolo a tassazione ordinaria.

Ne deriva, che a partire dalle spettanze di luglio 2018 verrà ripristinata la disciplina ordinaria che conferisce  ai lavoratori dipendenti la possibilità di richiedere anticipazioni del TFR nei casi previsti, assoggettando il relativo importo a tassazione separata. La QU.i.R., pari alla quota maturanda di TFR determinata sulla base delle disposizioni dell’art. 2120 del Codice civile, al netto del contributo dello 0,50% Ivs ove dovuto, è assoggettata a tassazione ordinaria e concorre alla formazione del reddito complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni d’imposta; tali assoggettamenti hanno di fatto vanificato l’utilizzo dello strumento a disposizione dei dipendenti seppure l’importo di QU.i.R. non concorra, invece, alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del cd bonus Renzi(DL 66/14).

Si ricordano i requisiti generali, talvolta specificati dalla contrattazione collettiva, per beneficiare dell’anticipazione del Tfr da parte del datore di lavoro:

Le motivazioni utili alla concessione del beneficio sono le seguenti:

  • Spese sanitarie per terapie mediche straordinarie, purche’ certificate;
  • Acquisto della prima abitazione per se o per i figli, purche’ ci sia un’attestazione in merito;
  • Fruizione dei congedi parentali, di formazione e di formazione continua.

Condizioni di miglior favore possono essere comunque previste dai contratti collettivi o da accordi individuali; nel caso in cui il datore di lavoro riceva più richieste di anticipazione ed abbia già soddisfatto i requisiti minimi di erogazione previsti dall’art.2120 del c.c., per stabilire ulteriori corresponsioni potrà adottare i criteri di priorità stabiliti normalmente dai contratti collettivi, ovvero in loro assenza concedere l’erogazione dell’anticipazione in ordine cronologico rispetto alle richieste ricevute.

 

Si rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.