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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA CASSE EDILI E PROCEDURE CONCORSUALI

In data 19 ottobre 2016 è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016 che ha apportato alcune modifiche alla disciplina del DURC on line, ossia del documento unico di regolarità contributiva che attesta l’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Tali modifiche hanno riguardato le disposizioni riguardanti:

  • –  l’ambito oggettivo della verifica di regolarità contributiva da parte delle Casse Edili,
  • –  le imprese sottoposte a procedure concorsuali. -Verifica di regolarità contributivaLa verifica della regolarità contributiva da parte delle Casse edili, a seguito della modifica in esame, dovrà essere effettuata:- non solo nei confronti delle “imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia”, come già previsto,

    – ma anche “per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.

    Le modifiche apportate, volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse Edili, si è reso necessario in considerazione del fatto che l’iscrizione presso tale Ente ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, ancorchè non inquadrate previdenzialmente nel settore edile, come il Ministero del Lavoro ha avuto modo già di specificare nel 2008.

    Al fine di evitare, quindi, che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato che la verifica riguarda anche queste ultime.

    Procedure concorsuali

    Le modifiche apportate hanno la finalità di estendere l’ambito di applicazione della condizione di regolarità contributiva anche:

  • –  alle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio,
  • –  alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
    Precisamente, per la sussistenza della regolarità contributiva dell’impresa, non è più necessaria la insinuazione degli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili.
    Pertanto, l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti:
  • –  anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio,
  • –  alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA CASSE EDILI E PROCEDURE CONCORSUALI

L’intervento normativo, in queste ipotesi, è volto a consentire proprio la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nell’ottica di una possibile uscita dallo stato di crisi dell’impresa.

Infatti, specifica il Ministero, in caso contrario, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio potrebbe essere vanificata in quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è insita nelle stessa condizione di insolvenza.

Come ha avuto modo di sottolineare l’Inps, rimane fermo che l’esito positivo della verifica resta subordinato al controllo del regolare adempimento degli obblighi contributivi aventi scadenza legale successiva, osservando, in tal caso il principio generale stabilito dal decreto in materia di semplificazione del DURC, secondo il quale la verifica di regolarità si effettua avuto riguardo ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive (Uniemens).

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo