AL VIA LE RICHIESTE DI SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

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SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

La riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotta con il Decreto Legislativo n. 148/2015 – attuativo del Jobs Act -, ha definito il contratto di solidarietà un istituto non più autonomo, bensì una delle causali di integrazione salariale straordinaria, volto a favorire il ricorso alla riduzione dell’orario di lavoro piuttosto che alla sospensione dell’attività.

L’intervento di integrazione salariale prevede una riduzione dell’orario di lavoro al fine di garantire, in tutto o in parte, il mantenimento dei livelli occupazionali, quindi definito di tipo difensivo.

In virtù dell’articolo 21, c. 1, lettera c) del D. Lgs 148/, il Decreto Interministeriale n. 2/2017 prevede la concessione di una agevolazione contributiva di tipo strutturale a favore delle aziende, più precisamente una riduzione del 35% della contribuzione per le aziende che dal 2014 ad oggi abbiano fruito, stiano fruendo o fruiranno, di contratti di solidarietà difensiva con una riduzione del normale orario di lavoro superiore al 20% della prestazione orinaria.

La riduzione contributiva spetta per i mesi oggetto dell’ammortizzatore sociale ma nel limite di 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile. Con l’accettazione dell’istanza da parte ministeriale, sarà poi l’INPS o l’INPGI (per i giornalisti) a quantificare la reale riduzione contributiva, che verrà calcolata in relazione alla retribuzione del singolo lavoratore coinvolto in riferimento all’anno precedente e in proporzione alla percentuale di riduzione di orario.

I datori di lavoro che hanno stipulato un contratto di solidarietà entro il 30 novembre 2018, o nel corso nel secondo semestre 2017, potranno presentare l’istanza a partire dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2018.

L’istanza dovrà essere firmata digitalmente e prodotta in bollo e inviata esclusivamente per via telematica tramite e-mail certificata (PEC) alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro, utilizzando i moduli e le modalità riportate sul sito www.lavoro.gov.it

Gli indirizzi PEC a cui inviare contestualmente l’istanza di contribuzione sono sgravicds@pec.lavoro.gov.it e sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it.

Per i datori di lavoro iscritti all’INPGI, l’istanza va inoltrata anche all’indirizzo contributi@inpgi.legalmail.it.
L’oggetto dell’email deve essere il seguente: domanda di sgravio contributivo CDS per l’azienda…
(indicare la denominazione aziendale)

L’email dovrà contenere i seguenti file, tutti a firma digitale, pubblicati nella sezione “Modulistica” del sito del Ministero del Lavoro:

  1. il file “Domanda per la richiesta di decontribuzione per i contratti di solidarietà” , debitamente compilato, rinominato con “Domanda”, il carattere _ (underscore), la matricola INPS (10 caratteri alfanumerici) (es. Domanda_ABDCEFG);
  2. il file “Modello elenco lavoratori decontribuzione CDS”, debitamente compilato e rinominato con “Elenco”, il carattere _ (underscore), la matricola INPS (come sopra), il carattere _ (underscore), la decorrenza della domanda (es.elenco_1234567890_2016);
  3. eventuali ulteriori allegati.

Il Ministero del lavoro precisa che lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In ipotesi di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

Le domande vengono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, il Ministero del Lavoro ha indicato le seguenti ipotesi di inammissibilità

la riduzione oraria inferiore o pari al 20%;

  • l’omessa indicazione della stima della riduzione contributiva;
  • un difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica;
  • il mancato rispetto delle modalità di inoltro dell’istanza;
  • l’inosservanza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza;
  • l’aver già beneficiato, da parte della stessa azienda e per la medesima unità produttiva, della riduzione contributiva per 24 mesi nel quinquennio mobile.

Qualora le istanze risultino solo irregolari o incomplete o carenti nella documentazione di supporto, l’unità organizzativa ministeriale responsabile del procedimento potrà richiedere la loro regolarizzazione, ovvero, laddove necessario richiedere alle imprese di produrre la documentazione carente o mancante. In tali ipotesi la decorrenza cronologica delle domande regolarizzate rimarrà quella di presentazione originaria, qualora le irregolarità vengano sanate entro i termini imposti dagli uffici competenti, ovvero sarà quella della data di acquisizione della regolarizzazione richiesta, se questa avviene oltre il termine assegnato.

Il Ministero ha 30 giorni di tempo per emanare con proprio decreto la concessione o il diniego della domanda per l’intero periodo richiesto, sempre nel limite di 24 mesi per quinquennio mobile, e per l’intero importo previsionalmente richiesto dall’impresa.

Le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse, al determinarsi di eventuali risorse residue, la cui quantificazione è già stata richiesta all’INPS.

Luigi Birtolo