“IO LAVORO”: IL NUOVO INCENTIVO OCCUPAZIONALE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI E DISOCCUPATI

EMERGENZA CORONA VIRUS COVID19
24/02/2020
PIANO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ALLA LUCE DEL DPCM 8/3/2020 IN TEMA DI EMERGENZA CORONAVIRUS.
09/03/2020

Con Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020, l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) ha istituito il nuovo incentivo occupazionale “IO Lavoro”, volto ad agevolare le assunzioni, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, di giovani e disoccupati da parte dei datori di lavoro privati. Di seguito esponiamo le previsioni normative.

 

  1. Destinatari dell’incentivo:

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, persone disoccupate (ai sensi dell’art. 19, D.Lgs n. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quater del DL n. 4/2019) aventi le seguenti caratteristiche:

– un’età compresa tra i 16 e i 24 anni;

– almeno 25 anni di età, purché privi di impiego regolarmente retribuito da un periodo non inferiore ai 6 mesi (ex DM 17 ottobre 2017, del Ministero del Lavoro).

Altra condizione essenziale è l’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

  1. Ambito territoriale di ammissibilità

L’inventivo si rivolge a tutte le aziende, indipendentemente dalla residenza del lavoratore, con sede di lavoro ubicata in una delle regioni italiane che il Decreto distingue in:

  • “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
  • “più̀ sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
  • “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
  • Tipologie contrattuali incentivate

Lo sgravio contributivo è riconosciuto unicamente per le assunzioni:

  • con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione,
  • con contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero nel caso di
  • trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già in corso. In tal caso, al momento della trasformazione, non è necessario il rispetto del requisito in ordine allo stato di disoccupazione.

L’incentivo spetta anche in caso di assunzione (o trasformazione) con un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

 

  1. Importo dell’incentivo

In base all’articolo 5 del Decreto n. 52/2020 dell’ANPAL, l’incentivoè pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (quindi al 100% dei contributi previdenziali),

  1. con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL,
  2. per un periodo massimo pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione,
  3. nel limite massimo di 8.060 euro annui.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

  1. Cumulabilità con altri incentivi

L’incentivo “IO Lavoro” è cumulabile con:

  • l’incentivo al reimpiego dei lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 8 del DL n. 4/2019;
  • altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno, purché a favore di datori di lavoro che abbiano sede nel territorio delle stesse Regioni.

Il Decreto Direttoriale ANPAL 66/2020, specifica infine che l’incentivo IO LAVORO è altresì cumulabile con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.

 

  1. Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato

L’incentivo è classificato come “aiuto di stato”, pertanto lo stesso risulta legittimamente fruito:

  • qualora non vengano superati i limiti di cui agli articoli 107 e 108 del Regolamento UE n. 1407/2013 (“de minimis”), ovvero
  • in caso di fruizione anche oltre i limiti del regime “de minimis”, disposti dagli articoli 107 e 108 del Regolamento UE n. 1407/2013, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (ULA), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, che deve essere mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata .Qualora la fruizione dell’incentivo comporti il superamento dei limiti del regime “de minimis”, in mancanza delle condizioni appena riportate, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con l’applicazione delle relative sanzioni civili.
  • Modalità di accesso all’incentivo

Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto successivamente al decreto. L’INPS effettua le seguenti operazioni:

  1. a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
  2. b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
  3. c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
  4. d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.

A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Cordiali saluti.

 

Luigi Birtolo