Con Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020, l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) ha istituito il nuovo incentivo occupazionale “IO Lavoro”, volto ad agevolare le assunzioni, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, di giovani e disoccupati da parte dei datori di lavoro privati. Di seguito esponiamo le previsioni normative.
L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, persone disoccupate (ai sensi dell’art. 19, D.Lgs n. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quater del DL n. 4/2019) aventi le seguenti caratteristiche:
– un’età compresa tra i 16 e i 24 anni;
– almeno 25 anni di età, purché privi di impiego regolarmente retribuito da un periodo non inferiore ai 6 mesi (ex DM 17 ottobre 2017, del Ministero del Lavoro).
Altra condizione essenziale è l’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
L’inventivo si rivolge a tutte le aziende, indipendentemente dalla residenza del lavoratore, con sede di lavoro ubicata in una delle regioni italiane che il Decreto distingue in:
Lo sgravio contributivo è riconosciuto unicamente per le assunzioni:
L’incentivo spetta anche in caso di assunzione (o trasformazione) con un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
In base all’articolo 5 del Decreto n. 52/2020 dell’ANPAL, l’incentivoè pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (quindi al 100% dei contributi previdenziali),
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.
L’incentivo “IO Lavoro” è cumulabile con:
Il Decreto Direttoriale ANPAL 66/2020, specifica infine che l’incentivo IO LAVORO è altresì cumulabile con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.
L’incentivo è classificato come “aiuto di stato”, pertanto lo stesso risulta legittimamente fruito:
Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto successivamente al decreto. L’INPS effettua le seguenti operazioni:
A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
Cordiali saluti.
Luigi Birtolo