In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stata introdotta una profonda modifica della disciplina, volta alla semplificazione dell’attuale sistema degli adempimenti richiesti alle imprese per l’acquisizione del documento in oggetto.
La semplificazione consiste in una procedura, operativa dal 1° luglio 2015, attraverso la quale sarà possibile, con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, verificare la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti nel settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili, ma esclusivamente quelle costituite “da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, riconosciute come tali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”
Con decreto interministeriale è stata delineata la disciplina in materia di DURC on-line di cui si illustra di seguito il contenuto delle singole disposizioni.
Ai sensi del decreto sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:
In relazione alle due ultime ipotesi, il Ministero precisa che la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall’impresa, lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito, è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti.
Il predetto atto deve essere conservato a cura del soggetto delegato che effettua la verifica sotto la propria responsabilità.
In attesa delle necessarie implementazioni informatiche, in fase di prima applicazione, i predetti soggetti delegati restano comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica telematica.
Il Ministero conferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro ecc.), già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.
La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa e, salve le esclusioni indicate dallo stesso decreto di cui si dirà più avanti, l’esito della stessa sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:
Entro e non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalita’ di rilascio il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC) richiesto in applicazione delle seguenti norme:
Inoltre, resta assoggetto alla previgente normativa qualora la verifica non sia possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili.
Il Ministero precisa che i DURC richiesti prima della data di entrata in vigore del decreto (1 luglio 2015) e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti:
scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
In considerazione di tale periodo, il Ministero chiarisce che alle imprese di più recente costituzione l’interrogazione fornirà l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.
Relativamente ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS per i quali l’obbligo contributivo viene assolto in proprio, la verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell’impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell’impresa da verificare.
Il Ministero del Lavoro fornisce alcune indicazioni relativamente a particolari situazioni quali:
Il decreto precisa, inoltre, che, qualora l’invito alla regolarizzazione sia riferito ad una denuncia:
la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l’informazione dell’omissione con l’indicazione di un importo pari a zero.
Analogo esito negativo si avrà qualora l’invito alla regolarizzazione sia riferito ad una denuncia trasmessa con errori o incongruenze che non risultano risolte da parte del denunciante.
Confermando il dettato normativo, il Ministero ricorda che la regolarità sussiste, comunque, in caso di:
La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Viene ricordato che, non si considera “grave” lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna gestione, che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
A riguardo il Ministero precisa che l’importo di euro 150,00 deve intendersi “cristallizzato” al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
L’interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito.
L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
A riguardo il Ministero precisa che qualora il datore di lavoro regolarizzi oltre il predetto termine di 15 giorni, ma prima che il documento venga materialmente emesso, gli Enti dovranno comunque tenere conto dell’avvenuta regolarizzazione, anche se oltre il termine concesso, e rilasciare il documento di regolarità.
In ogni caso la regolarizzazione deve avvenire prima del termine di 30 giorni previsto per la definizione dell’intero iter di rilascio del documento.
Il Ministero ricorda che il documento generato dall’esito positivo della verifica (documento in formato pdf non modificabile) deve riportare:
Il Documento ha validita’ di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed e’ liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
Particolari disposizioni sono dettate in relazione alle ipotesi di verifica della regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali.
In caso di concordato con continuità aziendale, l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano concordatario sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.
L’azienda deve comunque essere in regola con i pagamenti successivi al decreto di omologazione, secondo le regole generali previste (al secondo mese antecedente quello della richiesta).
In caso di c.d. concordato in bianco (previsto dal comma 6 articolo 161 della Legge Fallimentare), l’assenza del piano concordatario comporta l’attestazione di irregolarità, non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore.
In caso di fallimento con esercizio provvisorio, il Decreto prevede che la regolarità possa sussistere con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio siano regolarmente assolti.
A riguardo il Ministero precisa che la verifica di regolarità darà esito positivo a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese risultino essere stati insinuati alla data della richiesta.
In caso di amministrazione straordinaria, il Decreto prevede che la regolarità possa sussistere a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi alla data di apertura dell’Amministrazione Straordinaria siano regolarmente assolti.
Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi nell’ambito del concordato preventivo, ovvero nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
Anche in questo caso, ai fini della regolarità, devono risultare regolarmente assolti i pagamenti della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili chiarisce che la nuova disciplina in materia di DURC on-line comporta l’obbligo di iscrizione ad almeno una Cassa Edile anche per le imprese inquadrate nel settore edile ai fini previdenziali che non hanno in forza dipendenti operai.
Tale adempimento (che non comporterà ulteriori obblighi di denuncia mensile o di versamento fin quando non si assumano lavoratori operai) è necessario al fine di distinguere, tra le imprese edili non iscritte al sistema delle Casse Edili, quelle con solo dipendenti impiegati da quelle con dipendenti operai.
L’impresa edile non censita dal sistema Casse edili verrà sempre considerata irregolare stante l’obbligatorietà di iscrizione per tutte le imprese edili.
Per quanto riguarda le Casse Edili la regolarità dell’impresa sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2015, nei casi di:
La CNCE precisa che la gestione del DURC, attraverso lo Sportello Unico previdenziale, è rimasta in essere per tutte le richieste di DURC presentate fino al 30 giugno 2015. In tali casi i DURC rilasciati potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.
I soggetti abilitati alla verifica, muniti di credenziali, effettuano un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS,
dell’INAIL e delle Casse edili. La verifica puo’ essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonchè dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
Qualora sia già stato emesso un DURC in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento.
Analogamente a quanto previsto dalla precedente normativa (DM 24 ottobre 2007), il Decreto individua, quali cause ostative alla regolarità, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi:
A riguardo, il Ministero ricorda che:
Il Ministero, inoltre, precisa che le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007.
Infine, ricorda che ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente DTL, che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’Allegato A sopra citato, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
Riguardo le predette certificazioni, sono ritenute valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007.
ALLEGATO A
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 8 LA CUI
VIOLAZIONE È CAUSA OSTATIVA ALLA REGOLARITÀ
VIOLAZIONE
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PERIODO DI NON REGOLARITA’
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Articolo 437 c.p.
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24 mesi |
Articolo 589, comma 2, c.p.
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24 mesi |
Articolo 590, comma 3, c.p.
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18 mesi |
Violazione di disposizioni la cui sanzione
e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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12 mesi |
Disposizioni indicate dall’articolo
105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956
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12 mesi |
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n.
286/1998
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8 mesi |
Articolo 3, commi da 3 a 5, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
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6 mesi |
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003*
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3 mesi |
* Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata. |
Cordiali saluti.