Conciliazione Nel contratto a tutela crescente
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Riordino Tipologie Contrattuali
13/07/2015

In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stata introdotta una profonda modifica della disciplina, volta alla semplificazione dell’attuale sistema degli adempimenti richiesti alle imprese per l’acquisizione del documento in oggetto.

 

La semplificazione consiste in una procedura, operativa dal 1° luglio 2015, attraverso la quale sarà possibile, con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, verificare la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti nel settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili, ma esclusivamente quelle costituite “da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, riconosciute come tali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”

 

Con decreto interministeriale è stata delineata la disciplina in materia di DURC on-line di cui si illustra di seguito il contenuto delle singole disposizioni.

 

 

  1. Soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva

 

Ai sensi del decreto sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:

 

  • amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti”;
  • gli Organismi di attestazione SOA (certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori);
  • le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  • l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati

In relazione alle due ultime ipotesi, il Ministero precisa che la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall’impresa, lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito, è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti.

Il predetto atto deve essere conservato a cura del soggetto delegato che effettua la verifica sotto la propria responsabilità.

 

In attesa delle necessarie implementazioni informatiche, in fase di prima applicazione, i predetti soggetti delegati restano comunque esclusi dalla possibilità di avviare la verifica telematica.

Il Ministero conferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte dei soggetti delegati ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro ecc.), già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.

  1. Verifica della regolarità contributiva

La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa e, salve le esclusioni indicate dallo stesso decreto di cui si dirà più avanti, l’esito della stessa sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:

 

  • per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti di cui all’art. 1, comma 553 della Legge n. 266/2005;
  • nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
  • per il rilascio dell’attestazione SOA (certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori).

 

  • Esclusioni

Entro e non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalita’ di rilascio il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC) richiesto in applicazione delle seguenti norme:

 

  • 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche);
  • 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni);
  • 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell’Interno 29 agosto 2012; (lavoratori extracomunitari irregolarmente soggiornanti – sanatoria 2012 – regolarizzazione della somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale);
  • 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 (Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L’Aquila e negli altri Comuni del Cratere.

Inoltre, resta assoggetto alla previgente normativa qualora la verifica non sia possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili.

 

Il Ministero precisa che i DURC richiesti prima della data di entrata in vigore del decreto (1 luglio 2015) e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

  1. Requisiti di regolarità

 

La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti:

  • dall’impresa in relazione a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata,
  • dai lavoratori autonomi,

scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

In considerazione di tale periodo, il Ministero chiarisce che alle imprese di più recente costituzione l’interrogazione fornirà l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

 

Relativamente ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS per i quali l’obbligo contributivo viene assolto in proprio, la verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell’impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell’impresa da verificare.

 

Il Ministero del Lavoro fornisce alcune indicazioni relativamente a particolari situazioni quali:

  • assenza negli archivi degli Istituti del codice fiscale indicato ai fini della verifica: in tal caso l’esito automatizzato darà l’informazione che per l’impresa ovvero per il lavoratore autonomo non risulta alcuna iscrizione, senza fornire alcun esito di regolarità;
  • sospensione/cessazione della posizione contributiva in precedenza attivata presso uno degli Enti tenuti ad effettuare la verifica: in tal caso l’interrogazione restituirà l’informazione sulla regolarità avuto riguardo alla data fino alla quale l’impresa/il lavoratore autonomo ha operato.

Il decreto precisa, inoltre, che, qualora l’invito alla regolarizzazione sia riferito ad una denuncia:

  • non presentata dall’impresa,
  • presentata con importo pari a zero, ovvero
  • che non contenga gli elementi necessari,

la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l’informazione dell’omissione con l’indicazione di un importo pari a zero.

Analogo esito negativo si avrà qualora l’invito alla regolarizzazione sia riferito ad una denuncia trasmessa con errori o incongruenze che non risultano risolte da parte del denunciante.

 

Confermando il dettato normativo, il Ministero ricorda che la regolarità sussiste, comunque, in caso di:

  1. a) rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  2. b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  3. c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi enti;
  4. d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  5. e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
  6. f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

 

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Viene ricordato che, non si considera “grave” lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna gestione, che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

 

 

A riguardo il Ministero precisa che l’importo di euro 150,00 deve intendersi “cristallizzato” al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.

 

 

  1. Assenza di regolarità e invito a regolarizzare

 

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

 

L’interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica  dell’invito.

 

L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.

 

Decorso inutilmente il termine di 15 giorni la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

 

A riguardo il Ministero precisa che qualora il datore di lavoro regolarizzi oltre il predetto termine di 15 giorni, ma prima che il documento venga materialmente emesso, gli Enti dovranno comunque tenere conto dell’avvenuta regolarizzazione, anche se oltre il termine concesso, e rilasciare il documento di regolarità.

In ogni caso la regolarizzazione deve avvenire prima del termine di 30 giorni previsto per la definizione dell’intero iter di rilascio del documento.

 

 

  1. Presenza di regolarità – Contenuti

Il Ministero ricorda che il documento generato dall’esito positivo della verifica (documento in formato pdf non modificabile) deve riportare:

 

  • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  • l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle casse edili;
  • la dichiarazione di regolarità;
  • il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.

Il Documento ha validita’ di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed e’ liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

 

 

 

  • Procedure concorsuali

 

Particolari disposizioni sono dettate in relazione alle ipotesi di verifica della regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali.

 

 

  • Concordato con continuità aziendale

In caso di concordato con continuità aziendale, l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano concordatario sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge.

L’azienda deve comunque essere in regola con i pagamenti successivi al decreto di omologazione, secondo le regole generali previste (al secondo mese antecedente quello della richiesta).

 

In caso di c.d. concordato in bianco (previsto dal comma 6 articolo 161 della Legge Fallimentare), l’assenza del piano concordatario comporta l’attestazione di irregolarità, non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore.

 

  • Fallimento con esercizio provvisorio

In caso di fallimento con esercizio provvisorio, il Decreto prevede che la regolarità possa sussistere con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio siano regolarmente assolti.

 

A riguardo il Ministero precisa che la verifica di regolarità darà esito positivo a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese risultino essere stati insinuati alla data della richiesta.

 

  • Amministrazione straordinaria

In caso di amministrazione straordinaria, il Decreto prevede che la regolarità possa sussistere a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi alla data di apertura dell’Amministrazione Straordinaria siano regolarmente assolti.

 

 

  • Concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione del debito

Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi nell’ambito del concordato preventivo, ovvero nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.

 

Anche in questo caso, ai fini della regolarità, devono risultare regolarmente assolti i pagamenti della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

 

 

  • Aziende del settore edile

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili chiarisce che la nuova disciplina in materia di DURC on-line comporta l’obbligo di iscrizione ad almeno una Cassa Edile anche per le imprese inquadrate nel settore edile ai fini previdenziali che non hanno in forza dipendenti operai.

 

Tale adempimento (che non comporterà ulteriori obblighi di denuncia mensile o di versamento fin quando non si assumano lavoratori operai) è necessario al fine di distinguere, tra le imprese edili non iscritte al sistema delle Casse Edili, quelle con solo dipendenti impiegati da quelle con dipendenti operai.

L’impresa edile non censita dal sistema Casse edili verrà sempre considerata irregolare stante l’obbligatorietà di iscrizione per tutte le imprese edili.

 

Per quanto riguarda le Casse Edili la regolarità dell’impresa sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2015, nei casi di:

  • rateizzazioni stipulate secondo le modalità stabilite dalle delibere del Comitato della bilateralità e laddove risultino ottemperati tutti gli obblighi da essa derivanti, compreso il pagamento dei debiti correnti da parte dell’impresa;
  • sospensione dell’attività dell’impresa regolarmente comunicata alla Cassa Edile competente;
  • scostamento non grave tra le somme complessivamente dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Cassa Edile, (scostamento pari o inferiore a euro 150,00 comprensivo degli accessori di legge);
  • imprese di nuova costituzione comunque iscritte presso la Cassa Edile competente, ma per le quali l’obbligo contributivo decorra successivamente al periodo considerato per la verifica di regolarità.

La CNCE precisa che la gestione del DURC, attraverso lo Sportello Unico previdenziale, è rimasta in essere per tutte le richieste di DURC presentate fino al 30 giugno 2015. In tali casi i DURC rilasciati potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

 

 

  1. Modalità della verifica

 

I soggetti abilitati alla verifica, muniti di credenziali, effettuano un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS,

dell’INAIL e delle Casse edili. La verifica puo’ essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro nonchè dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.

Qualora sia già stato emesso un DURC in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento.

 

 

  1. Cause ostative alla regolarità

 

Analogamente a quanto previsto dalla precedente normativa (DM 24 ottobre 2007), il Decreto individua, quali cause ostative alla regolarità, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi:

 

  • le violazioni di natura previdenziale,
  • le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’Allegato A dello stesso decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi inclusa la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. Quest’ultima, precisa il Ministero, disciplina l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta.

A riguardo, il Ministero ricorda che:

  • il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso per i periodi indicati nello stesso allegato,
  • le cause ostative sopra elencate non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ovvero di oblazione.

Il Ministero, inoltre, precisa che le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007.

 

Infine, ricorda che ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente DTL, che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’Allegato A sopra citato, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

 

Riguardo le predette certificazioni, sono ritenute valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007.

 

 

 

 

ALLEGATO A

 

 

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE

CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 8 LA CUI

VIOLAZIONE È CAUSA OSTATIVA ALLA REGOLARITÀ

 

 

 

VIOLAZIONE

 

 

PERIODO DI NON REGOLARITA’

 

Articolo 437 c.p.

 

24 mesi
Articolo 589, comma 2, c.p.

 

24 mesi
Articolo 590, comma 3, c.p.

 

18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione

e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5

lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b);

87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett.

a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e

2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

12 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo

105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R.

n. 320/1956

 

12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n.

286/1998

 

8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del

decreto-legge 22 febbraio 2002, n.

12, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

 

6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003*

 

3 mesi
* Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.

 

 

Cordiali saluti.