Con la nota operativa n. 2788 del 27 maggio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato attuazione all’articolo 6, comma 3 del D.lgs. 23/2015, che prevede l’onere, in capo al datore di lavoro, di effettuare una comunicazione nella quale indicare l’avvenuta o mancata offerta di conciliazione a seguito di un licenziamento intimato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Come è noto, il D.lgs. 23/2015 ha introdotto un nuovo istituto di conciliazione facoltativa per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che riconosce al datore di lavoro la possibilità di offrire al lavoratore una predeterminata somma di denaro in cambio della rinuncia all’impugnazione del licenziamento da parte dello stesso, qualora trattasi di:
L’offerta di conciliazione va fatta per iscritto ed entro il termine perentorio dei 60 giorni dal termine del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro può offrire al lavoratore la conciliazione in una delle sedi protette indicate dalla norma, ossia:
L’offerta consiste in una somma, esente da imposizione fiscale e non assoggettata ad alcuna contribuzione previdenziale, pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, e non può essere inferiore a due e superiore a diciotto mensilità: il pagamento deve avvenire attraverso la consegna di un assegno circolare. Le somme appena citate sono ridotte della metà e con un tetto massimo di sei mensilità nelle imprese dimensionate sotto le sedici unità e nelle organizzazioni di tendenza.
L’accettazione dell’assegno comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia da parte del lavoratore a qualsiasi impugnativa, pur se già proposta in sede giudiziale. Gli importi ulteriori stabiliti in sede conciliativa, a chiusura di ogni possibile pendenza derivante dall’intercorso rapporto di lavoro, sono soggette al regime fiscale ordinario.
Il lavoratore non è obbligato ad accettare e potrebbe avere interesse a seguire la via del giudizio nel caso in cui ritenga che il provvedimento sia viziato da nullità, da discriminazione, da inefficacia o sia avvenuto per fatto materiale insussistente, che gli riconoscerebbero, nell’ipotesi dell’accoglimento, la reintegra nel posto di lavoro ovvero la possibilità di ottenere l’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre il risarcimento danno e i contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo di estromissione.
La comunicazione obbligatoria deve essere effettuata entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e in essa devono essere riportati: la data dell’offerta, l’esito della conciliazione, la sede presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato e l’importo proposto (accettato o meno dal lavoratore): tale modello va utilizzato a partire dal 1° giugno.
Cordiali saluti.