Esonero Contributivo per le Assunzioni
07/01/2016
Nuove modalità presentazione dimissione
27/01/2016

La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ossia la Legge di Stabilità per il 2016, è entrata in vigore dal 1° gennaio. Esponiamo di seguito le principali novità in materia di lavoro.

Assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2016[1]

L’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 è riconosciuto nella misura del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 24 mesi e per un importo massimo su base annua di euro 3.250.

Detassazione dei premi di produttività

Come già anticipato in precedente informativa[2], la Legge di Stabilità prevede la disciplina della detassazione dei premi di produttività per l’anno 2016, applicabile ai datori di lavoro del settore privato, stabilendo che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Tali incrementi devono essere misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che dovrebbe essere emanato entro il 29 febbraio.

Il regime di detassazione si applica con esclusivo riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione dei premi di risultato o di partecipazione agli utili, a euro 50.000.

Tale limite reddituale è desumibile dalla certificazione unica dei redditi dell’anno precedente. Nel caso in cui il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Sono soggetti all’imposta sostitutiva anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, mentre le somme e i valori corrisposti a titolo di welfare aziendale (comma 2 e ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del T.U.I.R.) non sono soggetti all’imposta sostitutiva in esame nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in tutto o in parte, in alternativa ai premi di risultato o alla partecipazione agli utili.

L’importo massimo lordo di 2.000 euro è elevabile a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

È previsto, inoltre, che  il periodo obbligatorio del congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di produttività.

Le somme e i valori in questione debbano essere erogati in esecuzione di accordi collettivi territoriali o aziendali che devono essere depositati, presso la Direzione Provinciale del Lavoro per via telematica, entro 30 giorni dalla sottoscrizione con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con loro rappresentanze sindacali aziendali o con le RSU.

Per concludere, la Legge di Stabilità azzera il fondo destinato a finanziare la misura dello sgravio contributivo a favore del datore di lavoro connesso alla retribuzione correlata a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, prevista dalla contrattazione di secondo livello. Infatti, da quest’anno tutte le risorse sono destinate alla detassazione, che diventerebbe in questo modo una misura strutturale.

Aliquote contributive Gestione Separata

L’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS per il 2016 è pari a:

  • 27% per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria o non siano pensionati;
  • 31,72% per le categorie di collaboratori (co.co.co, co.co.pro., associati in partecipazione, ecc.) per le quali è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata;
  • 24%, a fini pensionistici, per il lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche.

Congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori

In relazione alle nascite comprese tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata la misura sperimentale secondo cui il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio:

  • ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, aumentato a 2 giorni dalla Legge di Stabilità 2016 e possono esser goduti anche in via non continuativa;
  • ha la facoltà di astenersi, entro il medesimo periodo, per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima, che si vedrà, di conseguenza, anticipare il termine finale del proprio congedo.

Part time per lavoratori prossimi alla pensione

È prevista una misura per incentivare il lavoro part time dei lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano, entro il 31 dicembre 2018, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Questi lavoratori, dunque, possono accedere al beneficio, qualora:

  • iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima (ad es. INPGI)
  • abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia e
  • abbiano, d’intesa con il datore di lavoro, deciso di ridurre l’orario di lavoro in una misura compresa tra il 40% e il 60%, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione.

L’accordo deve essere comunicato dal datore di lavoro alla DTL e all’Inps che dovrà autorizzare la riduzione di orario. Nell’ipotesi di autorizzazione da parte dell’Inps, il lavoratore otterrà mensilmente dal datore di lavoro, che la anticipa, una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1 marzo 2016). Tale decreto, dovrà stabilire, inoltre, gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro che, appunto, è tenuto a informare l’Inps e la DTL in ordine: alla stipulazione del contratto a tempo parziale e alla cessazione del contratto stesso

Voucher  per le mamme lavoratrici dipendenti e autonome

Sono state prorogate per l’anno 2016 le disposizioni che disciplinano i voucher per le mamme sia lavoratrici dipendenti che lavoratrici autonome o imprenditrici.

La madre lavoratrice, pertanto, potrà richiedere un contributo, utilizzabile dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi, in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale:

  • o per il servizio di baby sitting attraverso l’utilizzo dei voucher o buoni lavoro
  • o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

In quest’ultimo caso l’Inps pagherà direttamente la struttura prescelta, previa esibizione da parte di questa della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

Le modalità di richiesta e di utilizzo di tale agevolazione saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016.

Si attendono anche le istruzioni operative da parte dell’Inps.

Reddito di lavoro dipendente: fringe benefit

In materia di fringe benefit, vengono previste alcune modifiche all’articolo 51 TUIR, concernenti l’estensione delle prestazioni di welfare aziendale concesse ai lavoratori per finalità socio-assistenziali che non concorrono alla formazione del reddito. In particolare, viene ora prevista la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

  • dell’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per finalità di utilità sociale (comma 2, lett. f);
  • delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore degli stessi familiari (comma 2, lett. f-bis).

Tra le erogazioni agevolate con finalità assistenziale sono ora inserite anche le somme e le prestazioni corrisposte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi per l’utilizzo dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (comma 2, lett. f-ter)

Infine, all’art. 51 del TUIR viene inserito il nuovo comma 3-bis secondo cui, ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Normativa sull’integrazione salariale 

Al decreto legislativo 148/2015 che disciplina gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con riguardo alla disciplina generale sono state abrogate all’art. 1, comma 2, le parole nel “settore industriale”. Conseguentemente, il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione dell’istanza di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili non è più richiesto in via generale, ossia qualunque sia il settore di attività.

Viene, poi, modificato l’articolo 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 148/2015, che prevede l’abrogazione del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 869/1947: ora l’abrogazione non riguarda l’articolo 3. Pertanto, continuano ad essere escluse dalle norme sull’integrazione ordinaria:

  • le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento,
  • le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna,
  • le imprese esercenti pubblici servizi di traporto in concessione, per il solo personale dipendente iscritto al Fondo pubblici servizi di trasporto;
  • le imprese dello spettacolo;
  • gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;
  • le imprese artigiane (con l’esclusione dei settori edile, lapideo e affini);
  • le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili;
  • le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.

Tuttavia queste ultime, su richiesta delle Amministrazioni interessate e con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, possono essere incluse nell’ambito dei applicazione della CIG ordinaria.

Cordiali saluti.

[1] L’argomento è stato già affrontato con l’informativa del 7 gennaio 2016 alla quale si rinvia per un approfondimento.

[2] Informativa del 2 dicembre 2015.