Novità in materia di Lavoro
15/01/2016
Obbligo Indicazione Coniuge Anche se non a Carico
27/01/2016

Il Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act n. 151/2015, contenente disposizioni di semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, ha rivisto la procedura per la presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nonché della loro revoca, prevedendo, a pena di inefficacia, una modalità esclusivamente telematica che andrà a sostituire la procedura, più burocratica e complessa, introdotta dalla legge di riforma Fornero n. 92/2012. Lo stesso decreto aveva subordinato l’operatività di tale nuova modalità al decorrere di 60 giorni dall’entrata in vigore di un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, che stabilisse gli standard tecnici e le modalità di trasmissione, nonché le informazioni che deve contenere il modello di comunicazione.

Tale decreto, adottato il 15 dicembre 2015, è entrato in vigore il 12 gennaio, pertanto, le nuove modalità di presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e della loro eventuale revoca, saranno operative dal 12 marzo 2016.

Si espone di seguito la nuova procedura, che si pone come finalità il garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore o della lavoratrice di recedere dal rapporto di lavoro.

 

Modulo di trasmissione

Il modulo previsto dal decreto può essere trasmesso:

  • dai lavoratori
  • dai soggetti abilitati, intendendosi per tali:

– i Patronati;

– le Organizzazioni sindacali;

– gli Enti bilaterali;

            – le Commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 276/2003.

Ciò vuol dire che, il lavoratore che vuole manifestare la volontà di recedere dal contratto di lavoro può agire in autonomia oppure avvalersi del supporto di uno dei soggetti abilitati per la trasmissione del modulo. Allo stesso modo il lavoratore può agire per revocare la volontà di dimissioni o di risoluzione consensuale.

Il modulo è reso disponibile nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it e si compone di 5 sezioni:

  1. Lavoratore: richiede il codice fiscale, il nome e il cognome, un indirizzo e-mail;
  2. Datore di lavoro: richiede il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo e il comune della sede di lavoro;
  3. Rapporto di lavoro: richiede la data di inizio e la tipologia contrattuale;
  4. Recesso dal rapporto di lavoro/revoca: richiede l’indicazione del tipo di comunicazione, pertanto, se si tratta di dimissioni o di risoluzione consensuale, in tal caso bisogna indicare la data di decorrenza, o se si tratta di revoca;
  5. Dati invio: riguardano il codice identificativo del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la revoca, il tipo di soggetto abilitato ed il relativo codice fiscale, infine, la data di trasmissione.

 

Procedura per la trasmissione del modulo

La procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca è stata predisposta per garantire:

  • il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (verifica dell’identità del lavoratore);
  • l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);
  • la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione;
  • l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore, qualora se ne avvalga, per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

Proprio al fine di evitare che le dimissioni o le risoluzioni siano poste in essere da soggetti diversi, la verifica dell’identità del lavoratore avviene mediante un duplice controllo che si poggia sull’esistenza di un vincolo, ossia, l’accesso alle funzionalità per la trasmissione del modulo è possibile soltanto se il lavoratore è in possesso del codice personale INPS (PIN dispositivo). L’accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione, a sua volta, richiede il possesso delle credenziali di accesso a ClicLavoro (rilasciate in fase di registrazione), il portale del Ministero del Lavoro su cui si poggia la funzionalità stessa.

Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN INPS non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato. Quest’ultimo deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità e, quindi, assumersi la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF, prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca, e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.

La procedura in esame si può, pertanto, distinguere in tre macrofasi.

  • Prima fase – Il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:
  • richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN dispositivo INPS; la richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata accedendo al portale inps.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN (richiede qualche giorno poiché i primi 8 caratteri che compongono il PIN, sono inviati via sms, e-mail o PEC del richiedente, mentre gli altri 8 caratteri sono inviati con posta ordinaria all’indirizzo di residenza del richiedente);
  • creare un’utenza, se ancora non in suo possesso, per l’accesso al portale cliclavoro.gov.it.
  • Seconda fase – Il lavoratore, in autonomia, dopo aver concluso la prima fase, o direttamente con l’assistenza di un soggetto abilitato, può accedere tramite il portale lavoro.gov.it :
  • al form on-line per la compilazione del modulo;
  • alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l’invio di una revoca.
  • Terza faseTrasmissione del modulo:
  • da parte del lavoratore, se in autonomia;
  • da parte del soggetto abilitato, nel caso il lavoratore ne abbia richiesto il supporto, previa firma digitale del modulo.

Destinatari della comunicazione

I destinatari della comunicazione sono:

  • il datore di lavoro, che la riceverà sulla propria casella di posta elettronica certificata (PEC);
  • la Direzione Territoriale del Lavoro competente, che riceverà una notifica nel proprio cruscotto.

 

Compilazione del modulo

Il portale, come primo passo nella compilazione di un modulo di recesso/revoca, chiederà all’utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente.

Il recupero della comunicazione obbligatoria permette al sistema di compilare in automatico le sezioni 1, 2 e 3 del modulo, con la sola eccezione dell’indirizzo e-mail, e quindi di inibire il loro aggiornamento all’utente.

Il lavoratore avrà la possibilità di scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato:

  • prima del 2008[1], nel qual caso dovrà compilare interamente le sezioni 2 e 3;
  • o dopo il 2008 , nel qual caso dovrà inserire nella sezione 2 solo il codice fiscale del datore di lavoro e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che il lavoratore possa scegliere quello dal quale intende recedere.

La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore.

La sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV del Ministero.

Ad ogni modulo salvato sono attribuite due informazioni identificative:

  • la data di trasmissione (marca temporale): corrispondente alla data di sistema rilevata all’atto del salvataggio delle dimissioni/risoluzione consensuale;
  • un codice identificativo.

 

Sanzioni

Si ricorda che il datore di lavoro che alteri il modulo è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.

 

Esclusioni

Si fa presente che la procedura sopra descritta non trova applicazione per le dimissioni e risoluzioni consensuali dei genitori lavoratori che restano soggette alla procedura di convalida prevista dall’art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 151/2001. Secondo tale procedura  la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando,  ovvero dalla comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento, devono essere convalidate presso la DTL competente per territorio.

Sono, inoltre, escluse:

  • le dimissioni e le risoluzioni consensuali presentate nell’ambito di un rapporto di lavoro domestico;
  • le conciliazioni o i procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le Commissioni di certificazione.

Criticità

Poichè il decreto prevede l’inefficacia delle dimissioni o risoluzioni consensuali se non presentate telematicamente, il rischio è rappresentato dall’inerzia o dal disinteressamento del lavoratore ad ottemperare a tale obbligo, o anche dalla difficoltà incontrata dal lavoratore nella fase della doppia registrazione che potrebbe portarlo a non completare la procedura.

In tal caso, il rapporto di lavoro è come se non fosse stato risolto, pertanto, nel silenzio della norma e in attesa di eventuali chiarimenti su tale fattispecie, si ritiene sia fondamentale informare il lavoratore sulla possibilità di farsi assistere dai Patronati o dalle Organizzazioni sindacali nella presentazione telematica delle dimissioni o risoluzioni consensuali, o dagli altri soggetti previsti dalla norma, come sopra evidenziato.

In caso di ottemperanza dell’obbligo di comunicazione, poichè è prevista la possibilità per il lavoratore di revocare entro 7 giorni le dimissioni o la risoluzione consensuale, senza la necessità di indicare alcuna motivazione, si ritiene, inoltre, opportuno accertarsi che sia decorso tale periodo prima di procedere ad una eventuale nuova assunzione per la sostituzione del lavoratore che ha presentato le dimissioni o la risoluzione consensuale.

Cordiali saluti. 

Luigi Birtolo

 

[1]Anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie telematiche.