Il Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act n. 151/2015, contenente disposizioni di semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, ha rivisto la procedura per la presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nonché della loro revoca, prevedendo, a pena di inefficacia, una modalità esclusivamente telematica che andrà a sostituire la procedura, più burocratica e complessa, introdotta dalla legge di riforma Fornero n. 92/2012. Lo stesso decreto aveva subordinato l’operatività di tale nuova modalità al decorrere di 60 giorni dall’entrata in vigore di un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, che stabilisse gli standard tecnici e le modalità di trasmissione, nonché le informazioni che deve contenere il modello di comunicazione.
Tale decreto, adottato il 15 dicembre 2015, è entrato in vigore il 12 gennaio, pertanto, le nuove modalità di presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e della loro eventuale revoca, saranno operative dal 12 marzo 2016.
Si espone di seguito la nuova procedura, che si pone come finalità il garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore o della lavoratrice di recedere dal rapporto di lavoro.
Modulo di trasmissione
Il modulo previsto dal decreto può essere trasmesso:
– i Patronati;
– le Organizzazioni sindacali;
– gli Enti bilaterali;
– le Commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 276/2003.
Ciò vuol dire che, il lavoratore che vuole manifestare la volontà di recedere dal contratto di lavoro può agire in autonomia oppure avvalersi del supporto di uno dei soggetti abilitati per la trasmissione del modulo. Allo stesso modo il lavoratore può agire per revocare la volontà di dimissioni o di risoluzione consensuale.
Il modulo è reso disponibile nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it e si compone di 5 sezioni:
Procedura per la trasmissione del modulo
La procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca è stata predisposta per garantire:
Proprio al fine di evitare che le dimissioni o le risoluzioni siano poste in essere da soggetti diversi, la verifica dell’identità del lavoratore avviene mediante un duplice controllo che si poggia sull’esistenza di un vincolo, ossia, l’accesso alle funzionalità per la trasmissione del modulo è possibile soltanto se il lavoratore è in possesso del codice personale INPS (PIN dispositivo). L’accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione, a sua volta, richiede il possesso delle credenziali di accesso a ClicLavoro (rilasciate in fase di registrazione), il portale del Ministero del Lavoro su cui si poggia la funzionalità stessa.
Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN INPS non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato. Quest’ultimo deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità e, quindi, assumersi la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF, prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca, e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.
La procedura in esame si può, pertanto, distinguere in tre macrofasi.
Destinatari della comunicazione
I destinatari della comunicazione sono:
Compilazione del modulo
Il portale, come primo passo nella compilazione di un modulo di recesso/revoca, chiederà all’utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente.
Il recupero della comunicazione obbligatoria permette al sistema di compilare in automatico le sezioni 1, 2 e 3 del modulo, con la sola eccezione dell’indirizzo e-mail, e quindi di inibire il loro aggiornamento all’utente.
Il lavoratore avrà la possibilità di scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato:
La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore.
La sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV del Ministero.
Ad ogni modulo salvato sono attribuite due informazioni identificative:
Sanzioni
Si ricorda che il datore di lavoro che alteri il modulo è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
Esclusioni
Si fa presente che la procedura sopra descritta non trova applicazione per le dimissioni e risoluzioni consensuali dei genitori lavoratori che restano soggette alla procedura di convalida prevista dall’art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 151/2001. Secondo tale procedura la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero dalla comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento, devono essere convalidate presso la DTL competente per territorio.
Sono, inoltre, escluse:
Criticità
Poichè il decreto prevede l’inefficacia delle dimissioni o risoluzioni consensuali se non presentate telematicamente, il rischio è rappresentato dall’inerzia o dal disinteressamento del lavoratore ad ottemperare a tale obbligo, o anche dalla difficoltà incontrata dal lavoratore nella fase della doppia registrazione che potrebbe portarlo a non completare la procedura.
In tal caso, il rapporto di lavoro è come se non fosse stato risolto, pertanto, nel silenzio della norma e in attesa di eventuali chiarimenti su tale fattispecie, si ritiene sia fondamentale informare il lavoratore sulla possibilità di farsi assistere dai Patronati o dalle Organizzazioni sindacali nella presentazione telematica delle dimissioni o risoluzioni consensuali, o dagli altri soggetti previsti dalla norma, come sopra evidenziato.
In caso di ottemperanza dell’obbligo di comunicazione, poichè è prevista la possibilità per il lavoratore di revocare entro 7 giorni le dimissioni o la risoluzione consensuale, senza la necessità di indicare alcuna motivazione, si ritiene, inoltre, opportuno accertarsi che sia decorso tale periodo prima di procedere ad una eventuale nuova assunzione per la sostituzione del lavoratore che ha presentato le dimissioni o la risoluzione consensuale.
Cordiali saluti.
Luigi Birtolo
[1]Anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie telematiche.