Dal 1° gennaio 2017 una serie di misure contributive ed agevolative non saranno più vigenti in quanto abrogate per disposizione di norma.
Si espongono di seguito gli istituti non più applicabilicontributi
Mobilità ordinaria e disoccupazione speciale per l’edilizia
L’istituto della mobilità, così come quello della disoccupazione speciale per l’edilizia, sono abrogati dal 1° gennaio 2017 come disposto dalla L. 92/2012 (Legge Fornero) . Di conseguenza sono state abrogate le misure contributive ed agevolative relativi a tali ammortizzatori sociali, sostituiti dalla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) che, come noto, è finanziata attraverso:
Contributi di mobilità e di disoccupazione speciale nell’edilizia.
Relativamente alle misure contributive, i datori di lavoro soggetti non sono più tenuti a versare i seguenti contributi:
Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/91 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.
Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso. Il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo.
Dal 1° gennaio 2017, comunque, i datori di lavoro che procedono a licenziamenti collettivi saranno tenuti al versamento del contributo, cosìddetto di licenziamento, introdotto dalla citata Legge 92/2012, ossia una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni[1].
A tale riguardo, si ricorda che nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte.
La Legge di Bilancio 2017, ha disposto a regime da quest’anno l’esonero da tale contributo nei casi di licenziamenti effettuati:
– nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere,
– in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL anche riferibili ad imprese edili.
Incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Sono abrogati i seguenti incentivi legati alla assunzione di lavoratori iscritte nelle liste di mobilità:
I suddetti incentivi troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.
Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
Esonero contributivo biennale Legge di Stabilità 2016
La Legge di Bilancio per il 2017 non ha rifinanziato, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2017, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro annui e per massimo due anni.
Sgravio totale dei contributi dovuti per gli apprendisti
Anche tale sgravio, introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2012, ha terminato il 31 dicembre 2016 il suo periodo di vigenza. Era stato previsto per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti che assumevano, entro tale data, lavoratori con contratto di apprendistato una riduzione contributiva pari al 100% dei contributi a proprio carico, per un massimo di 3 anni (fatta eccezione per il contributo NASpI 1,61%).
Per gli ulteriori eventuali mesi di durata del contratto, successivi ai primi 36 mesi “agevolati”, la misura dei contributi è quella ordinariamente prevista (10% +1,61%).
A seguito della decadenza di tale misura, per le assunzioni in apprendistato effettuate dal 1° gennaio 2017, le aziende che hanno fino a 9 dipendenti torneranno a versare i contributi nelle seguenti percentuali: 1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno, 10% dal terzo anno in poi.
Cordiali saluti.
Luigi Birtolo
[1] Dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro alla fine del periodo formativo.