PREMIO PER LA NASCITA O L’ADOZIONE DI UN MINORE NELL’ANNO 2017

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Al fine di incentivare le nascite in Italia, è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2017 un premio alla nascita, ossia una misura volta a sostenere il reddito delle famiglie che nell’anno 2017 hanno avuto o stanno per avere un figlio.

La misura viene riconosciuta anche a chi adotta o riceve in affidamento preadottivo un minore e consiste in una somma pari ad 800 euro a carico dello Stato, somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è corrisposto dall’INPS in unica soluzione.

Attualmente, a distanza di mesi dalla introduzione, l’Inps non ha ancora reso note le modalità tecniche per inoltrare la domanda di richiesta di tale incentivo, ma ha fornito una serie di chiarimenti utili per capire chi può beneficiare di tale misura e che di seguito sono esposti.

Requisiti dei destinatari del premio

Il premio viene riconosciuto su domanda della futura madre che deve possedere i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del D. Lgs. n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE, precisamente:

– carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro (art. 10 D. Lgs. n. 30/2007),

– carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (art. 17 D. Lgs. n. 30/2007).

Inizialmente si era pensato ad un ulteriore requisito costituito dal reddito ISEE non superiore ai 25 mila euro, ma l’emendamento alla legge di Bilancio che lo prevedeva non è stato approvato, conseguentemente il premio spetta a tutte le future o neo mamme, anche adottive, indipendentemente dal reddito ISEE.

Maturazione del premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio del premio in argomento viene riconosciuto esclusivamente per uno degli eventi di seguito elencati che si verificano a partire dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva (ex legge n. 184/1983);
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza (ex 22, comma 6, della legge 184/1983);
  • affidamento preadottivo internazionale (ex 34 della legge 184/1983).

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Ciò vuol dire che, ad esempio, nel caso di due gemelli il premio viene riconosciuto in misura doppia.

Presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento del beneficio deve essere presentata all’Inps da parte della madre avente diritto presentando specifica documentazione secondo l’evento per cui si richiede il premio.

Nello specifico:

  • in caso di gravidanza la domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gestazione e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale che attesta la data presunta del parto;
  • in caso di parto la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino;
  • in caso di adozione/o affidamento preadottivo la richiedente dovrà allegare alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo), altrimenti è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene, ossia sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero, elementi questi che non possono essere autocertificati.

Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui a presentare la domanda è una cittadina non comunitaria, qualora  non alleghi alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno sopra indicati, utili per accedere al premio, è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno, ossia tipologia del titolo, numero del titolo, Questura che lo ha rilasciato.

Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo