I Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato un decreto interministeriale con il quale vengono sbloccate le agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 80/2015, attuativo del Jobs Act, per l’adozione da parte dei datori di lavoro di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata.
Il riconoscimento dello sgravio contributivo è previsto in via sperimentale per il biennio 2017-2018 ed è finanziato attraverso il “Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello”.
Si riportano di seguito le disposizioni del decreto che definiscono i criteri e le modalità di fruizione dell’incentivo in esame.
Condizioni e requisiti di accesso ai benefici
Il beneficio è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che:
Il beneficio potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati, in via telematica presso l’ufficio competente dell’Ispettorato territoriale del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018.
Il contratto collettivo aziendale dovrà riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda del beneficio.
La fruizione dello sgravio contributivo, inoltre, è subordinato al possesso da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.
Misure di conciliazione
Ai fini dell’ammissione al beneficio, le misure di conciliazione previste nei contratti collettivi aziendali devono essere almeno due ed individuate tra quelle definite dal decreto. Tali misure sono distinte nelle seguenti aree di intervento.
Il decreto stabilisce che almeno una delle misure di conciliazione deve essere individuata tra quelle rientranti nelle aree di intervento A) o B).
Misura del beneficio
La misura dell’ammontare dello sgravio contributivo è determinato dall’Inps sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate ed in funzione delle risorse disponibili; non potrà, in ogni caso, eccedere l’importo corrispondente al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda di fruizione.
In forza del carattere sperimentale, inoltre, il beneficio potrà essere riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018.
Presentazione della domanda
La domanda per la fruizione del beneficio dovrà essere inviata all’Inps in via telematica, per cui si attende il rilascio delle istruzioni operative da parte dell’Ente.
In ogni caso la domanda, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, deve contenere i seguenti elementi:
I termini per la presentazione della domanda sono:
L’ammissione al beneficio contributivo avviene a decorrere dal 30° giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle istanze.
Cordiali saluti.
Luigi Birtolo