SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ADOZIONE DI MISURE DI CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO

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I Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato un decreto interministeriale con il quale vengono sbloccate le agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 80/2015, attuativo del Jobs Act, per l’adozione da parte dei datori di lavoro di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Il riconoscimento dello sgravio contributivo è previsto in via sperimentale per il biennio 2017-2018 ed è finanziato attraverso il “Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello”.

Si riportano di seguito le disposizioni del decreto che definiscono i criteri e le modalità di fruizione dell’incentivo in esame.

Condizioni e requisiti di accesso ai benefici

Il beneficio è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che:

  • introducano misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti;
  • oppure, prevedano l’estensione o l’integrazione di misure già contenute in precedenti contratti collettivi aziendali.

Il beneficio potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati, in via telematica presso l’ufficio competente dell’Ispettorato territoriale del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018.

Il contratto collettivo aziendale dovrà riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda del beneficio.

La fruizione dello sgravio contributivo, inoltre, è subordinato al possesso da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.

Misure di conciliazione

Ai fini dell’ammissione al beneficio, le misure di conciliazione previste nei contratti collettivi aziendali devono essere almeno due ed individuate tra quelle definite dal decreto. Tali misure sono distinte nelle seguenti aree di intervento.

  • A) Area di intervento genitorialità:
  • estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
  • estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
  • previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
  • percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
  • buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
  • B) Area di intervento flessibilità organizzativa:
  • lavoro agile (smart working);
  • flessibilità oraria in entrata e uscita;
  • part-time;
  • banca ore;
  • cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
  • C) Welfare aziendale:
  • convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
  • convenzioni con strutture per servizi di cura;
  • buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Il decreto stabilisce che almeno una delle misure di conciliazione deve essere individuata tra quelle rientranti nelle aree di intervento A) o B).

 

Misura del beneficio

La misura dell’ammontare dello sgravio contributivo è determinato dall’Inps sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate ed in funzione delle risorse disponibili; non potrà, in ogni caso, eccedere l’importo corrispondente al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda di fruizione.

In forza del carattere sperimentale, inoltre, il beneficio potrà essere riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018.

Presentazione della domanda

La domanda per la fruizione del beneficio dovrà essere inviata all’Inps in via telematica, per cui si attende il rilascio delle istruzioni operative da parte dell’Ente.

In ogni caso la domanda, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, deve contenere i seguenti elementi:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
  • la data di avvenuto deposito, in modalità telematiche, del contratto aziendale al competente ufficio dell’Ispettorato territoriale del lavoro;
  • la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto;
  • ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’INPS.

I termini per la presentazione della domanda sono:

  • entro il 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017;
  • entro il 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018.

L’ammissione al beneficio contributivo avviene a decorrere dal 30° giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle istanze.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo