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Dal 12 marzo 2016 è pienamente operativa la nuova procedura telematica di comunicazione (o revoca) delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, introdotta dal Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act n. 151/2015 e disciplinato, negli aspetti tecnici ed operativi, dal decreto del Ministero del Lavoro adottato il 15 dicembre 2015.

Il Ministero del lavoro è intervenuto nuovamente per dare alcune risposte alle domande di chiarimento più frequenti che gli operatori del mercato del lavoro hanno posto al fine di una più corretta applicazione delle norme e che evidenziamo di seguito.

Soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione telematica

Il Ministero chiarisce che sono tenuti ad utilizzare la procedura telematica di comunicazione delle dimissioni/risoluzioni consensuali anche:

  • le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento fino a un anno dalla pubblicazione stessa;
  • i lavoratori che presentano le proprie dimissioni perchè hanno raggiunto i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata;
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato.

Soggetti esclusi dal rispetto della comunicazione telematica

Non sono, invece, tenuti ad effettuare la comunicazione in esame, in quanto non rientranti nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, i seguenti soggetti:

  • i collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato;
  • i soggetti che svolgono un tirocinio in caso di interruzione anticipata dello stesso.

Data di decorrenza delle dimissioni

Il Ministero al riguardo ha chiarito che la data di decorrenza delle dimissioni o risoluzione consensuale che dovrà essere indicata nel modulo telematico, decorso il periodo di preavviso, coincide con il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

Periodo di preavviso

Accordo per la modifica del periodo di preavviso

Può accadere che il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso spostando, quindi, la data di decorrenza che è stata indicata nel modello telematico, e che siano passati i 7 giorni utili per revocare le dimissioni ed effettuare una nuova comunicazione per variare la data di cessazione. Il Ministero evidenzia in tal caso che la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando, quindi, alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro o intermediario indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente per correggere la nuova data di decorrenza concordata con il datore di lavoro.

Malattia durante il preavviso

Nel caso in cui, trascorsi sempre i 7 giorni utili per la revoca delle dimissioni e per un nuova comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà.

Anche in questo caso si dovrà indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata nella comunicazione al Centro per l’Impiego è del resto comprovata dallo stato di malattia del lavoratore stesso.

Erronea indicazione del preavviso

Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, sarà la comunicazione di cessazione al Centro per l’Impiego ad indicare la data esatta di effettiva estinzione del rapporto di lavoro.

Ciò perchè la procedura telematica interviene sulle modalità di manifestazione della volontà, la quale non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo