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A seguito della entrata in vigore della nuova disciplina del lavoro occasionale, l’Inps è intervenuta per fornire i primi chiarimenti per l’utilizzo delle prestazioni occasionali da parte dei datori di lavoro nelle due differenti modalità previste: il Libretto Famiglia (LF), previsto per le persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, e il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) per i datori di lavoro privati.

Per la gestione delle prestazioni occasionali l’Istituto previdenziale ha predisposto un’apposita piattaforma telematica, operativa dal 10 luglio 2017, attraverso cui utilizzatori e prestatori dovranno effettuare la registrazione e la comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa.

Si espongono di seguito i chiarimenti forniti dall’Inps nonché le indicazioni per l’utilizzo della piattaforma telematica.

 

Registrazione sulla piattaforma telematica e pagamento dei compensi

Il primo passaggio da effettuare per l’accesso alle prestazioni del LF e del Cpo è la registrazione sulla piattaforma telematica, a cui si accede attraverso la sezione “Prestazioni Occasionali” del sito istituzionale dell’Inps.

La registrazione, sia da parte degli utilizzatori che dei prestatori, nonché la comunicazione dei dati relativi alle prestazioni, possono essere effettuate:

  • direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali;
  • avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa, ma anche in tal caso è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali sopra indicate.

Entro la fine del mese di luglio per le operazioni sulla piattaforma saranno abilitati anche gli intermediari professionisti e gli enti di patronato, questi ultimi, però, soltanto per i servizi di registrazione del prestatore e per tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia.

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto di prestazione occasionale. Nel caso venga scelto il Cpo occorre scegliere, tra quelle possibili, l’opzione “per gli altri utilizzatori”. In fase di registrazione, dunque, utilizzatori e prestatori dovranno fornire le informazioni utili alla gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

Per gli accrediti dei compensi da parte dell’Inps, entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore dovrà, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, del libretto postale o della carta di credito. Occorre al riguardo porre molta attenzione nel fornire tale dato, in quanto l’Inps non ha la possibilità di verificarne la correttezza, pertanto, in caso di errore, si dovrà effettuare tempestivamente la variazione utilizzando la procedura di registrazione, poichè l’Inps non risponde della erogazione del compenso a soggetti diversi dal prestatore.

Qualora il prestatore non sia titolare di un Iban o non lo comunichi, l’Inps provvede al pagamento del compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della Poste Italiane S.p.A. le quali, a tal fine, inviano al domicilio indicato del prestatore una comunicazione con la quale informano della disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale esibendo la comunicazione e il documento di identità personale. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, attualmente pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante.

 

Libretto Famiglia e comunicazione della prestazione

Il Libretto Famiglia è lo strumento previsto esclusivamente per le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, attraverso il quale vengno pagate le prestazioni occasionali per:

  1. lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  2. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  3. insegnamento privato supplementare.

Il Libretto si compone di titoli di pagamento il cui valore nominale è pari a 10,00 euro. Ciascun titolo di pagamento serve per compensare prestazioni della durata massima di un’ora.

Il valore nominale è suddiviso nel seguente modo:

– € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;

– € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;

– € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;

– € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

A differenza del sistema dei voucher, la comunicazione va effettuata al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, utilizzando un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura telematica. L’utilizzatore, pertanto, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il contact center, deve comunicare all’Istituto:

– i dati identificativi del prestatore;

– il luogo di svolgimento della prestazione;

– il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;

– la durata della prestazione;

– l’ambito di svolgimento della prestazione;

– altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

Ai fini della trasparenza dei processi di informazione relativi alle prestazioni di lavoro occasionale svolte, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

L’utilizzatore, inoltre, nell’ambito della comunicazione, dovrà fornire apposita dichiarazione qualora il prestatore rientri in una delle seguenti categorie:

– titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;

– studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di 25 anni di età;

– persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ossia che hanno reso in modalità telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;

– percettore di di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Ciò in quanto è prevista la possibilità per l’utilizzatore di computare in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese da tali soggetti.

 

Contratto di prestazione occasionale e comunicazione delle prestazioni

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo):

  • professionisti,
  • lavoratori autonomi,
  • imprenditori,
  • associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata.

Il livello minimo per un’ora di prestazione è fissato in 9,00 euro. È previsto, inoltre, un importo minimo del compenso giornaliero fissato per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche se la durata effettiva della prestazione è inferiore a quattro ore. Pertanto, la misura del compenso è fissata liberamente dalle parti nel rispetto dei suddetti limiti.

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi e assicurativi, al compenso spettante al lavoratore si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:

– 33,0%, a titolo di contribuzione IVS alla Gestione Separata (pari a 2,97 euro);

– 3,5%, a titolo di premio assicurativo INAIL (pari a 0,32 euro);

– 1,0%, a titolo di oneri di gestione (pari a 0,09 euro).

Si ricorda che il lavoro occasionale è vietato per:

  1. utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  2. imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  3. imprese del settore agricolo (salvo per particolari soggetti, quali titolari di pensione o giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di sostegno al reddito);
  4. esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per la generalità degli utilizzatori, inoltre, non sarà possibile richiedere prestazioni di lavoro occasionali a soggetti con i quali si abbia in corso o sia cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Con riguardo al punto a), l’Inps ha specificato che il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. A tal fine l’esempio fornito dall’Istituto è il seguente: se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

 

L’Istituto chiarisce, inoltre, che ai fini del calcolo del numero di lavoratori a tempo indeterminato, devono applicarsi le regole previste per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nel flusso Uniemens, limitate ai lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.

Nella fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale dovrà essere autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma informatica.

Relativamente alla comunicazione, è previsto l’obbligo per gli utilizzatori del Cpo di inviare un’unica comunicazione all’Inps, mediante la quale ottemperano agli obblighi di informazione preventiva e rendicontazione della prestazioni lavorative.

Diversamente da quanto previsto per il Libretto Famiglia, la comunicazione dovrà avvenire almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il contact center, comunicando all’Istituto:

– i dati identificativi del prestatore;

– la misura del compenso pattuita;

– il luogo di svolgimento della prestazione;

– la data e l’ora di inizio della prestazione lavorativa;

– il settore di impiego del prestatore;

– altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

Anche in tal caso viene utilizzato un calendario giornaliero gestito mediante la piattaforma telematica Inps, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni e l’utilizzatore deve dichiarare, all’atto della comunicazione, se il prestatore di lavoro rientra in una delle categorie “particolari” di prestatori, cioè i pensionati, i giovani studenti, i disoccupati o i percettori di ammortizzatori sociali indicati in precedenza.

Poichè la comunicazione da parte degli utilizzatori di Cpo è preventiva, è possibile effettuare la revoca della dichiarazione precedentemente inoltrata nel caso in cui la prestazione, per eventi di carattere straordinario, non venga svolta, purché la revoca avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Decorso tale termine, l’Inps provvederà comunque a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.

Al fine di tutelare il prestatore di lavoro occasionale, la piattaforma telematica Inps effettua attraverso e-mail, SMS o MyInps le comunicazioni relative alla:

  • dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima;
  • eventuale revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la prestazione lavorativa sia stata invece effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, mediante la procedura telematica Inps, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa.

Inoltre, sempre a tutela del prestatore, è prevista la possibilità per questi e per l’utilizzatore, di confermare l’avvenuto svolgimento della prestazione al termine della stessa. In questo modo non sarà possibile per l’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla medesima prestazione.

La conferma dell’avvenuto

svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del

terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la

conferma non è più disponibile.

L’Inps evidenzia che, in forza del raccordo con l’Ispettora del Lavoro, a fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

 

I pagamenti delle prestazioni da parte degli utilizzatori

Qualunque utilizzatore che voglia ricorrere alle prestazioni occasionali dovrà effettuare i versamenti preventivamente al portafoglio telematico, destinato a finanziare l’erogazione dei compensi al prestatore da parte dell’Inps, oltre l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

L’Inps indica quali modalità di versamento:

  • modello F24Elementi Identificativi (F24ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di “Libretto Famiglia” o di “Contratto di Prestazione Occasionale”; al riguardo è specificato che è esclusa la facoltà di compensazione di eventuali crediti;
  • strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid, ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale); questa tipologia di pagamento sarà resa disponibile entro la fine del mese di luglio.

Le somme versate sono utilizzabili, di norma, entro 7 giorni dal versamento. Inoltre, è precisato che per il Libretto Famiglia ogni versamento sarà pari a 10,00 euro o a multipli di 10,00 euro; per il Contratto di prestazione occasionale l’importo è determinato dall’utilizzatore in base a quanto concordato con il prestatore e nel caso di revoca della comunicazione andata a buon fine, l’importo sarà riaccreditato.

 

La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori da parte dell’Inps

Come già indicato, il compenso al prestatore viene pagato dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione:

  • tramite accredito sul conto corrente indicato al momento della registrazione (IBAN);
  • in mancanza di indicazioni sul conto corrente, mediante bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore di lavoro e valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni.

L’Inps, inoltre, informa che mediante la piattaforma informatica, il prestatore potrà avere accesso ad una serie di dati, quali il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione Inps/Inail, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.

 

 

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo